Redditometro, per lo scostamento conta il reddito complessivo dichiarato

Nella circolare n. 24 il Fisco risolve con certezza il dubbio riguardante il calcolo necessario per applicare l’accertamento sintetico
Tra i tanti chiarimenti, in materia di accertamento sintetico, forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24 del 31 luglio 2013, senz’altro merita attenzione la precisazione contenuta nel § 3.5, secondo la quale “lo scostamento che legittima il ricorso all’accertamento sintetico va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato”. Questa puntualizzazione è di grande interesse, perché risolve con certezza il dubbio riguardante il calcolo dello scostamento, necessario per applicare l’accertamento sintetico, che in passato ha creato non pochi problemi.
In estrema sintesi, va ricordato che, fino al periodo d’imposta 2008, l’Ufficio può accertare un maggior reddito complessivo netto sulla base del redditometro a condizione che:
- il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato;
- il reddito dichiarato non risulti “congruo” rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva individuati con il DM 10 settembre 1992 per due o più periodi d’imposta.
A partire dal periodo d’imposta 2009, l’art. 22 del DL n. 78/2010, ha sostanzialmente modificato l’art. 38 del DPR 600/1973 e, dunque, l’Ufficio può ora determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso del periodo d’imposta (comma 4) ovvero sulla base del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva (comma 5), individuato, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con il recente decreto 24 dicembre 2012, concernente il cosiddetto “redditometro”.
La prova del contribuente viene fornita tramite contraddittorio
Come conferma la circolare in commento, il contribuente può sempre provare che le spese sostenute in un periodo d’imposta o gli elementi indicativi di capacità contributiva, sono stati finanziati non solo con il reddito prodotto nello stesso periodo, ma anche con altri mezzi a disposizione del contribuente stesso. La prova viene fornita dal contribuente tramite il contraddittorio, divenuto ormai obbligatorio.
Come già detto, per poter applicare, in ogni caso, l’accertamento sintetico, occorre che si “avveri” la condizione secondo la quale il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto (e non più di un quarto) quello dichiarato dal contribuente. Il documento di prassi esemplifica tale concetto, stabilendo che se il reddito dichiarato è pari a 100, si procede all’accertamento qualora il reddito sinteticamente accertabile sia pari almeno a 121 (100 + 20%). Da notare, come già evidenziato (si veda “Calcolo dello scostamento «problematico» nell’accertamento sintetico” del 16 gennaio 2013), che l’Amministrazione finanziaria prende sempre come parametro di riferimento “il reddito dichiarato”, che, dopo i chiarimenti, possiamo individuare nel “reddito complessivo dichiarato”.
In pratica, tenendo in considerazione che l’accertamento sintetico è applicato esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, i righi da prendere in considerazione sono il rigo RN1 dell’UNICO PF ovvero il rigo 11 del modello 730-3, sui quali va calcolata la percentuale del 20% al fine di stabilire lo scostamento. Quanto suddetto era già stato, per alcuni aspetti, affermato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012, risposta n. 8.3, nella quale, però, non si richiamava il “reddito complessivo”, bensì il “reddito dichiarato”, lasciando adito a diverse interpretazioni.
Si supera, così, anche l’indirizzo giurisprudenziale, che voleva, per determinare lo scostamento, il raffronto tra reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili e reddito determinato sinteticamente, in modo tale che la comparazione avveniva su due valori omogenei, dato che il reddito sintetico rappresentava il reddito netto (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21932).
Due ultime riflessioni. Si ricorda che per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, che risultano congrui e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore, la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’art. 38 del DPR n. 600/1973, è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato, in luogo di almeno un quinto, come, invece, previsto per la generalità dei contribuenti.
Si ricorda altresì che, come chiarisce la circolare, l’Ufficio, una volta constatato lo scostamento del 20%, terrà conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia. Ne consegue che, pur superando detto scostamento, se il reddito complessivo familiare risulta “congruo” rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione finanziaria, “l’ipotesi” di accertamento verrà archiviata. 
Fonte: Eutekne autore Francesco BARONE

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