Rimborsi Iva con visto accelerato

Controlli in tempi record per presentare il modello TR entro il mese successivo
Controlli a tempo di record per il visto di conformità sui rimborsi Iva. È una delle conseguenze delle novità previste dal Dlgs semplificazioni approvato definitivamente dal Governo la scorsa settimana, che elimina l'obbligo di prestare la garanzia e il visto ma solo se la richiesta non supera i 15mila euro (si veda nel dettaglio il pezzo in basso), ma anche delle modifiche previste dal Ddl di Stabilità ora all'esame della Camera.
Presentare entro il mese successivo al trimestre un modello TR già munito del visto di conformità oppure trasmettere entro il 28 febbraio una dichiarazione Iva completa dell'attestazione significa chiudere la liquidazione in pochissimo tempo per poter permettere al professionista o al soggetto incaricato del controllo contabile di effettuare tutti le verifiche necessarie. Verifiche che dovranno essere adeguate, dato che quelle attuali (che la circolare 57/E/2009 aveva tratteggiato «in sede di prima applicazione») riguardano solo la dichiarazione annuale e nulla prevedono per quella trimestrale. L'anticipazione a fine febbraio della dichiarazione Iva prevista dal Ddl di Stabilità a partire dal 2016 (con la conterstuale abolizione dell'invio delle comunicazioni dei dati Iva) non si traduce in un'effettiva semplificazione per chi non intende chiedere rimborsi. Allo stesso tempo, diventa impegnativo ottenere il visto sul modello TR in quanto il professionista incaricato deve effettuare in un mese la chiusura Iva del trimestre precedente, raccogliere e verificare tutta la documentazione occorrente per il visto, nonché compilare e trasmettere il modello.
C'è poi la questione dei rapporti tra limite dei 15mila euro per il visto Iva che «apre la porta» alle compensazioni e la soglia analoga per il visto che sostituisce la garanzia bancaria o assicurativa sui rimborsi. Salvo modifiche, il primo è un limite annuale (solare) e non riguarda il modello TR ma solo il credito emergente dalla dichiarazione annuale. Il secondo, invece, sarà identico sia se la richiesta di rimborso sarà annuale sia se periodica e, stando al dato letterale, dovrebbe essere riferito ad ogni singola richiesta e non costituire un plafond annuale. 
Prendiamo l'esempio di un contribuente che si trova a disporre di un credito da dichiarazione annuale di 25mila euro e di due crediti da modello TR di 13mila euro ciascuno. In questa circostanza, il diretto interessato potrebbe non richiedere alcun visto. Infatti, il credito da dichiarazione potrebbe essere destinato per 15mila euro a rimborso (senza visto né garanzia), per la parte restante (10mila euro) in compensazione (senza visto), così come i due crediti emergenti dai modelli TR non necessiterebbero di alcuna attestazione sia in caso di rimborso (essendo l'importo unitario «sotto soglia») sia in caso di compensazione (stante che il visto sui modelli TR ai fini della compensazione non risulta previsto da alcuna norma attuale né in progetto). 
Queste conclusioni sono aderenti al dettato normativo così come vigente e progettato, in ogni caso una conferma in tal senso da parte dell'amministrazione finanziaria potrebbe consentire di evitare perplessità nei comportamenti degli operatori. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli Matteo Balzanelli

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