Procedure concorsuali, vince la competenza


Se il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, l'individuazione dell'anno in cui va dedotta la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.
L'agenzia delle Entrate ha scelto, nella circolare 26/E del 2013, di applicare in questi casi criteri più "rigidi", revocando le istruzioni fornite nelle circolari 8/E del 2009 e 42/E del 2010, nelle quali era stata affermata la deducibilità della perdita nel periodo di apertura della procedura. Anche la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze 16330/2005, 9218/2011, 8622/2012) era in linea con la precedente interpretazione.
L'Assonime aveva, invece, ritenuto, nella circolare 15 del 2013, che i crediti non estinti né trasferiti a terzi costituiscono componenti estimative per le quali non è previsto un particolare criterio di competenza ai fini fiscali ma sono soltanto stabiliti limiti o condizioni per la deducibilità e che la deduzione delle perdite avrebbe dovuto essere rimessa alle rilevazioni e determinazioni di bilancio (successive all'apertura della procedura), così come avviene, ad esempio, per le spese pluriennali.
L'Agenzia ha parzialmente aderito a quest'ultima impostazione interpretativa, affermando che, in ossequio al principio di derivazione, la perdita deducibile corrisponde a quella «stimata dal redattore del bilancio». E' stato, però, precisato che:
– la valutazione dell'entità della perdita «non può consistere in un processo arbitrario» ma deve rispondere a un «razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati»;
– va fatto riferimento alle risultanze dei documenti di natura contabile e finanziaria redatti od omologati da un organo della procedura (quali l'inventario predisposto dal curatore, il piano del concordato preventivo presentato ai creditori, la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta, la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria, le garanzie reali, personali o assicurative ovvero, per i debitori esteri, i documenti degli organi ufficialmente nominati all'interno della relativa procedura).
Inoltre la perdita non deve riguardare necessariamente l'intero importo del credito qualora, ad esempio, la procedura sia finalizzata alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale (come nel concordato preventivo) o venga posta in essere per motivi differenti dall'insolvenza del debitore (liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del Tub).
Va, altresì, posta attenzione all'eventuale intervento, in un periodo successivo a quello in cui è stata dedotta la perdita, di nuovi elementi dai quali risulta un maggiore importo della stessa (si pensi alla dichiarazione di fallimento successiva all'ammissione al concordato o alla modifica del programma di liquidazione in sede di fallimento).
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti


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