Le prestazioni. L’Agenzia estende le nuove regole alle manutenzioni
Anche le riparazioni tra gli «altri lavori»
Secondo le Entrate rientrano negli «altri lavori di costruzione e installazione» anche le prestazioni di manutenzione e riparazione. In questo modo viene ulteriormente ampliato in via interpretativa l’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla lettera a-ter).
Secondo le Entrate rientrano negli «altri lavori di costruzione e installazione» anche le prestazioni di manutenzione e riparazione. In questo modo viene ulteriormente ampliato in via interpretativa l’ambito di applicazione del reverse charge di cui alla lettera a-ter).
Alla vigilia dall’allargamento del reverse ci si era preoccupati di delimitare l’ambito oggettivo d’applicazione della norma alle seguenti prestazioni relative ad edifici:
- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.
Le prime indicazioni ufficiali sono quindi giunte con la circolare 14/E/2015 con la quale l’Agenzia affermò, per quel che qui rileva, che «per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter)…, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, … debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007», precisando ulteriormente che il codice attività va verificato in relazione alla singola operazione posta in essere, e non all’attività svolta abitualmente dal prestatore. Nel medesimo documento vengono individuati i codici cui fare riferimento per l’applicazione della lettera a-ter).
Di fatto, con questa affermazione le Entrate stabiliscono, a livello interpretativo, un parametro (quello dei codici di cui alle tabelle Ateco 2007) non presente nella norma di riferimento. Immediata conseguenza è stata quella di attrarre a reverse charge, oltre alle attività di installazione d’impianti elencate nella circolare, le relative manutenzioni e riparazioni.
Per converso, nel codice «43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione» sono comprese attività d’installazione di particolari beni (per esempio: porte automatiche e girevoli, parafulmini e sistemi di aspirazione) senza che siano menzionate le relative manutenzioni e riparazioni. Sulla base dell’interpretazione fornita nella circolare 14/E, gli operatori non avrebbero dovuto applicare il reverse charge per manutenzioni o riparazioni, ma solo in caso d’installazione. Nella circolare 37/E/2015 è invece affermato (sentito il parere dell’Istat) che anche dette attività sono riconducibili al codice 43.29.09 e pertanto da assoggettare a reverse charge.
Sembra quindi che l’iniziale intenzione di “racchiudere” il reverse charge nel perimetro delle operazioni/attività elencate nei codici Ateco di cui alla circolare 14/E abbia trovato un limite: quello della possibile attrazione a questi codici di attività non esplicitamente ricomprese.
Fonte: Il sole 24 ore
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