Beni ai soci: scattano le nuove verifiche

L’annotazione sul libretto di circolazione del nominativo del soggetto, che utilizza l’autoveicolo aziendale, produce potenziali effetti fiscali sia in capo alla società concedente, che in capo al socio
L’indicazione di un soggetto terzo, che ha la disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni, può ingenerare controlli sul corretto adempimento della disciplina, che dal 2012 ha previsto la tassazione dell’uso di beni d’impresa, a canoni inferiori a valori di mercato. 
Nessun impatto, invece, per soci-amministratori o soci-dipendenti, che impiegano il veicolo in benefit. 
Le regole sui beni aziendali dati in uso a soci a prezzi inferiori al valore di mercato, vanno oggi coordinate con i nuovi obblighi di annotazione sulla carta di circolazione, in vigore dal 3 novembre 2014 (per gli atti stipulati a partire da tale data), ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis del codice della strada. 
Qualora il veicolo, infatti, venga utilizzato da soci (o familiari della ditta individuale), si avrà evidenza dell’esistenza di una circostanza che, potenzialmente, genera reddito diverso per il socio e l’obbligo della comunicazione annuale entro il 31 ottobre 2015. 
I verificatori avranno un’indicazione ulteriore, da cui possono scattare i controlli incrociati (socio-società) per verificare se il corrispettivo pattuito era almeno pari al valore del diritto di godimento o, in caso contrario, se il reddito è stato regolarmente dichiarato nel rigo RL 10. 
L’annotazione non riguarda (in base ai chiarimenti forniti dalla Circ. 23743/2014 del Ministero delle Infrastrutture) gli utilizzi da parte di dipendenti, collaboratori e amministratori (anche se soci) a titolo di fringe-benefit. In tali casi anche la disciplina dei beni assegnati ai soci non viene applicata. 
Indicazione in Unico del reddito diverso - Infatti, per contrastare il fenomeno delle c.d. intestazioni fittizie, l’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, D.L. n. 138/2011 ha previsto che, per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci, la differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo previsto per il socio costituisca reddito diverso. 
Nel rigo RL10, colonna 1, di unico PF 2015 il socio indicherà la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del veicolo aziendale che utilizza, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell’art. 67, TUIR. 
L’indeducibilità per la società - Dal lato della società concedente, è stata prevista l’indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento al socio/familiare dell’imprenditore, sempre che il corrispettivo annuo pattuito sia inferiore al valore di mercato del medesimo diritto di godimento. 
Ciò, infine, implica la necessaria comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al Entro il prossimo 31 ottobre 2015, la società (o il socio-utilizzatore) deve inviare all’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione telematica riguardante gli utilizzi avvenuti nel 2014. Il modello non va trasmesso se l’utilizzo del socio è stato realizzato per un corrispettivo almeno pari al valore normale. 
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 24/E/2012 ha chiarito che l’indeducibilità, tuttavia, è derogata in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità. 
Tale disciplina non si applica (Circolare n.25/E/2012) qualora i beni utilizzati da soci lo siano nella loro qualità di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi. Tali casistiche sono, quindi, anche estranee alle disposizioni legate all’annotazione dell’utilizzatore. 
Va verificata tale disponibilità (anche privata del bene), da parte del socio nella sua qualità di amministratore, dipendente o lavoratore autonomo, come reddito in natura, che integra la retribuzione o del compenso previsto per lo svolgimento dell’attività. Per i soci-amministratori, ad esempio, la circostanza può risultare da una delibera assembleare ad hoc o da una delibera dell’organo amministrativo. 
La deducibilità ai sensi dell’art.164 del Tuir per tipologia di veicolo – Ogni vettura, in base all’impiego, fa scattare una precisa deducibilità per la società concedente: 
veicoli in uso promiscuo a dipendenti per oltre metà esercizio: i costi di esercizio, le quote di ammortamento, i canoni di leasing o noleggi a lungo termine sono deducibili al 70% senza limiti di costo dell'auto;
veicoli aziendali diversi da quelle in uso a dipendenti: i costi di esercizio sono deducibili al 20%; gli ammortamenti pure al 20% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 18.076 euro; i canoni leasing sono deducibili al 20% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 18.076 euro; i canoni di noleggio a lungo termine sono deducibili al 20% su un importo calcolato entro un limite annuo di € 3.615 (il limite si applica alla sola quota del canone di pura locazione dell'auto al netto dei servizi accessori; tale quota deve risultare chiaramente dal contratto);
veicoli di proprietà degli agenti di commercio: i costi di esercizio sono deducibili all’80%; gli ammortamenti all'80% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 25.823 euro; i canoni leasing deducibili all'80% su un importo calcolato avendo a base un costo dell'auto non superiore a 25.823 euro;
veicoli beni strumentali per l’azienda concedente (es. società di trasporto, di noleggio, autoscuole ecc.): godono della deduzione integrale di tutti i costi, ammortamenti, leasing e noleggi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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