Split payment: la correzione degli errori. C.M. 15/E/2015

In un recente documento di prassi (C.M. 15/E del 13.04.2015) l’Amministrazione Finanziaria ha affrontato la questione della regolarizzazione delle fatture per le operazioni soggette allo Split payment.
Niente sanzioni fino all’8 febbraio 2015 - Da evidenziare innanzitutto che con la precedente C.M. 1/E/2015, l’Amministrazione Finanziaria, nel fornire chiarimenti i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello Split payment, ha confermato la non sanzionabilità delle violazioni relative alle modalità di versamento IVA eventualmente commesse prima dell’emanazione della Circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e dunque fino all’8 febbraio 2015. 
Veniva altresì chiarito che: 
ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non era necessario operare alcuna variazione;
diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le Pubbliche Amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
I chiarimenti della C.M. 6/E/2015 – In occasione degli incontri con la stampa specializzata, messi per iscritto nella C.M. 6/E/2015, l’Agenzia aveva chiarito che nel caso in cui la Pubblica Amministrazione - in veste di soggetto passivo d’imposta – abbia ricevuto una fattura “irregolare”, fermo restando l’obbligo del versamento dell’imposta secondo le regole proprie dello Split payment, dovrà procedere alla regolarizzazione della stessa secondo le modalità previste dall’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, ossia presentando all’Ufficio competente, entro il 30° giorno dalla registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le medesime indicazioni riportate nella fattura che si vuole integrare. 
I chiarimenti della C.M. 15/E/2015 – Nel rispetto dei requisiti previsti, il fornitore della Pubblica Amministrazione può provvedere ad emettere delle note di variazione a rettifica delle fatture emesse. 
L’emissione delle note di variazione deve avvenire con modalità differenti a seconda che le stesse si riferiscano a fatture emesse ante o post il 1° gennaio 2015 e producono effetti differenti in capo alla PA a seconda che le stesse siano relative ad acquisti relativi la sfera commerciale o istituzionale.
Tabella 1
Tabella-20.04.2015
Autore: Redazione Fiscal Focus

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