Nei contratti le regole di estinzione

La legge di stabilità 2014, con norma applicabile dal 2013, prevede che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
Le indicazioni contenute nel documento predisposto dall'Organismo italiano di contabilità (Oic), anche se per il momento in versione non definitiva, sono utili perché subordinano la cancellazione dei crediti all'estinzione dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dagli stessi, oppure al trasferimento di tali diritti e sostanzialmente di tutti i rischi.
In sostanza, la cancellazione avviene quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono, oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo stesso.
Invece, se al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponde il trasferimento sostanziale dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio.
Per valutare se sono stati trasferiti i rischi si tiene conto, per esempio, delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali, delle commissioni e delle penali dovute per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da corrispondere ai soggetti che hanno garantito l'incasso del credito. Un esempio di obbligo contrattuale, che non consente di cancellare i crediti, è l'obbligo di riacquisto al verificarsi di determinati eventi.
Quando il credito è cancellato dal bilancio la componente reddituale che deve essere contabilizzata nel conto economico è generalmente la perdita: in questo caso, non si tratta di componenti economiche di natura finanziaria, fatta salva la diversa natura di taluni costi che può risultare dal contratto, circostanza che comporterà anche differenti effetti fiscali.
Come accennato, il credito rimane iscritto in bilancio se non sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi. In contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria e la differenza tra valore di iscrizione del credito, anticipazione ricevuta e saldo finale è classificata nel conto economico tra gli oneri finanziari che maturano in base all'interesse effettivo: questo, in assenza di elementi che consentano di identificarne chiaramente la natura.
Infatti, in tale ipotesi, in via generale, si tratta di un'operazione di finanziamento e non di una perdita su crediti: eventuali oneri aggiuntivi corrisposti a fronte del servizio d'incasso del credito sono classificati tra i costi per servizi nella voce B.7 del conto economico.
Anche in questo caso, la diversa natura di taluni costi può comportare differenti effetti fiscali: è il caso, per esempio, di un costo per servizi iscritto nella voce B7 del conto economico, rispetto a un costo di carattere finanziario iscritto nella voce C17.
Come si può chiaramente evincere, in tutte le ipotesi di cessione di crediti, per risolvere il problema della cancellazione degli stessi e dei conseguenti effetti fiscali, si impone la lettura dei contratti: ma prima ancora acquista fondamentale importanza la redazione di contratti che devono disciplinare chiaramente la cessione e, di conseguenza, la natura dei relativi costi/oneri anche al fine di evitare contestazioni fiscali.
Fonte: il sole 24 ore autore Franco Roscini Vitali

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