Redditometro: il rapporto con gli altri strumenti

Le indagini finanziarie utili per approfondire la situazione del contribuente
Premessa – Il contribuente che presenta scostamenti rilevanti ai fini del redditometro potrà essere oggetto di ulteriori indagini utilizzando lo strumento delle indagini finanziarie al fine di effettuare una verifica analitica sui singoli redditi conseguiti.
Circolare 24/E/2013 - L'Agenzia delle entrate nella circolare n. 24 del 31 luglio scorso ha dato particolare risalto alla fase di selezione preliminare delle posizioni fiscali dei contribuenti, precisando, nella circolare in esame, che la stessa può portare, “in presenza di elementi dai quali si desume il conseguimento di maggiori redditi ovvero di specifici redditi omessi riconducibili all'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, a privilegiare la rettifica analitica riferita alle singole categorie reddituali”, anche in considerazione del fatto che quest'ultima “comporta il puntuale assoggettamento dei maggiori imponibili accertati a tutte le imposte dovute”, cioè, oltre che all'IRPEF, anche all'IVA e all'IRAP, nonché ai contributi obbligatori. La rettifica analitica consente, peraltro, di determinare con maggiore precisione la tipologia e l'entità del reddito evaso.
Circolare 49/E/2007 - Un'analoga precisazione era già stata formulata nella circolare n. 49/E del 2007, nella quale era stato anche precisato che in caso di accertamento analitico “l'ufficio potrà comunque opporre, in sede di eventuale contraddittorio con il contribuente, le manifestazioni di spesa ad esso riferibili sì da conferire maggiore sostenibilità alla rettifica operata”.
La determinazione analitica - Quest'ultima precisazione è stata sostanzialmente confermata nella circolare n. 24/E/2013, nella quale è stato chiarito che “gli elementi emersi in sede di analisi della posizione del contribuente ai fini dell'accertamento sintetico possono […] contribuire a rafforzare la determinazione analitica del reddito”. Anche in questi casi assumono, pertanto, rilievo le risultanze del contraddittorio con il contribuente relativo a tali elementi indicativi di capacità contributiva.
Poteri di indagine - Nella circolare in questione è stato altresì precisato che se sussistono “elementi di incoerenza” o il contribuente non si presenta a seguito dell'invito dell'ufficio al contraddittorio, quest'ultimo può “adottare più penetranti poteri di indagine […] adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente”.
Indagini finanziarie - È stato fatto, al riguardo, esplicito riferimento alle indagini finanziarie, attraverso le quali “potrebbero rendersi evidenti movimentazioni finanziarie riconducibili all'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da richiedere attente valutazioni circa la maggiore efficacia dell'accertamento del reddito delle relative categorie”. Potrebbero, inoltre, rendersi necessarie richieste di dati e notizie rilevanti a soggetti terzi che abbiano intrattenuto rapporti con il contribuente sottoposto a controllo. Non si tratta certo di un automatismo, ma pur sempre di una facoltà che sarà presa in considerazione anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertabile sinteticamente.
Dati delle indagini finanziarie - Circa l’utilizzo delle indagini finanziaria si ricorda che il Fisco italiano dispone di una quantità di dati sulla situazione finanziaria dei contribuenti elevatissima. Questa massa di dati diventa ancora più ampia con l’avvio del Sid (Sistema di Interscambio Dati), vale a dire la nuova infrastruttura informatica attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate acquisirà nuove informazioni finanziarie su tutti i contribuenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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