Perdite su crediti a rilevanza singola

I chiarimenti delle Entrate. L'Agenzia fornisce indicazioni a tutto campo sulla disciplina base e sulle novità introdotte l'anno scorso
Il tetto di 2.500 euro vale per ogni fattura scaduta da più di sei mesi - Spazio alle svalutazioni
Per le perdite sui "mini-crediti", rileva l'importo della singola fattura. Il confronto con la soglia di 2.500 euro si effettua distintamente per ogni credito e la deduzione spetta anche se il totale del cliente supera il tetto. Le nuove regole valgono dal 2012 anche per i crediti scaduti da oltre sei mesi prima di tale anno. Questi e molti altri chiarimenti giungono dalla circolare 26/E di ieri, con la quale l'agenzia delle Entrate fornisce un vero e proprio vademecum sul regime, vecchio e nuovo, delle perdite su crediti.
Novità 2012
La circolare 26/E analizza le novità introdotte dal Dl 83/2012 in materia di crediti di modesto importo, di perdite da procedure concorsuali e da crediti prescritti. Su quest'ultimo punto, la circolare sgombra il campo da possibili dubbi sulla portata della disposizione. Se è vero infatti che la norma entra in vigore con l'esercizio 2012, è altrettanto vero – precisa l'Agenzia – che già in passato la prescrizione del credito costituiva elemento certo e preciso per la deduzione della perdita. Resta però salvo il potere del fisco di contestare l'inattività del creditore che potrebbe far presumere un atto di liberalità verso il debitore.
Sui crediti di modesto importo (soglia di 2.500 euro elevata a 5mila euro per le imprese con ricavi o volume di affari non inferiore a 100 milioni), scaduti da oltre sei mesi, la circolare chiarisce che l'importo rilevante è quello del singolo credito corrispondente a una distinta obbligazione posta in essere tra le parti. Quindi, ad esempio, se un'impresa di grandi dimensioni vanta, nei confronti di uno stesso cliente, due crediti, rispettivamente di 4mila e di 3mila euro, scaduti da oltre sei mesi, potrà dedurre l'intera perdita anche se l'importo complessivo supera il tetto di 5mila euro. La rilevanza distinta dei crediti non vale nel caso in cui le singole posizioni si riferiscano a uno stesso rapporto contrattuale (come nel caso di somministrazione).
Rilevano le svalutazioni
La deduzione, anche per i mini-crediti, richiede il preventivo utilizzo del fondo stanziato ai sensi dell'articolo 106 del Tuir, nonché l'imputazione della perdita a conto economico. Quest'ultimo requisito si ha per realizzato anche qualora a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e non di vera e propria perdita. Rispettate queste condizioni, la deduzione (che non è consentita per i crediti assicurati) spetta senza necessità di ulteriori dimostrazioni. La novità vale dal 2012, riguardando i crediti di modesto importo per i quali i sei mesi dalla scadenza sono scaduti non solo in tale esercizio, ma anche in quelli precedenti.
In merito alle perdite in presenza di procedure concorsuali, la circolare, nel ricordare l'estensione operata dal Dl 83 agli accordi di ristrutturazione, fornisce importanti precisazioni sul momento in cui l'onere può essere dedotto. L'Agenzia ricorda che, in caso di procedure concorsuali, i requisiti di deducibilità risultano integrati "dalla data" di apertura della procedura. Ciò significa che non necessariamente (come invece spesso gli uffici tendono ad affermare in sede di verifica) la deduzione deve avvenire nell'esercizio di apertura, dovendosi individuare l'anno in cui dedurre la perdita secondo le ordinarie regole di competenza. L'impresa potrà dunque dedurre la perdita, in tutto o in parte, in esercizi successivi valutando l'effettiva possibilità di recupero sulla base dei documenti a disposizione.
Atti dispositivi
La circolare 26/E ricorda che la deduzione della perdita, oltre che da una valutazione interna dell'insolvenza del debitore, può scaturire da atti realizzativi. Legittimano la deduzione – precisa la circolare 26/E – le cessioni di credito, le transazioni con il debitore derivanti dalla sua insolvenza (quelle causate da contestazioni sulla fornitura originano invece sopravvenienze passive), e gli atti di rinuncia. La definitività della perdita a fronte di questi atti deve essere comunque documentata dal contribuente. In particolare, l'Agenzia ritiene che la deduzione possa sempre operarsi quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari vigilati residenti in Italia o in paesi white list.
Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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