Esclusione dagli studi di settore per inizio e cessazione dell’attività
Ad alcune condizioni, sono fatti salvi i casi di mera prosecuzione dell’attività altrui e di inizio/cessazione della medesima attività nell’arco di sei mesi
La parte generale delle istruzioni alla compilazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore elenca le cause di esclusione dagli studi. Trattandosi di una mera elencazione, possono sorgere dubbi sull’applicazione della causa alla fattispecie specifica. Nel presente articolo ci si sofferma sulle ipotesi di esclusione di inizio/cessazione dell’attività, riepilogando i chiarimenti ufficiali più recentemente intervenuti.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L. 146/98, i contribuenti sono esclusi dagli studi di settore in relazione al periodo d’imposta in cui iniziano o cessano l’attività, salvo i casi di:- cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L. 146/98, i contribuenti sono esclusi dagli studi di settore in relazione al periodo d’imposta in cui iniziano o cessano l’attività, salvo i casi di:- cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti.
Per il periodo in cui è stata iniziata l’attività, non dev’essere compilato il modello studi, bensì il modello INE, indicando in UNICO la causa di esclusione n. 1; per il periodo in cui cessa l’attività, invece, il modello studi va compilato, indicando in UNICO la causa di esclusione n. 2.
La causa di esclusione relativa all’inizio dell’attività deve essere riferita all’attività svolta nel suo complesso dal contribuente: in caso di svolgimento di più attività, l’esclusione dall’applicazione degli studi per inizio attività è riferibile solo alla prima delle attività svolte (circ. 8/2012, § 6.1, quesito 1). Così, non sarà esclusa dagli studi, la tabaccheria che nel corso del 2014 abbia aggiunto all’attività tradizionale quella di vendita di giornali e riviste.
La causa di esclusione per cessazione dell’attività non sussiste nell’ipotesi in cui l’attività sia cessata ed, entro i sei mesi successivi, riavviata da parte dello stesso soggetto. A tal fine occorre che vi sia:
- perfetta identità tra chi cessa l’attività e successivamente la riavvia: tale requisito comporta, di fatto, l’annullamento della causa di esclusione esclusivamente nei confronti delle persone fisiche/imprenditori individuali, mentre per i soggetti diversi (società di persone e società di capitali), la cessazione dell’attività determina l’estinzione della posizione fiscale del soggetto;
- arco temporale non superiore a sei mesi tra cessazione e successivo riavvio: il termine è computato a decorrere dalla data di chiusura dell’attività, quale risultante dai mod. AA9/11 e AA7/10, e può cadere all’interno del medesimo periodo d’imposta, oppure a cavallo di due periodi di imposta consecutivi;
- omogeneità tra attività cessata e riavviata: si verifica quando queste sono identificate con il medesimo codice attività, oppure quando, pur contraddistinte da codici diversi, sono comprese nel medesimo studio di settore.
Nell’ipotesi in cui non sussistano i predetti requisiti, in caso di inizio e cessazione dell’attività nel corso del medesimo periodo d’imposta, sarebbero configurabili due fattispecie di esclusione. Poichè in UNICO è possibile indicare un solo codice di esclusione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato (risposta n. 9 delle FAQ del 10 giugno 2013) che il contribuente è tenuto ad inserire solo la causa relativa all’inizio dell’attività e a presentare il modello INE.
Non è escluso dagli studi di settore il contribuente che prosegue l’attività già svolta da altro soggetto, quando questa presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità. La mera prosecuzione si presume, alternativamente, nei casi di:
- operazioni aventi per oggetto la circolazione di complessi aziendali (quali compravendite, affitti, successioni o donazioni), per effetto delle quali l’avente causa (cessionario, affittuario, erede o donatario) continua un’attività che è la naturale prosecuzione di quella precedentemente esercitata dal dante causa (cedente, concedente, de cuius o donante);
- operazioni aventi per oggetto la soggettività dell’impresa gestita in forma societaria (quali trasformazioni, fusioni e scissioni), per effetto delle quali la società risultante dall’operazione prosegue l’attività precedentemente esercitata dalla società trasformata, scissa, incorporata o fusa.
Per operazioni diverse da quelle sopra indicate (ad esempio, conferimento d’azienda), gli estremi della “prosecuzione dell’attività” devono essere verificati con riferimento al caso concreto, avendo riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata (circ. 31/2007, § 4.2).
Ferma restando, anche in tal caso, l’omogeneità tra le attività, in caso di avvio di un’attività costituente mera prosecuzione di una precedente svolta da altri soggetti:
- il contribuente che prosegue l’attività è, in linea di principio, soggetto agli studi di settore anche se il precedente titolare ne era escluso per una delle cause previste dal comma 4 dell’art. 10 della L. 146/98;
- per verificare il superamento del limite di 5.164.569 euro, ai fini dell’esclusione dagli studi di settore, l’ammontare dei ricavi conseguiti nel primo periodo d’imposta va ragguagliato al periodo di svolgimento dell’attività o alla durata del periodo (circ. 8/2012, § 6.1, quesito 2).
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI
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