Spesometro escluso per gli acquisti senza fattura

È quanto emerge dal nuovo modello di comunicazione, in contrasto però con il provvedimento che lo ha approvato
Il DL n. 16/2012, nel riformulare l’art. 21 del DL n. 78/2010, ha stabilito che lo spesometro ha per oggetto l’insieme di tutte le operazioni, attive e passive, soggette all’obbligo di fatturazione, poste in essere nei confronti di ciascun cliente e fornitore. Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura, è rimasto invece invariato non solo il limite di 3.600 euro, al lordo dell’IVA, ma anche la previsione della comunicazione puntuale di ciascuna operazione.
Al fine di semplificare l’adempimento, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha approvato il nuovo modello ha, tuttavia, previsto la facoltà di inviare i dati in forma analitica o in forma aggregata. La libertà di scelta si riferisce ad entrambe le tipologie di operazioni, con o senza obbligo di fatturazione, benché il punto 7 del provvedimento, nell’elencare gli elementi informativi da riportare nella comunicazione per dati aggregati, consideri solo le operazioni soggette a fatturazione. Nei righi da SA001 a SA010 del modello vanno, infatti, indicate le “operazioni senza fattura esposte in forma aggregata”, poste in essere dal cedente/prestatore. La stessa limitazione, riguardante la comunicazione delle sole operazioni di parte attiva, è prevista in caso di opzione per l’invio dei dati in forma analitica (righi da DF001 a DF010). Si tratta di un’incongruenza, in quanto il provvedimento, al punto 3.1, dispone espressamente che vanno comunicati i corrispettivi relativi alle “cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto”.
Dal punto 3.2 del provvedimento si evince, inoltre, che il limite di 3.600 euro opera in tutti i casi in cui sia stata emessa la fattura. In pratica, non solo quando il documento venga emesso su base volontaria, ma anche quando venga richiesto dal cliente facoltativamente, cioè in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, ex art. 22, comma 1, del DPR n. 633/1972, ovvero per obbligo, da parte degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ex art. 22, comma 3, dello stesso decreto.
Tra i “consumatori finali”, destinatari di beni e servizi non documentati da fattura, rispetto ai quali opera pertanto la soglia di 3.600 euro, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2011 (§ 2.1) ha compreso “gli imprenditori e i professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo”.
L’indicazione, in linea di principio valevole anche per l’adempimento in scadenza a novembre, non è coerente con il citato art. 22, comma 3, del DPR n. 633/1972, in base al quale la fattura va richiesta dall’imprenditore (e non anche dal professionista) per i soli beni oggetto dell’attività propria d’impresa; sicché, in assenza di fatturazione su base volontaria, o a seguito di richiesta facoltativa del cliente, la comunicazione, da parte del fornitore, ha come presupposto il limite di 3.600 euro non solo per i beni non rientranti nell’attività propria dell’imprenditore, ma anche per tutti i servizi acquistati tanto dagli imprenditori quanto dai professionisti.
In proposito, occorre ricordare che il punto 3.3 del provvedimento, al fine di uniformare l’obbligo comunicativo in capo ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972 (commercianti al minuto e soggetti equiparati e agenzie di viaggio), stabilisce che, per gli anni 2012 e 2013, “è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto”. In via transitoria, è pertanto possibile avvalersi dell’agevolazione in esame, che esclude la comunicazione per le cessioni e le prestazioni documentate da fattura, se di importo inferiore alla soglia.
Fonte: Eutekne autore Marco PEIROLO

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