La dilazione ferma le attività esecutive

La riammissione a una nuova dilazione sarà automatica per i contribuenti che decadranno da un piano di rateazione dal 22 ottobre 2015 in poi. Senza attendere un provvedimento specifico come avvenuto finora, il debito potrà essere nuovamente rateizzato se, al momento della presentazione della istanza di riammissione, le rate scadute alla stessa data saranno interamente pagate.
Come per il passato, la presentazione e l’accoglimento dell’istanza di riammissione alla nuova dilazione, nonché il puntuale versamento delle singole rate comporteranno degli indubbi vantaggi. 
Per effetto della riammissione e della regolarità dei pagamenti se non vi ha già provveduto, l’agente della Riscossione non potrà iscrivere alcuna ipoteca sui beni immobili del debitore, né potrà attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva. In sostanza, a prescindere dall’entità del debito, Equitalia non potrà procedere né con l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore, né tantomeno al pignoramento dei suoi beni (mobili) e all’espropriazione immobiliare. 
Il contribuente che sarà riammesso alla nuova dilazione non sarà più considerato inadempiente e potrà richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. 
Al contrario, ove il contribuente non pagasse le rate scadute e non fosse riammesso, Equitalia eserciterà i propri poteri, mediante l’attivazione di misure cautelari e/o esecutive. 
In particolare, l’Agente della riscossione potrà:
procedere con l’iscrizione di ipoteca esattoriale anche sulla prima casa del contribuente, laddove il debito nel complesso superi i 20.000 euro. In proposito, però, è bene precisare che ove l’ipoteca dovesse essere iscritta sull’unico immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso risiede, non si potrà comunque procedere all’espropriazione (a meno che il debito complessivo non superi i 120.000 euro). Pertanto, in queste ipotesi l’iscrizioni avrà solo un effetto deterrente. Detto ciò, e ferma restando la facoltà di intervenire nell’espropriazione avviata da altri, Equitalia potrà espropriare l’immobile di proprietà del contribuente se il debito complessivo supera nel complesso i 120.000 euro. In tal caso, comunque, l’espropriazione potrà essere avviata solo se sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca;
adottare il pignoramento presso terzi, chiedendo al creditore del contribuente pignorato di versare le somme direttamente nelle sue mani, entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento;
procedere, a propria discrezione, al pignoramento degli strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non sia sufficiente per la soddisfazione del credito. 
Fonte: Il sole 24 ore

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