L'urgenza salva gli avvisi sprint

Non tutti gli atti di accertamento emessi dall'Ufficio prima dello scadere del termine dei 60 giorni dalla notifica del Processo verbale di constatazione sono da ritenersi illegittimi e, dunque, nulli.
In alcuni casi particolari, infatti, gli avvisi sprint sono stati ammessi dalla stessa giurisprudenza di legittimità. 
Si fa riferimento, in particolare, al caso in cui, ad esempio, il contribuente accertato versi in un comprovato stato di insolvenza o in caso di reati tributari, o ancora in ipotesi di frodi fiscali. Così, secondo i giudici di legittimità il termine di 60 giorni dalla consegna del Pvc può non essere rispettato quando sussistono ragioni di «particolare e motivata» urgenza, e non rileva la circostanza che queste non siano state indicate nell'atto d'accertamento. Per esempio, la particolare e motivata urgenza è stata ravvisata in presenza di un grave stato di insolvenza del contribuente che renda difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo (Corte di cassazione, sentenza 9424/14).
Inoltre, a parere della Suprema corte, la particolare e motivata urgenza si verifica anche qualora il contribuente accertato sia stato indagato per reati fiscali, poiché in tal caso è concreto il rischio di perdita del credito fiscale (Corte di cassazione, ordinanza 14287/14).
Ancora, tra le cause di particolare e motivata urgenza sono state annoverate anche le seguenti circostanze: la scoperta di nuovi fatti emersi durante le attività di verifica fiscale o nel corso di procedimenti penali svolti nei confronti di altri soggetti, comportamenti pretestuosi o dolosi da parte del contribuente accertato, finalizzati ad ostacolare o a ritardare la conclusione delle attività di verifica, o ancora il verificarsi di eventi eccezionali che hanno compromesso la regolare programmazione dell'attività di controllo da parte degli Uffici finanziari (Corte di cassazione, sentenza 3142/14).
Infine, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che il requisito della particolare e motivata urgenza sussiste anche quando il contribuente verificato risulti essere implicato in attività fraudolente poste in essere mediante società cosiddette cartiere, finalizzate alla evasione fiscale o ad eludere la riscossione delle imposte (Corte di cassazione, sentenza 27911/13).
Suscita ancora dubbi, invece, la questione di nullità degli atti di accertamento anticipati qualora essi derivino da controlli cosiddetti "a tavolino".
Se, infatti, recentemente gli Ermellini hanno precisato che, nel caso di accertamenti svolti direttamente presso l'Ufficio e non presso la sede del contribuente, non è possibile lamentare la mancata formazione del Processo verbale di constatazione, con conseguente violazione dell'articolo 12 comma 7 della Legge 212/00 (Corte di cassazione, sentenza 13588/14), non sono mancate, in passato, pronunce di merito che hanno dichiarato la loro nullità.
I giudici di merito hanno, infatti, rilevato che i 60 giorni devono essere rispettati anche nel caso di accertamenti da redditometro e da studi di settore giacché il verbale di contraddittorio formato a seguito di inviti a comparire ha natura sostanziale assimilabile in tutto e per tutto al Processo verbale di constatazione, a prescindere dalla diversa denominazione (Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza 126/10 e Commissione tributaria I° Trento, sentenza 70/10). 
Fonte: Il sole 24 ore autore Ro. Ac.

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