Lo spesometro slitta al 30 settembre

La legge di Bilancio 2018 , la 205/2017, sposta la scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture (spesometro) relativamente al secondo trimestre o primo semestre 2018 al 30 settembre in luogo del 16 settembre. Questa norma è contenuta nel comma 932 dell’articolo 1 della legge 205/2017.
La norma che prevede lo spostamento del termine, nell’intento di evitare sovrapposizioni negli adempimenti a carico dei contribuenti dispone inoltre il rinvio del termine per le dichiarazioni dei redditi e Irap al 31 ottobre. 
Tenuto conto che i termini previsti per la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche coincidono con quelli delle comunicazioni dei dati delle fatture, il maggior termine del 30 settembre vale anche per la liquidazione Iva del 2° trimestre dell’anno. Lo spesometro era stato oggetto di modifiche normative anche a cura dell’articolo 1-ter del decreto legge fiscale 148/2017 convertito nella legge 172/2017.
Le scadenze 
Facciamo il punto sulle scadenze. L’articolo 21 del Dl 78/2010, come modificato dall’articolo 4 del Dl 193/2016, aveva inizialmente previsto la trasmissione dei dati con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con eccezione del secondo trimestre il cui invio era previsto per il 16 settembre. 
Successivamente, l’articolo 14-ter del decreto legge 244/2016 (decreto mille proroghe) aveva previsto l’invio dei dati con cadenza semestrale esclusivamente per l’anno 2017. Quindi l’articolo 1 ter del decreto legge 148/2017 ha introdotto a regime la facoltà, mediante opzione, della trasmissione dello spesometro con cadenza semestrale. Ne consegue che dal 2018, la comunicazione dei dati riprende la cadenza trimestrale come termine naturale, salvo la facoltà della opzione per l’invio semestrale secondo le modalità che saranno stabilite con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate
Infine la legge di bilancio 2018 fissa il termine dello spesometro al 30 settembre in luogo del 16 settembre, che potrà riguardare la comunicazione del primo semestre o del secondo trimestre per chi non avrà esercitato l’opzione. Manca il coordinamento normativo per i soggetti che hanno optato per la trasmissione facoltativa ai sensi del Dlgs 127/2015, ma il termine non dovrebbe essere diverso.
Le sanzioni 
Il decreto legge 148/2017 è intervenuto anche in materia di sanzioni abolendo quelle relative alla comunicazione del primo semestre 2017, a condizione che entro il 28 febbraio 2018 vengano inviati i dati esatti. La sanatoria non riguarda le comunicazioni omesse.
Si ricorda che per l’errata o incompleta trasmissione dello spesometro, l’articolo 11, comma 2 bis del Dlgs 471/1997, prevede una sanzione pari a due euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla metà per le correzioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza. 
La sanatoria per il primo semestre riguarda anche coloro che hanno esercitato l’opzione di cui al Dlgs 127/2015. Per questa trasmissione su opzione era prevista la sanzione fissa da 250 a 2mila euro di cui al comma 1 dell’articolo 11 del Dlgs 471/1997, mentre ora il decreto legge 148/2017 ha previsto la applicazione della medesima sanzione stabilita per l’adempimento obbligatorio. 
Le semplificazioni 
Con riferimento alle fatture di importo inferiore a 300 euro, registrate mediante documento riepilogativo ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 695/1996, serve comunicare la data ed il numero del documento, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’iva distinto per aliquota.
Inoltre non verranno considerati dati non essenziali quali la denominazione del cliente/fornitore.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni
01 Le nuove scadenze
La trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate ha periodicità trimestrale con scadenza entro il secondo mese successivo.
Per il secondo trimestre la scadenza è spostata al 30 settembre.
È prevista la facoltà dell'invio semestrale dei dati delle fatture ed in questo caso la scadenza del 30 settembre riguarda il primo semestre. Le liquidazioni periodiche mantengono la scadenza trimestrale
02 Solo i dati essenziali
Il Dl 148/2017 ha snellito i dati dello spesometro; infatti nella comunicazione saranno rilevanti solo i dati essenziali quali la partita Iva o il codice fiscale dei soggetti coinvolti nella operazione, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata, l'imposta o, qualora questa non sia applicata in fattura, la tipologia di operazione (esente, non imponibile e così via)
03 Le semplificazioni
Oltre alla riduzione dei dati viene semplificata la comunicazione dei dati delle fatture registrate mediante documento riepilogativo. Infatti per le fatture di importo inferiore ad euro 300, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 695/1996, è sufficiente comunicare la data ed il numero del documento, l'ammontare complessivo delle operazioni e dell’Iva distinto per aliquota
04 Le sanzioni
La sanzione per l'errata o incompleta trasmissione dello spesometro è fissata in 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di mille euro per ogni trimestre, ridotta alla metà per le correzioni effettuate entro 15 giorni dalla scadenza. La medesima sanzione viene ora prevista per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al Dlgs 127/2015. Niente sanzione per il primo semestre 2017 se i dati vengono corretti entro il 28 febbraio 2018.

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