Perdite, la deduzione si può rinviare

Perdite sui mini-crediti senza vincolo di deduzione in Unico 2013 se nello scorso anno sono passati i sei mesi dalla scadenza del pagamento e l'imputazione in bilancio è rinviata a un esercizio successivo.
Pertanto lo sgravio si può posticipare a un altro periodo d'imposta in quanto è la scelta effettuata nel rendiconto a determinare la rilevanza di tali perdite nella determinazione del reddito d'impresa, dopo che si sono verificati i presupposti stabiliti dalla norma fiscale. È l'indicazione della circolare 15/2013 di Assonime che ha fornito i primi chiarimenti in attesa delle interpretazioni delle Entrate sull'articolo 33, comma 5, del Dl 83/2012.
L'individuazione
La questione relativa all'individuazione del periodo d'imposta di competenza della perdita su crediti è stata molto dibattuta in giurisprudenza e in dottrina, soprattutto con riguardo al caso in cui il debitore sia assoggettato a una procedura concorsuale. Nella giurisprudenza prevalente (sentenze 16330/2005, 9218/2011, 8622/2012), la Cassazione ha sostenuto che la deduzione deve avvenire nel periodo di apertura di tale procedura. Assonime, invece, rileva che i crediti non estinti né trasferiti a terzi costituiscono componenti estimative per le quali non è previsto un particolare criterio di competenza ai fini fiscali (analogamente a quanto avviene per gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore) ma sono soltanto stabiliti limiti o condizioni per la deducibilità. Per l'associazione la soluzione preferibile è quella di rimettere la deduzione delle perdite alle rilevazioni e determinazioni di bilancio (successive all'apertura della procedura), così come avviene, per esempio, per le spese pluriennali.
Lo stesso principio è stato ritenuto applicabile al regime di deducibilità dei crediti di importo non superiore a 2.500 o 5mila euro a seconda del volume d'affari dell'impresa creditrice. Di conseguenza il termine di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito è quello a partire dal quale si considerano soddisfatti i presupposti per la deduzione della perdita ma ai fini dell'individuazione del periodo di competenza prevale l'impostazione di bilancio.
Inoltre, in assenza di indicazioni normative, la decorrenza della nuova disciplina sui crediti di modesto importo – ad avviso di Assonime – si dovrebbe applicare anche alle perdite imputate in bilancio a partire dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012 (entrata in vigore della legge di conversione del Dl 83/2012) ma relative a crediti per i quali il semestre è maturato nei periodi precedenti. Ciò in coerenza proprio con il principio secondo il quale la norma non fissa una competenza inderogabile al verificarsi della scadenza ma semplicemente, a partire da tale momento, una condizione di deducibilità delle perdite imputate in bilancio.
In caso di perdite con semestre già scaduto e imputate in bilancio negli esercizi anteriori al 2012, la deduzione dovrebbe, però, necessariamente avvenire in Unico 2013 senza la possibilità di ulteriore rinvio. La relazione tecnica all'emendamento governativo che ha introdotto la deducibilità automatica dei mini-crediti non ha, tuttavia, tenuto conto degli effetti sul gettito della sopravvenuta rilevanza fiscale delle perdite già contabilizzate in passato e Assonime ha, perciò, richiesto un chiarimento ufficiale.
La prescrizione
Una regola diversa si applica, invece, alla prescrizione del credito, che costituisce un evento estintivo del diritto e non un fenomeno valutativo. In tal caso la perdita deve essere dedotta nel periodo in cui si verifica tale evento, senza interessare i successivi periodi d'imposta nei quali il credito ha già esaurito definitivamente la sua vita giuridica e economica. Assonime mette in evidenza che la norma sulla rilevanza fiscale delle perdite relative ai crediti prescritti è meramente interpretativa e le imprese erano legittimate anche in passato a ritenere che la prescrizione fosse idonea a consentire la deduzione, in quanto l'estinzione del credito deriva dal Codice civile e non dalla norma fiscale. Non sarebbero, di conseguenza, deducibili in Unico 2013, per difetto di competenza, i crediti prescritti in periodi d'imposta anteriori al 2012.
I casi pratici
LA DEDUZIONE IN UNICO
Nel 2011 sono passati i sei mesi dalla scadenza di pagamento di un credito
di modesta entità. La perdita non è stata dedotta fiscalmente per l'assenza di elementi certi e precisi. L'imputazione civilistica avverrà nel bilancio 2013.
La deduzione va operata in Unico 2013 o nella dichiarazione dell'anno successivo?
Il compimento del semestre è il momento da cui la perdita su crediti può assumere rilevanza fiscale. La perdita non è stata rilevata nel bilancio in cui si è verificato
il decorso dei sei mesi (2012).
La stessa può essere dedotta in Unico 2014 perché la sua imputazione al conto economico avviene nel bilancio 2013
LA SENTENZA DI FALLIMENTO
Nel 2012 è stata depositata la sentenza di fallimento di un debitore.
Se è in grado di dimostrare
la sussistenza elementi certi e precisi, l'impresa creditrice deve dedurre
la perdita sui crediti verso tale debitore in Unico 2013 o nei periodi d'imposta successivi?
In caso di fallimento le perdite
su crediti sono deducibili a partire
dal momento di apertura della procedura (in questo caso dal 2012).
La deduzione non va effettuata in Unico 2013 ma nel modello relativo al periodo d'imposta in cui avviene l'imputazione nel bilancio
LA VERIFICA SUI CREDITI
Un'utility vanta sei crediti per fatture insolute nei confronti del medesimo debitore e derivanti dal medesimo contratto di somministrazione di energia, tutti di importo unitario di 1.500 euro
(Iva inclusa), per un totale di 9mila euro. Quattro crediti sono scaduti da oltre sei mesi, gli altri due da meno tempo.
La società può imputare a perdita l'intera posizione?
Per Assonime la società può dedurre
le perdite relative a crediti che, singolarmente considerati, risultano
di modesta entità, anche se nei confronti del medesimo debitore e derivanti
dal medesimo contratto ad esecuzione continuativa. Saranno quindi automaticamente deducibili le perdite relative ai crediti scaduti da oltre sei mesi per un totale di 6 mila euro (4 x 1.500)
GLI IMPORTI DA CALCOLARE
Una società di grandi dimensioni ha emesso una fattura di 4 mila euro oltre Iva al 21% nei confronti di una Srl e vanta un credito complessivo di 4.840 euro. Dopo sei mesi dalla scadenza di pagamento,
il credito viene imputato a perdita. Bisogna computare gli interessi moratori e le spese legali sostenute per l'incasso?
È rilevante il valore nominale al lordo dell'Iva addebitata in via di rivalsa. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e delle spese addebitate al debitore per l'inadempimento. Queste ultime sono deducibili in via autonoma nell'esercizio in cui sono sostenute e imponibili all'atto dell'eventuale rimborso
LA RETTIFICA NEL BILANCIO
Un'impresa commerciale effettua
una rettifica nel bilancio 2012
su un credito di modesto importo scaduto
da oltre sei mesi. Per recuperare l'importo l'impresa creditrice può operare
la rettifica attraverso una svalutazione
del credito (voce B10D), con contropartita un fondo rettificativo, senza stralciare
il credito dal bilancio?
La svalutazione operata sul credito
di modesto importo può essere fiscalmente considerata come una perdita (articolo 101, comma 5, del Tuir). Pertanto, la svalutazione è integralmente deducibile (come perdita) in Unico 2013, il fondo è considerato dedotto e il credito non va a formare il plafond su cui calcolare le svalutazioni fiscali
Fonte: il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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