Via libera alla proroga della prima rata TASI al 16 ottobre

Approvato ieri l’emendamento al DL 66/2014 che posticipa il termine al 16 ottobre per i Comuni che non hanno deliberato in tempo
Finalmente, è stato sciolto il dubbio su come versare il primo acconto TASI per i Comuni le cui delibere non sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014.
Ieri, infatti, è stato approvato un emendamento al Ddl. di conversione del DL 66/2014, sul quale oggi il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia, che di fatto posticipa al 16 ottobre il pagamento della prima rata relativa a tali Comuni, evitando il calcolo con l’aliquota base dell’1 per mille come invece si sarebbe dovuto fare in vigenza della L. 147/2013 (si veda “Pronto lo slittamento della TASI a ottobre” del 4 giugno).
In merito, si ricorda innanzitutto che l’art. 1, comma 1, lett. b) del DL 16/2014 convertito, modificando l’art. 1, comma 688 della L. 147/2013, aveva stabilito che, ai fini del pagamento della prima rata TASI per il 2014:
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale, qualora il Comune non avesse deliberato una aliquota entro il 31 maggio 2014, si dovesse far riferimento all’aliquota di base dell’1 per mille;
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, nel caso in cui alla data del 31 maggio 2014 non fosse pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni.
Tale procedimento di calcolo, se da un lato “premiava” i proprietari di abitazioni principali, dall’altro invece risultava penalizzante per gli altri soggetti in quanto, in caso di successiva delibera con aliquota inferiore oppure nulla, il contribuente avrebbe anticipato una somma per la quale si sarebbe dovuto richiedere obbligatoriamente il rimborso al Comune.
Tutto questo è stato per fortuna risolto attraverso l’emendamento, che inserisce un nuovo comma nell’art. 4 del DL 66/2014 in corso di conversione e che sostituisce nuovamente l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013.
Il nuovo comma esordisce con la previsione, auspicata da più parti, secondo la quale, a partire dall’anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli.
A partire da tale anno il versamento del tributo avverrà sulla falsariga di quanto previsto ai fini IMU e quindi con una prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.
Dal 2015, versamento sulla falsariga di quanto previsto per l’IMU
Invece, per l’anno 2014, viene introdotto un regime speciale, secondo il quale sono obbligati al pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2014 esclusivamente i soggetti i cui immobili sono ubicati nei Comuni che hanno pubblicato le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio 2014.
A tal riguardo i Comuni erano tenuti ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014.
Viceversa, per gli altri Comuni, l’obbligo di pagamento dell’acconto slitta al 16 ottobre 2014 sia per le abitazioni principali che per gli altri immobili assoggettati al tributo. Ad essi dovranno essere applicate le aliquote e detrazioni pubblicate nel sopracitato sito del Dipartimento delle Finanze alla data del 18 settembre 2014.
In caso contrario, si applicherà indistintamente l’aliquota dell’1 per mille, purché questa non superi, unitamente all’aliquota IMU deliberata, l’aliquota massima consentita ai fini IMU e il versamento, a questo punto in unica soluzione, dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2014. In questa ipotesi, così come nel caso in cui il Comune non deliberi una diversa percentuale della quota a carico dell’occupante, questi dovrà corrispondere il 10% dell’importo dovuto con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Infine viene previsto, per i Comuni che non hanno inviato le deliberazioni entro il 23 maggio 2014, l’erogazione, entro il 30 giugno 2014, da parte del Ministero dell’Interno, di un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, pari al 50% del gettito annuo stimato della TASI.
Fonte: Eutekne autore Stefano SPINA

Commenti