DDL Legge di Stabilità: ripristinata l’Iva agevolata per le cooperative sociali
Torna l’aliquota Iva del 4% sui servizi socio-sanitario-assistenziali
La bozza di DDL relativo alla Legge di Stabilità sembrerebbe “abolire” le modifiche introdotte dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) relative, tra l’altro, all’aliquota Iva applicabile dalle cooperative sociali sui servizi sociali, sanitari e assistenziali. In particolare, i commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 modificano la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La bozza di DDL relativo alla Legge di Stabilità sembrerebbe “abolire” le modifiche introdotte dalla L. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013) relative, tra l’altro, all’aliquota Iva applicabile dalle cooperative sociali sui servizi sociali, sanitari e assistenziali. In particolare, i commi da 488 a 490 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 modificano la disciplina ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenuta nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Legge di stabilità per il 2013 - La legge di stabilità per il 2013, all’art. 1, co. 488 e 489, aveva sensibilmente riformato le aliquote Iva per le cooperative, prevedendo:
- al co. 488 la soppressione del n. 41-bis della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72, che prevedeva l'applicazione dell'Iva del 4% sulle prestazioni sociali, sanitari e assistenziali, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti o convenzioni in genere, a favore di persone in situazioni di svantaggio sociale; sempre la medesima disposizione alla lettera b) prevedeva “alla tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente: 127-undevicies) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”. In sostanza, con la lettera b) del co. 488 prevedeva l’applicazione dell’aliquota del 10% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni;
- il co. 489, art. 1, L. 228/2012 citava altresì “489. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi”. Con la citata disposizione venivano soppressi, in sostanza, la normativa che consentiva alle cooperative sociali di scegliere se applicare l'aliquota del 4% oppure il trattamento di esenzione.
La decorrenza delle norme – In base alle disposizioni del co. 490, art. 1, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), “le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”.
Sul tema, la C.M. 12/E/2013 chiariva che “fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente (31.12.2013), continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi - espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime”.
La proposta di modifica - Nelle bozze del DDL Legge di Stabilità 2014 che circolano in questi giorni sembrerebbe che il Legislatore faccia un passo indietro e preveda l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per le cooperative sociali e loro consorzi sui servizi sociali, sanitari e assistenziali prevedendo, altresì, per gli stessi soggetti di scegliere facoltativamente il regime di esenzione dall'imposta
Autore: Redazione Fiscal Focus
Commenti
Posta un commento