Ravvedimento operoso: la circolare 27/E del 2 agosto 2013

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 2 agosto, chiarisce importanti aspetti in tema di versamento delle imposte.
Più precisamente, l’Agenzia delle Entrate si sofferma su alcuni dubbi interpretativi relativi 
-all’omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% prevista per i pagamenti nei trenta giorni successivi delle imposte sui redditi e dell’Irap, 
- all'efficacia del ravvedimento operoso quando l’importo versato è inferiore a quanto dovuto, o quando sono stati erroneamente calcolati interessi e/o sanzioni, 
-alle conseguenze di errori marginali nel versamento delle somme dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento. 
Omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% - Come noto, la maggiorazione dello 0,40%, prevista per chi paga nei trenta giorni successivi alla scadenza naturale del 16 giugno, è parte integrante del tributo, cioè viene aggiunta all'imposta dovuta e versata insieme a questa, senza distinzione di codice tributo. Da ciò deriva che se il contribuente, pur usufruendo del maggior termine di versamento, assolve solo l'imposta, senza la maggiorazione, il versamento sarà da considerarsi carente (e non tardivo). 
In considerazione di quanto appena precisato, il contribuente che intende porre rimedio alla situazione sopra esposta, può decidere di sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso per il versamento di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40%. 
Errata determinazione dell’importo da versare a seguito di ravvedimento - In virtù di quanto chiarito con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011, qualora il contribuente determini un importo sbagliato in sede di ravvedimento, la sanzione ordinaria del 30% deve essere applicata soltanto sulla somma residua (maggiore imposta dovuta in quanto non oggetto di ravvedimento) e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data dell’originario versamento (16 giugno o 16 luglio). 
Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno. 
Più complesso è invece il caso in cui ad essere inesatto è solo il calcolo delle sanzioni o degli interessi. In tal caso, il ravvedimento vale unicamente per la parte dell’imposta proporzionata a quanto complessivamente corrisposto e gli uffici provvederanno ad irrogare la sanzione ordinaria e recupereranno gli interessi esclusivamente sulla quota non sanata, con riferimento alla data del primo versamento. 
È in ogni caso da sottolineare come, al fine di dimostrare l’intenzione di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso,è necessario che il contribuente provveda almeno ad imputare parte del versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo. 
Gli uffici sono inoltre tenuti ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella circolare in oggetto. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è invece ammessa la ripetizione di quanto pagato. 
Versamento carente in caso di acquiescenza - Per gli errori materiali o di calcolo nel versamento delle somme dovute a titolo di acquiescenza di un avviso di accertamento (art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) l’ufficio ha comunque la facoltà di valutare la definizione come validamente perfezionata se la differenza tra il dovuto e quanto materialmente versato è tale da ritenere realmente fondata la volontà del contribuente di definire l’accertamento. 
A tal fine, sarà in ogni caso necessario che il contribuente provveda alla successiva integrazione di quanto effettivamente dovuto. 
Analoghe indicazioni valgono anche nel caso in cui il contribuente intenda beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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