Meno fisco sugli omaggi aziendali


Entro i 50 euro saltano anche i limiti alla detraibilità dell’imposta ai fini Ires e Irap
Con l’entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali, sabato prossimo 13 dicembre, il costo unitario degli omaggi aziendali con Iva completamente detraibile salirà da 25,82 euro a 50 euro
A chi prevede di acquistare regali natalizi ai propri clienti, quindi, converrà procedere dopo il 12 dicembre, in modo da poter detrarre tutta l’Iva anche per quelli di costo unitario compreso tra 25,83 euro e 50 euro (articolo 30, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175). 
Il limite per la deduzione del costo, invece, era già salito da 25,82 euro a 50 euro dal primo gennaio 2008
Data dell’operazione
Il «diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni» acquistati scatta solo quando l’Iva diviene esigibile, cioè quando l’operazione viene «effettuata», ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972. La cessione di beni mobili si considera effettuata, ai fini Iva, alla «consegna o spedizione» della cosa al cliente oppure, se prima viene pagato il corrispettivo (anche in parte) o viene emessa la fattura (anche in parte), «l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento».
Quindi, per i beni con costo unitario tra 25,83 euro a 50 euro, non si potrà detrarre l’Iva sugli acquisti effettuati prima del 13 dicembre 2014 (rileva la data di consegna o spedizione nel Ddt o dall’eventuale fattura di acquisto immediata), anche se le relative fatture sono registrate successivamente. La detrazione è negata anche per quelle fatture emesse anticipatamente (prima del 13 dicembre 2014) ma riferite a beni consegnati all’azienda dal 13 dicembre in poi, perché la fattura prima dei beni anticipa l’effettuazione dell’operazione e conseguentemente l’esigibilità e il momento in cui devono essere verificate le regole applicabili per la detrazione della relativa Iva.
Viceversa, se gli acquisti di beni del mese di dicembre 2014 vengono documentati con una fattura differita (emessa entro il termine massimo del 15 gennaio 2015), per stabilire le regole della detrazione per gli omaggi tra 25,83 euro a 50 euro, devono essere analizzate le date dei relativi Ddt indicati nella fattura stessa. Solo per le consegne effettuate dopo il 12 dicembre 2014, infatti, sarà possibile detrarre completamente l’Iva.
Deduzione ai fini Ires e Irpef
L’aumento del limite del costo che consente la detrazione dell’Iva per i beni di terzi da regalare (ad esempio, ceste natalizie, gadget eccetera) incede anche sul limite massimo dell’imponibile Iva del valore unitario, ai fini della piena deduzione del costo. Infatti, dal 13 dicembre, solo per gli omaggi con costo unitario superiore a 50 euro l’Iva è indetraibile e andrà sommata all’imponibile.
Ai fini Ires e Irpef, i «beni distribuiti gratuitamente» (omaggi) sono completamente deducibili solo se di valore unitario non superiore a 50 euro (25,82 euro fino al 2007), mentre se sono di importo superiore (oppure se si tratta di servizi dati in omaggio, a prescindere dal costo), la deduzione spetta solo se, assieme alle altre spese di rappresentanza, superano il test di congruità che prevede un limite di deduzione percentuale, parametrato ai ricavi tipici dell’impresa (decreto ministeriale 19 novembre 2008). Ad esempio, con ricavi e altri proventi fino a 10 milioni euro, le spese di rappresentanza sono pienamente spesabili fino all’1,3% dell’importo dei ricavi e altri proventi.
Considerando che l’Iva indetraibile si somma al valore unitario dell’omaggio, fino al 12 dicembre 2014 i beni distribuiti gratuitamente di modesto ammontare, acquistati con Iva, sono deducibili, a prescindere dal rispetto dei «requisiti di inerenza e congruità», solo se hanno un imponibile di acquisto non superiore a:
48,08 euro, se l’Iva è al 4%; 
45,45 euro, se l’Iva è al 10%; 
40,98 euro, se l’Iva è al 22%. 
Se superano questi imponibili, è necessario verificare i requisiti di inerenza e congruità per ottenerne la deduzione.
Dal 13 dicembre 2013, con l’entrata in vigore del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, l’Iva sarà invece indetraibile (quindi, da sommare all’imponibile) solo per gli omaggi con costo unitario superiore a 50 euro. Pertanto, i tre suddetti importi di imponibili massimi non saranno più applicabili.
Anche per un omaggio, ad esempio, di 41 euro, la relativa Iva del 22% sarà detraibile e non andrà sommata all’imponibile, per determinare il costo rilevante ai fini Ires ed Irpef. Sia per i redditi sia per l’Iva, la deduzione ai fini Irpef e Ires e la detrazione della relativa Iva, quindi, si avrà per tutti gli omaggi con un imponibile Iva pari o inferiore a 50 euro.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca De Stefani

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