Il modello Intrastat servizi diventerà più «leggero»

Richiesti solo i dati su partite Iva e transazioni
Meno informazioni da fornire negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter, Dpr 633/1972) rese o ricevute in ambito comunitario, ossia con committenti o prestatori stabiliti in altri Paesi Ue. L'articolo 23 del decreto legislativo semplificazioni, approvato definitivamente il 30 ottobre dal Governo, prevede che sarà un provvedimento del direttore delle Dogane, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, a specificare il contenuto rivisto e corretto degli elenchi (non è quindi certo che le novità trovino applicazione già dagli Intrastat relativi a gennaio 2015). 
I dati richiesti dal nuovo modello si limiteranno (fra l'altro) alle informazioni concernenti la partita Iva delle controparti e il valore totale delle transazioni. Il riferimento all'ammontare complessivo delle prestazioni con lo stesso soggetto Ue, pertanto, rende inutile l'indicazione del numero e della data della fattura emessa/ricevuta che, infatti, rappresenta una delle informazioni eliminate. Allo stesso modo, non dovranno più essere forniti i dati riguardanti le modalità di erogazione del servizio (istantanea o a più riprese), né quelli sulle modalità di pagamento o incasso (bonifico, accredito o altro mezzo di pagamento). Permane invece l'obbligo, spesso assai gravoso (soprattutto se la fattura comprende più servizi), d'indicare il codice identificativo del tipo di prestazione, desumibile dalla tabella Cpa disponibile sul sito delle Dogane, oltre che quello di segnalare il Paese di pagamento ossia quello in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario (circolare 36/E/2010, risposta 36). 
In presenza di servizi con codici diversi (o di diversi Paesi di pagamento), pertanto, è possibile che anche in futuro si renda necessaria la compilazione di più righe di dettaglio riferite allo stesso prestatore/committente. Tale scelta normativa riduce la portata dell'intervento di semplificazione, in controtendenza rispetto alla norma comunitaria, la quale (articolo 264, paragrafo 1, lettera d, direttiva 2006/112) prevede che nell'elenco figuri solamente, per ogni acquirente di beni o destinatario di servizi, «il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo».
E proprio il riferimento contenuto nella norma comunitaria alle cessioni e prestazioni "effettuate", evidenzia l'ulteriore limite della modifica legislativa che, disattendendo le legittime aspettative degli operatori, mantiene l'obbligo di presentare non solo i modelli riepilogativi delle prestazioni rese (in linea con gli obblighi della direttiva), ma anche quelli dei servizi ricevuti. Le ragioni della mancata soppressione di tale obbligo sono verosimilmente da ricondurre alla volontà di non privare l'amministrazione di uno strumento di controllo che permette d'incrociare i dati degli acquisti di servizi da parte degli operatori nazionali con quelli dichiarati dai prestatori comunitari. 
Pur essendo discutibile (si veda il documento Irdcec 10/2011) che tale scelta trovi un valido supporto in altre disposizioni della direttiva (articolo 273) o nelle legittime finalità di contrasto all'evasione (quarto considerando della direttiva 2008/117 in materia di Intrastat), dovrà comunque essere eliminato quanto prima il potenziale contrasto con un'altra disposizione dell'ordinamento nazionale. In effetti, l'articolo 50 bis del Dl 69/2013 (convertito nella legge 98/2013), dedicato alla soppressione di alcuni obblighi comunicativi per i soggetti che optano per la comunicazione telematica quotidiana alle Entrate dei dati delle fatture (attive e passive) e dei corrispettivi, prevede (comma 4) l'abrogazione dell'obbligo di presentazione dei modelli Intra dei servizi ricevuti. Tale norma, la cui decorrenza non appare ancora del tutto certa, essendo collegata all'emanazione delle disposizioni attuative dello stesso articolo 50-bis del Dl 69/2013, si potrebbe considerare di applicazione generalizzata, non essendo "letteralmente" conseguente alla scelta della comunicazione telematica dei dati delle fatture. Se così non fosse, invece, è bene chiarirlo subito.
Fonte: il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Riccardo Zavatta

Commenti