Super ammortamento ristretto L’agevolazione scende al 130% - Esclusi i veicoli - Confermato l’iper ammoramento Corsa contro il tempo per massimizzare il super ammortamento.

Con ordini accettati e acconti del 20% entro fine 2017, gli investimenti, se ultimati entro giugno 2018, potranno ancora godere del bonus del 140% e riguardare anche autovetture strumentali. Da gennaio, per effetto della legge di bilancio, la maggiorazione scende al 30% ed escono di scena i veicoli di cui all’articolo 164 del Tuir.
Proroga senza modifiche, invece, per gli acquisti di beni Industria 4.0, i quali, fino al 2019, potranno sfruttare l’iper ammortamento del 250 per cento. Per chi investe in beni iper ammortizzabili, dunque, c’è più tempo a disposizione per finalizzare gli ordini di acquisto. 
Proroga a due velocità 
I commi 29 e 30 della legge di bilancio 2018, approvata definitivamente dal Parlamento, dispongono la proroga al 2018 sia per il super che per l’iper ammortamento, ma con condizioni e modalità differenziate. Il comma 29 dispone che gli investimenti in beni super ammortizzabili effettuati da imprese e professionisti nel 2018 (o anche nel primo semestre del 2019 purché entro il 31 dicembre 2018 sia accettato l’ordine e pagato un acconto non inferiore al 20%) potranno usufruire di una maggiorazione del 30% (in luogo dell’attuale 40%) nel calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. Sono esclusi dalla proroga (oltre a fabbricati e costruzioni, nonché a beni con coefficiente inferiore al 6,5%, come già oggi), i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati nell’articolo 164, comma 1, del Tuir. 
La modifica normativa fa sì che, per gli investimenti “super” effettuati nel primo semestre del 2018 si sovrappongano due agevolazioni. Se l’acquisto è stato contrattualizzato entro il 31 dicembre 2017 con un acconto non inferiore al 20%, si applicheranno le attuali regole e dunque la maggiorazione del costo pari al 40% e l’estensione alle autovetture e ai veicoli dell’articolo 164, lettera a) del Tuir (auto delle imprese di noleggio, autoscuole, e veicoli adibiti ad uso pubblico). Diversamente, si entrerà nella nuova, penalizzante disciplina della legge di bilancio 2018: 30% e niente veicoli, tranne quelli pesanti come autocarri e simili.
Iper ammortamento 
Per i beni iper ammortizzabili, invece, il comma 30 della legge stabilisce un mero allungamento dei termini senza introdurre modifiche rispetto alla disciplina attuale. Le imprese, per gli investimenti effettuati nel 2018 potranno dunque indifferentemente applicare la norma oggi in vigore, che termina al 30 settembre per ordini e acconti entro fine 2017, o quella in arrivo, che riguarda tutto il 2018, con code al 31 dicembre 2019 per ordini e acconti del 20% formalizzati entro il 31 dicembre del prossimo anno. I nuovi termini per l’investimento “iper” riguardano (come stabilito dal comma 31) anche i beni immateriali di cui all’allegato B) della legge 232/2016, per i quali (se effettuati da imprese che fruiscono dell’iper ammortamento) la maggiorazione è del 40 per cento. Per quest’ultimo bonus, il comma 32 amplia inoltre l’ambito oggettivo (si veda l’altro articolo in pagina).
Chi investe in beni iper ammortizzabili potrà dunque definire gli ordini con maggiore tempo senza che ciò comporti alcuna penalizzazione negli incentivi. La scadenza di domenica 31 dicembre 2017 va invece tenuta presente da parte di chi intende fruire dell’iper ammortamento già dal corrente esercizio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani
DOMANDE e RISPOSTE 
I professionisti possono usufruire del super e dell’iper ammortamento per acquisti di beni nuovi effettuati nel 2018?
I professionisti non usufruiscono dell’iper ammortamento (agevolazione riservata alle imprese), ma solo del super ammortamento.
Per i beni nuovi beni acquistati nel 2018 (o anche entro il 30 giugno 2019 con ordini e acconti 20% entro il 31 dicembre 2018) la maggiorazione per super ammortamento è concessa nella misura del 30%. Se però il bene viene ordinato entro il 31 dicembre 2017, pagando un acconto almeno del 20%, il super ammortamento sarà ancora pari al 40% per consegne effettuate nel primo semestre 2018.
Un investimento in appalto avviato nel 2016, ma terminato ed entrato in funzione nel 2017 può sfruttare l’iper ammortamento?
La parte di costo sostenuta fiscalmente nel 2016 non rileva nel calcolo della maggiorazione del 150%, ma solo per quella (super ammortamento) del 40 per cento. A tal fine occorre verificare se, e per che importo, sono stati liquidati in via definitiva, entro il 31 dicembre 2016, stati di avanzamento lavori all’appaltatore (articolo 1666 del Codice civile). In caso negativo, tutto il costo si considera sostenuto alla data dell’ultimazione e accettazione dell’opera (2017) e potrà sfruttare l’iper ammortamento.
Le autovetture in benefit ai dipendenti usufruiscono del super ammortamento?
Già dal 2017 gli investimenti in autovetture assegnate in benefit o tenute a disposizione sono esclusi dal super ammortamento, restando agevolabili fino al 30 giugno 2018 (ordini e acconti del 20% entro fine 2017) solo i veicoli strumentali (noleggiatori, autoscuole) o a uso pubblico (taxi). Per il 2018, i veicoli, tranne i mezzi pesanti (autocarri, autobus, trattori stradali e mezzi d’opera, eccetera), escono integralmente dall’incentivo
Un’impresa ha stipulato un contratto di appalto per un bene iper ammortizzabile entro il 31 dicembre 2017 pagando l’acconto del 20 per cento. L’effettuazione dell’investimento termina nel 2019. È possibile usufruire dell’iper ammortamento?
La legge di bilancio prevede che l’iper ammortamento di cui alla legge 232/2016 si applichi anche agli investimenti effettuati nel 2018 con coda al 2019 a condizione che, entro il 31 dicembre 2018, sia effettuato ordine e acconto del 20 per cento. La legge pone a questi fini solo un termine finale, per cui è da ritenere che anche contratti stipulati e acconti del 20% pagati nel 2017 valgano al fine di sfruttare la coda del 2019 per gli investimenti iper ammortizzabili Investimento iper ammortizzabile entrato in funzione nel 2017, ma interconnesso dal 2018: da quando decorre la deduzione del 150 per cento?
Per i beni iper ammortizzabili, la deduzione della maggiorazione del 150% scatta solo dall'esercizio in cui avviene l’interconnessione e viene redatta la correlata attestazione tecnica o perizia giurata.
Nel caso del quesito, l’impresa usufruirà del super ammortamento nell’esercizio 2017, mancando l'interconnessione, mentre dal 2018 (Dichiarazione 2019) applicherà la maggiorazione del 150% al netto della quota del 40% già dedotta (circolare 4/E/17)
Un’impresa effettua, entro il 2017, un ordine con acconto del 20% per un investimento iper ammortizzabile.
Nel 2018, a seguito di talune modifiche, il costo aumenta e l’acconto diventa a consuntivo inferiore al 20% del totale. Quali sono le conseguenze?
A seguito della proroga disposta dalla legge di bilancio 2018, la rilevanza, per gli investimenti “iper”, degli acconti pagati a fine 2017 viene meno. In ogni caso, è da ritenere che, per quantificare correttamente il limite del 20%, si debba considerare l’acconto pagato in rapporto al corrispettivo quale risulta dall’ordine accettato originariamente

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