Revisori. Persone fisiche e società. Comunicazioni al nuovo Registro in novanta giorni

Revisori dei conti e società di revisione avranno novanta giorni di tempo per comunicare i dati anagrafici e professionali al nuovo registro dei revisori gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il conto alla rovescia partirà dalla data di firma della "determina" con cui la Ragioneria generale dello Stato fissa le regole di comunicazione dei dati da trasmettere a via XX settembre. E che, salvo ripensamenti dell'ultima ora, dopo mesi di attese dovrebbe arrivare oggi ed essere diramata dalla stessa Ragioneria.
Si dà, dunque, il via alla piena operatività del decreto del 20 giugno 2012, n. 145 che all'articolo 17 disciplina la prima formazione del registro dei revisori. I soggetti interessati alle regole fissate dalla "determina" sono le persone fisiche e le società di revisione.
All'insegna della trasparenza e dell'innovazione saranno direttamente i soggetti interessati ad attivarsi per aggiornare, integrare, modificare e inserire i dati «per una corretta gestione del registro», il tutto esclusivamente in via telematica. In particolare entro i prossimi 90 giorni dovranno essere inserite tutte le informazioni relative ai dati anagrafici delle persone fisiche, il numero di iscrizione nel registro dei revisori, l'indirizzo completo dove si svolge l'attività professionale o, in alternativa, la residenza, anche se all'estero, e il domicilio in Italia. Si dovranno comunicare e confermare codice fiscale, partita Iva, eventuali iscrizioni ad altri albi ed elenchi, gli incarichi professionali ricevuti o svolti come socio, amministratore o collaboratore presso una società di revisione con incarichi presso enti di interesse pubblico.
A questi dati si dovranno aggiungere le informazioni strumentali alla tenuta del registro delle persone fisiche, dai recapiti telefonici all'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché agli incarichi di revisione legale in essere con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico. Si dovranno comunicare anche durata e compensi pattuiti. Così come l'eventuale opzione per l'iscrizione nella sezione dei revisori inattivi.
Stessa procedura per le società di revisione che, a loro volta, dovranno comunicare denominazione o ragione sociale, iscrizione nel registro e tutti gli indirizzi utili degli uffici con rappresentanza stabile in Italia, l'eventuale sito internet, i dati anagrafici di revisori legali soci o amministratori, i componenti del consiglio di amministrazione. Mentre per le informazioni strumentali al funzionamento del registro per la parte relativa alle società di revisione dovranno essere comunicate on line la posta elettronica certificata, gli incarichi in corso e l'assunzione di quelli nuovi, così come la cessazione degli incarichi in corso.
Una massa di informazioni che dovrà transitare, nel pieno rispetto della privacy, direttamente nella parte riservata del portale della revisione all'indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it. Ma attenzione, la mancata comunicazione nei 90 giorni delle informazioni richieste è passibile di sanzione da parte del Mef che può andare dalla multa (da 1.000 a 1.500 euro) alla cancellazione dal registro.
Fonte: Il sole 24 ore del 5/6/2013 autore Marco Mobili

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