Reverse charge e legge stabilità 2015, per l’estensione rileva il codice ATECO

Ai fini dell’individuazione dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici da assoggettare a reverse charge in base alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 si dovrà fare riferimento unicamente riferimento ai codici attività della tabella ATECO 2007.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2015 diffusa ieri, precisando che tale soluzione persegue una logica di semplificazione allo scopo di evitare incertezze interpretative.
La legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 629 e 631, della L. 190/2014), integrando l’articolo 17 del decreto IVA ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico.
In particolare, l’articolo 1, comma 629, L. 190/2014 ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”.
Con la circolare n. 14/E del 23 marzo 2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ai fini dell’esatta individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo delle nuove disposizioni.
Al riguardo, in un’ottica di semplificazione tesa ad evitare incertezze interpretative, il criterio suggerito dalla circolare consiste nel fare riferimento unicamente ai codici attività della tabella ATECO 2007.
I contribuenti Iva che rendono i servizi devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del DPR n. 633/1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice ATECO.
Con riferimento alle attività identificate dalla lettera F della classificazione ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, invece, il reverse charge continua ad applicarsi limitatamente alle ipotesi di subappalto.
Inoltre, in linea con un consolidato orientamento intepretativo, il documento di prassi ribadisce che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
La definizione di “edificio”
Al fine di definire il perimetro applicativo dell’estensione dell’inversione contabile la circolare ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nozione di “edificio”. In particolare, richiamando la precedente risoluzione n. 46/1998, la circolare precisa che con il termine edificio e fabbricato si intende “qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.
Secondo l’Agenzia, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, il legislatore ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili.
La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Si ritiene pertanto che non rientrino nella nozione di edificio e vadano, conseguentemente, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
I chiarimenti sull’estensione al settore energetico
La Legge di stabilità 2015 estende fino al 2018 il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) anche ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra e a quelli di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE.
Nell’ambito di tale misura vengono inclusi anche i certificati che hanno la finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, come per esempio i certificati verdi. Inoltre, il reverse charge apre anche alle cessioni di gas e di energia elettrica al soggetto passivo-rivenditore. Restano escluse dal reverse charge le cessioni di Gpl poiché non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a questo sistema.
I soggetti esclusi
Infine, la circolare si sofferma sui casi in cui il meccanismo del reverse charge non opera. Al riguardo, è chiarito che l’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che si avvalgono del nuovo regime forfetario o del regime dei “minimi”. Se, invece, questi soggetti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, dovranno assolvere l’imposta secondo tale meccanismo; inoltre, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.
Il meccanismo del reverse charge non si applica nemmeno alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti quali l’annotazione delle fatture, la tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti (ad esempio i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7 mila euro).
A cura della Redazione ipsoa

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