Pronto lo spesometro semplificato

Varato il provvedimento con nuove modalità e termini di invio dei dati
Premessa – Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto sono state definite le modalità tecniche e i termini per la trasmissione della comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva ex articolo 21, Dl 78/2010 (c.d. “spesometro”). La comunicazione dei dati potrà avvenire in forma analitica o, a scelta del contribuente, in forma aggregata.
Termini di comunicazione - Gli operatori Iva dispongono ora di un apposito modello di comunicazione, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata, da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento); gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo). 
Analitica o aggregata – Sarà possibile scegliere tra invio dei dati in forma analitica oppure aggregata. Quest'ultima modalità non è consentita per gli acquisti da San Marino oggetto di autofatturazione, nonché per la comunicazione delle vendite a extracomunitari in contanti sopra ai mille euro. Il modello analitico richiede di indicare, per ciascun cliente e fornitore, le singole fatture emesse o ricevute, con evidenza della data e del numero di emissione e di registrazione. Va poi riportato, sempre in modo analitico, l'imponibile, l'Iva o il titolo di non assoggettamento, nonché i dati delle note di variazione riferiti alle singole operazioni. Se si sceglie la modalità aggregata (possibile da ottobre 2013 anche per la comunicazione black list), si indicherà, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulate, l'importo totale fatturato (imponibile e Iva) e quello delle note di variazione. Le operazioni non documentate da fattura dovranno essere segnalate solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa. 
Dati da comunicare - Il modello per la comunicazione approvato oggi “apre” poi alle operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate con persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Analoga semplificazione per gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili: a partire dalle operazioni relative al 2012 possono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle operazioni effettuate con i propri clienti utilizzando il nuovo modello, in alternativa alla vecchia comunicazione. 
Esclusioni - Non è tenuto alla comunicazione dei dati rilevanti chi si avvale del regime dei minimi (articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007) o dei “nuovi minimi” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011). Sono esclusi dall’obbligo, inoltre Stato, Regioni, Province e Comuni per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali. Riguardo le operazioni, non vanno comunicate: le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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