Semplificati obbligati ai correttivi Gli interventi necessari per evitare di dichiarare un reddito imponibile errato Implicazioni reddituali di un certo rilievo per chi ha scelto di restare nel regime di contabilità semplificata anche nel 2017, pur a seguito delle marcate modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017.

In moltissimi casi, infatti, il passaggio dal regime di competenza (su cui era impostato il vecchio testo dell’articolo 66 Tuir) a quello «misto cassa/competenza» disegnato dalla nuova disposizione (e dalla circolare n. 11/E/2017) determina la necessità di intervenire (extracontabilmente) sulle risultanze contabili per evitare di dichiarare un reddito imponibile di periodo errato, viziato da omissioni o duplicazioni.
 Approssimandosi la chiusura dell’esercizio, è questo il momento di iniziare a tirare le fila di queste modifiche, la cui fonte è il comma 19 dell’articolo 1 della legge 232/2016, secondo cui, «al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione» nel passaggio tra il regime semplificato “formato 2016” a quello “formato 2017”, «i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi». Normalmente questi accorgimenti sono legati a un cambio di regime, mentre in questo caso è il regime (semplificato) che ha cambiato “linguaggio” ai fini della imponibilità/deducibilità di alcune (e non di tutte) le componenti reddituali, rendendo necessari vari accorgimenti. Passare dalla competenza alla cassa, infatti, può portare (se non si interviene extracontabilmente) a tassare due volte (oppure mai) un determinato componente positivo ovvero a dedurre due volte (oppure mai) un determinato componente negativo. Correttamente, la circolare n. 11/E/2016 (par. 4.1), oltre a ricordare le principali ipotesi in cui occorre intervenire (sintetizzate dalla tabella a fianco), riporta che gli stessi accorgimenti andranno attuati, a regime, ogni volta che l’impresa si trova a transitare dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa.
Si tratta di problemi che:
dal 2017 in poi non si porranno (quasi mai) nel passaggio dalla contabilità semplificata al regime forfettario e viceversa o nel passaggio tra regime “dei minimi” e contabilità semplificata;
non si sono mai posti, in questi anni, nel passaggio tra “minimi” e forfettari.
Siccome questi adattamenti non sono affatto banali (e incidono sulla determinazione del reddito imponibile Irpef oltre che, per chi è soggetto, della base imponibile Irap) non vanno sottovalutati. Si pensi, tanto per fare alcuni esempi concreti, con riferimento a un contribuente “semplificato 2016” che resta in tale regime anche nel 2017:
a un acconto incassato nel 2016 per una vendita da effettuare (ovvero una prestazione da svolgere) nel 2017: in tal caso, l’importo non ha determinato un provento nel 2016 (ragionando per competenza) e, se non correggessimo il principio di cassa, non concorrerebbe all’imponibile neppure nel 2017;
a un canone di locazione pagato a ottobre 2016 a valere per il semestre ottobre 2016-marzo 2017: in tale ipotesi, correttamente nel 2016 è stata rilevata per competenza la sola quota di costo relativa ai primi tre mesi, ma, se non intervenissimo a correggere il principio di cassa, la residua quota di costo non diverrebbe mai un onere deducibile dal reddito 2017;
a una provvigione maturata per competenza nel 2016 che verrà incassata solo nel 2018: in questo caso, la maturazione del provento ne ha determinato l’imponibilità a fine 2016, per cui né nel 2017 (periodo in cui non si registra alcun evento tanto economico quanto finanziario) né nel 2018 va duplicato il reddito, nonostante in quest’ultimo periodo vi sia l’incasso dell’importo pattuito.
Il meccanismo porta anche a qualche effetto del tutto peculiare. Si pensi a un premio assicurativo pagato anticipatamente il 1° settembre di ogni anno. Nel 2017 verranno spesati gli otto dodicesimi del premio versato nel 2016 grazie al “ripescaggio” del risconto 2016, ma anche l’intero premio versato a settembre 2017, secondo le regole “della cassa”. Vale a dire che, correttamente, quest’anno verranno spesate 20 mensilità di canone. 
Poiché, inoltre, il regime semplificato può anche essere applicato optando per sostituire alla data di effettivo incasso e pagamento la data di registrazione Iva dei relativi documenti (articolo 18, comma 5, del Dpr 633/1972), occorre tener conto che, in quest’ultima ipotesi, le correzioni extracontabili possono essere differenti, non essendo affatto scontato che la data del movimento finanziario e quella della registrazione Iva coincidano. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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