Spesometro senza esoneri per chi sceglie la fattura

L'adempimento. Il 12 e il 21 novembre
IL REGIME 
Le operazioni inferiori a 300 euro vanno incluse in un documento riepilogativo che richiede un'attività manuale 
Il 12 e il 21 novembre 2013 sono i primi due appuntamenti fissati dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate per l'invio dello spesometro (elenco clienti e fornitori) relativo al 2012. Il provvedimento (si veda «Il Sole 24 ore» del 3 agosto) cerca di dare risposte alle esigenze presentate a più riprese dalle associazioni di categoria.
Una prima risposta che trova nel provvedimento un punto di chiarezza riguarda il regime da applicare a chi per scelta decide di adottare, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, la fattura quale mezzo di certificazione dei corrispettivi. Per questi soggetti, infatti, il provvedimento dispone che nel momento in cui si sceglie la fattura per certificare i corrispettivi occorre inviare l'elenco clienti e fornitori nella formula piena, vale a dire senza alcuna soglia.
Un'altra novità è costituita dalla possibilità di inviare le comunicazioni o in modo analitico (operazione per operazione) o in modo aggregato. La scelta opzionale risulta di particolare interesse perché sarà finalmente possibile utilizzare direttamente il dato registrato con procedure del tutto automatiche.
Per le operazioni di minore importo (sotto ai 300 euro) la soluzione scelta di non escluderle dall'adempimento, ma di includerle con il regime semplificato del documento riepilogativo, non sembra essere una soluzione soddisfacente. La compilazione del documento riepilogativo prevede sempre e comunque un'attività manuale da parte degli operatori che rende del tutto sconveniente l'adozione della procedura.
Le associazioni del commercio al dettaglio avevano poi evidenziato che i propri associati avrebbero avuto non poche difficoltà a reperire le informazioni delle operazioni che venivano certificate in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale con fattura su richiesta del cliente. L'agenzia delle Entrate ha chiarito che questi operatori solo per gli anni 2012 e 2013 assolveranno all'obbligo di comunicazione delle fatture emesse e solo quando l'importo di queste fatture è pari o superiore a 3.600 euro al lordo della relativa imposta.
Analoga scelta è stata operata per tour operator e agenzie di viaggio. Ma se nel primo caso la questione era connessa a un problema di reperimento dei dati, per agenzie di viaggio e tour operator la richiesta aveva una diversa motivazione. Per questi ultimi operatori, infatti, la richiesta di porre un limite di 3.600 euro alle comunicazioni è dovuto al fatto che gli stessi sono obbligati a emettere fattura e non altro documento per ragioni di mera semplificazione. Inoltre, non si comprende bene se in questo caso l'agevolazione riguardi solo le operazioni B2C oppure no. In effetti, il limite dovrebbe riguardare solo le operazioni verso consumatori finali, ma il testo regolamentare sembra propendere per una scelta più ampia.
Ultimi due punti su cui si poteva forse intervenire con ulteriori semplificazioni riguardano rispettivamente il mondo del noleggio e le esclusioni per carte di credito, di debito e prepagate. Per le prime si poteva forse trovare una soluzione per eliminare l'obbligo per i conduttori che noleggiano o acquisiscono in leasing le autovetture e gli altri mezzi di trasporto; per i secondi sarebbe necessario (anche attraverso una specifica iniziativa legislativa) estendere l'esonero a coloro che pagano con mezzi tracciabili quali assegni e bonifici.
Fonte: Il sole 24 ore del 6/8/2013 autore Benedetto Santacroce

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