Revisione legale. Comunicazione registro revisori entro il 23 settembre

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato ieri una circolare informativa con alcuni chiarimenti sulla prima formazione del registro
In vista della scadenza per la trasmissione telematica delle informazioni relative al Registro Revisori, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato ieri (ma il documento reca data 7 agosto) la circolare n. 34 che affronta alcune problematiche dell’adempimento.
Ancorché sia indirizzata “ai dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze iscritti al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010”, è evidente che i principi esposti sono applicabili anche a soggetti diversi, comunque iscritti al Registro, in primis ai dottori commercialisti.
Il primo chiarimento di rilievo riguarda proprio il termine entro il quale effettuare la comunicazione.
La determina della RGS, che ha stabilito le modalità di comunicazione dei dati, è stata pubblicata sul sito ufficiale della Ragioneria il 25 giugno 2013, recando tuttavia la data del 21 giugno.
Posto che l’art. 17 del DM 145/2012 stabilisce che la comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla determina, non era chiaro se il conteggio dovesse partire dal 21 ovvero dal 25 giugno. Nel primo caso, la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 19 settembre, nel secondo caso entro il 23 settembre.
La circolare n. 34 privilegia un approccio sostanziale e chiarisce che il termine per la comunicazione scade il 23 settembre 2013.
Il documento si sofferma poi sulla corretta individuazione degli incarichi che comportano la qualificazione di revisore attivo.
In prima battuta non sono da considerare in alcun modo assimilabili alla revisione legale le attività consistenti nel rilascio di pareri, attestazioni e perizie, quali, ad esempio, le relazioni sulle fusioni.
In questi casi non deve essere fatta alcuna comunicazione.
Sono invece da comunicare tutti gli incarichi di revisione legale effettuati in conformità dell’art. 14 del DLgs. 39/2010. Su tale specifico aspetto si registra un rilevante cambio di posizione da parte della Ragioneria Generale.
Come segnalato su queste colonne (“Prima formazione del Registro revisori: rebus per i sindaci supplenti” del 24 luglio 2013), nelle risposte fornite dall’helpdesk del Ministero era stato sostenuto che il sindaco supplente dovesse comunicare l’incarico solo qualora subentrasse come effettivo, altrimenti l’incarico non avrebbe dovuto essere comunicato.
Nella circolare in commento, invece, si sostiene che devono essere comunicati anche gli incarichi in qualità di componente supplente dell’organo di controllo.
Comunicazione anche per i sindaci supplenti
Quindi, sembra di capire, anche gli incarichi da sindaco supplente (ovviamente con la revisione legale) rilevano ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori attivi, con tutto quanto ne consegue in termini di obblighi formativi dell’iscritto e di controllo di qualità, previsti rispettivamente dall’art. 5 e dall’art. 20 del citato DLgs. 39/2010. Anche se con riferimento a queste due disposizioni non sono ancora stati emanati i regolamenti attuativi, ne dovrebbe conseguire che i sindaci supplenti saranno tenuti a seguire gli stessi programmi di aggiornamento professionale previsti per i sindaci effettivi.
Più delicato è il tema del controllo di qualità; dal momento che i sindaci supplenti non svolgono alcuna attività, tale controllo non sembra avere alcuna utilità, oltre ad essere materialmente impossibile, almeno in base a quanto disposto dall’art. 20 comma 5 del DLgs. 39/2010.
Quanto poi al corrispettivo annuale da comunicare, salvo diversa indicazione, dovrebbe essere indicato zero, atteso che sono remunerati solo gli effettivi. Sono ovviamente esclusi da comunicazione gli incarichi da sindaco non revisore, così come sono esclusi gli incarichi di revisori dei conti degli enti ed organismi pubblici, atteso che, secondo la circolare, non si può propriamente parlare di revisione legale dei conti.
La circolare si occupa anche dei corrispettivi, precisando che gli importi devono essere inseriti “al lordo” (e questo è un chiarimento per i dipendenti del MEF), in ragione d’anno e devono essere riferiti alla sola attività di revisione.
In alcuni casi, le delibere di nomina del collegio sindacale prevedono un compenso omnicomprensivo, senza distinguere tra attività da sindaco e quella da revisore. In assenza di criteri di natura oggettiva che consentano di suddividere l’importo, l’unica strada che al momento sembra percorribile è quella di indicare tutto il compenso.
Nessuna apertura, al momento, sulle sanzioni. La circolare si limita a riportare la norma e, quindi, a ricordare che in caso di mancata trasmissione delle informazioni:
- sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro);
- i revisori sono iscritti d’ufficio nell’elenco dei revisori attivi.
Fonte: Eutekne autori Alessandro COTTO e Silvia LATORRACA

Commenti