Semplificazioni e deroghe dei soci consentono di comprimere i tempi della fusione
La fusione delle società è trattata dagli artt. 2501 e ss. del Codice Civile.
A partire dalla riforma del diritto societario la norma ha subito numerosi interventi, volti da un lato alla tutela dei terzi e dall’altro alla semplificazione delle procedure.
In generale, i punti cardine del procedimento di fusione sono tre:
la formazione del PROGETTO DI FUSIONE, a cura dell’organo amministrativo; è richiesto il deposito presso la sede sociale e la pubblicazione al Registro delle imprese nei 30 giorni precedenti la delibera di fusione, insieme alla situazione patrimoniale, alla relazione dell’amministrativo ed alla relazione degli esperti; la DELIBERA DI FUSIONE, da parte dell’assemblea dei soci; l’ATTO DI FUSIONE, che può essere stipulato dopo 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni al Registro delle imprese dell’ultima delle delibere di fusione (salvo il consenso dei creditori, il pagamento dei creditori che non abbiano prestato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti).
E’ quindi previsto un periodo minimo di 90 giorni, oltre ai tempi tecnici per la pubblicazione al Registro delle imprese e per la predisposizione di una quantità non trascurabile di documenti.
Il caso che si vuole esaminare è riferito alla frequente ipotesi di fusione tra due società a responsabilità limitata, una delle quali è interamente posseduta dall’altra oppure entrambe sono interamente possedute dalla stessa controllante.
E’ esclusa la fattispecie della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, che richiede maggiori adempimenti a tutela dei terzi.
Per accelerare i tempi di esecuzione e semplificare le incombenze amministrative, il Codice Civile prevede una serie di agevolazioni, che vengono di seguito riepilogate.
DEROGHE DEI SOCI
L’art. 2501-ter consente la rinuncia al termine di 30 giorni per il deposito dei documenti presso la sede sociale e il Registro delle imprese.
L’art. 2501-quater consente la sostituzione della situazione patrimoniale con il bilancio dell’esercizio precedente, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del progetto di fusione presso la sede della società; in alternativa, è possibile la rinuncia al deposito della situazione patrimoniale da parte dell’unanimità dei soci.
Gli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies consentono ai soci, all’unanimità, di rinunciare al deposito della relazione dell’organo amministrativo e della relazione degli esperti.
SEMPLIFICAZIONI RIGUARDO L’INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ INTERAMENTE POSSEDUTE
L’art. 2505 prevede, dato il possesso al 100%, la semplificazione del progetto di fusione.
Prevede inoltre, in mancanza di concambio, la disapplicazione degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies per quanto concerne l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo e della relazione degli esperti.
SEMPLIFICAZIONI RIGUARDO FUSIONI CUI NON PARTECIPANO SOCIETA’ CON CAPITALE RAPPRESENTATO DA AZIONI
E’ il caso tipico delle società a responsabilità limitata, trattato dall’art. 2505-quater del Codice Civile. La norma prevede la riduzione alla metà dei termini:
della pubblicazione del progetto di fusione al Registro delle imprese e del deposito degli atti presso la sede sociale (da 30 a 15 giorni);
per l’opposizione dei creditori alla delibera di fusione e alla stipula dell’atto (da 60 a 30 giorni).
Beneficiando delle deroghe dei soci e delle semplificazioni esposte, è possibile comprimere significativamente i tempi della fusione, esigenza può risultare di particolare attualità in prossimità della fine dell’anno.
Quindi, in seguito alla formazione del progetto di fusione, questo viene immediatamente depositato presso la sede e presso il registro delle imprese per la pubblicazione (mediamente la pratica viene evasa entro 2-3 giorni); ipotizziamo in data 9 ottobre; considerando i canonici 8 giorni per la convocazione dell’assemblea, la decisione dei soci in ordine alla fusione potrà essere deliberata il 17 ottobre e iscritta al Registro delle imprese il successivo 20 ottobre; nel caso di società a responsabilità limitata i termini per l’opposizione dei creditori sono ridotti a 30 giorni, quindi l’atto di fusione potrà essere stipulato a partire dal 21 novembre (anche tenendo presente la comunicazione alle rappresentanze sindacali, ove prescritto, almeno 25 giorni prima dell’atto).In breve, l’intero procedimento della fusione può essere realizzato in meno di due mesi (trenta giorni in più qualora partecipino delle società per azioni).
Ben inteso che tutto ciò richiede un grande impegno e un attento coordinamento tra i soggetti coinvolti.
Fonte: Studio Mazzucotelli
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