Visto obbligatorio se il credito supera i 15mila euro

È un visto di conformità “multiforme” quello che emerge dalle norme e dalle interpretazioni delle Entrate, obbligatorio in certi casi, facoltativo in altri e non sempre necessario. Per evitare di fare confusione, è opportuno riepilogare la disciplina. 
Va ricordato come il “visto” sia stato negli anni introdotto (tanto nelle imposte dirette e nell’Irap quanto nell’Iva) sia per aprire la strada alla compensazione di crediti tributari, sia per consentire di ottenere il rimborso delle somme richieste anticipatamente rispetto agli ordinari tempi di verifica.
Tuttavia, la pubblicazione del modello TR relativo al credito trimestrale Iva ha dimostrato come il visto non sia un obbligo generalizzato, ma vada applicato solo quando previsto dalle norme.Volendo riepilogare la disciplina, a partire proprio dal modello TR, si segnala che la scelta del soggetto passivo in merito alla “sorte” del credito comunicato impatta decisamente sugli adempimenti. Se la scelta è a favore della compensazione, il visto non occorre (per qualunque importo), mentre l’attestazione diventa obbligatoria per i rimborsi richiesti d’importo superiore a 15mila euro, a meno che non si rientri nel novero dei soggetti “a rischio” (articolo 38 bis, comma 4, Dpr 633/72) ovvero non s’intenda sostituire volontariamente il visto con la “tradizionale” garanzia bancaria o assicurativa.
Diversamente, quando il credito emerge dalla dichiarazione annuale Iva e l’importo non destinato alla compensazione “verticale” (Iva da Iva) supera i 15mila euro, il visto è sempre obbligatorio, sia se si opta per il rimborso che per la compensazione orizzontale, fatta salva la particolare disciplina dei “soggetti a rischio” e la facoltà del contribuente di sostituire l’attestazione con la garanzia prevista dalla norma.
Ancora differente è la disciplina del “visto” con riferimento ai crediti derivanti dalla presentazione delle dichiarazioni dei redditi (compresa quella del sostituto d’imposta) e Irap. 
In queste ipotesi, per quanto riguarda i rimborsi non occorre alcuna attestazione, che diventa obbligatoria nel momento in cui il credito che scaturisce dal modello, di importo superiore ai 15mila euro, è destinato alla compensazione orizzontale. Si noti che, in quest’ambito, non è possibile sostituire il visto con una garanzia da parte del contribuente. A queste regole fa eccezione il credito che emerge dal 730, in quanto quest’ultimo, se trasmesso da un professionista o da un Caf, è sempre soggetto all’apposizione del visto di conformità, indipendentemente dall’esito finale (debito o credito).
Per completezza, va ricordato che l’attestazione operata dal soggetto incaricato del controllo contabile ha la stessa efficacia (e presuppone gli stessi controlli) del visto rilasciato dal professionista iscritto nell’elenco tenuto dalla Dre, senza peraltro la necessità che i componenti l’organo di revisione siano compresi in tale elenco e appositamente assicurati. Secondo la circolare n. 7/E/2015, l’estensione del massimale della polizza assicurativa a 3 milioni è indispensabile per tutti i professionisti che intendono apporre il visto, mentre l’estensione della copertura alla somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero richieste al contribuente in caso di esito negativo del controllo formale, risulta necessaria solo per chi rilascia l’attestazione sui modelli 730.
Fonte: Il sole 24 ore 

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