ACCERTAMENTO SINTETICO: REDDITOMETRO E SPESOMETRO

Spesometro e Redditometro nella nuova formulazione dell’Accertamento sintetico
La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’obiettivo del legislatore è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, un problema che continua tutt’ora ad essere di sconfinate dimensioni. 
L’accertamento sintetico, esordito come strumento di natura straordinaria per la ricostruzione dei redditi delle persone fisiche, si è imposto in seguito, soprattutto negli ultimi anni, assumendo una funzione preminente nell’ambito delle strategie di contrasto all’evasione fiscale.
In particolare nell’accertamento sintetico di tipo “redditometrico”, che si fonda sull’applicazione, ai beni e ai servizi acquistati, di coefficienti standard, è sempre più chiaro l’indirizzo in favore di un uso di tale strumento come stimolo alla compliance del contribuente, che potrà verificare in via preventiva la propria “congruità” attraverso un software gratuito messo a disposizione dall’amministrazione.
La manovra correttiva 2010 ha ridisegnato la disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro. L’obiettivo del legislatore è di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, un problema che continua tutt’ora ad essere di sconfinate dimensioni.
Innanzitutto è stato ampliato il potere degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i quali potranno decidere in piena autonomia non solo le spese da prendere in considerazione per la costruzione del reddito, ma anche la connessione tra esse e il reddito stesso.
E’ stato rivisitato il paniere dei beni, presi a riferimento per il calcolo del reddito presunto, e sono stati inseriti nuovi elementi che influenzano la determinazione del reddito, come il nucleo familiare e la zona residenziale.
Il nuovo Accertamento Sintetico
La “versione 2010” dell’accertamento sintetico, vigente con decorrenza 31 maggio 2010 (e applicabile per gli accertamenti relativi alla rettifica dei redditi imponibili dei contribuenti degli anni dal 2009 in poi), reca una serie di modificazioni sostanziali – apportate dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
Tra le novità apportate con la manovra correttiva, una in particolare ha destato molti dubbi, l’eliminazione dall’articolo 38, comma 4, del d.p.r. 600/73, della necessaria esistenza di elementi e circostanze certi per poter avviare la procedura di accertamento sintetico.
Con il nuovo testo normativo gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono determinare sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di spese di qualunque genere, sostenute nel periodo d’imposta.
Viene confermato il principio secondo il quale l’accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale relativa, contro la quale il contribuente può opporre prova contraria. Tuttavia viene precisato che le spese sostenute dal contribuente si presumono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta, salva ovviamente la facoltà di dimostrare che la spesa è stata supportata con redditi relativi ad altri periodi d’imposta.
La “spesa”, cioè il sacrificio finanziario necessario alla gestione del bene, più che il bene “privato” in sé, è dunque intesa come il reale indicatore di capacità contributiva.
Di conseguenza, non rileva che il reddito presuntivamente non dichiarato sia stato impiegato per acquisti di beni, perché l’Agenzia delle entrate potrà contestare anche gli acquisti di servizi(ad esempio, l’iscrizione a un club di golf).
Come nella versione antecedente alle modificazioni normative del 2010, il nuovo art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 prevede, una doppia forma di accertamento, da un lato fondata sulla valorizzazione indiscriminata degli elementi di spesa riscontrati (secondo la presunzione spesa = reddito), edall’altro basata su una griglia di elementi “indizianti”, che concorrono in varia misura alla determinazione sintetica dell’imponibile.
Avremo quindi due tipologie di ACCERTAMENTO SINTETICO - versione applicabile a partire dal 2009:
Accertamento sintetico puro: fondato su spese di qualsiasi genere
Accertamento sintetico redditometrico: fondato sugli indicatori di capacità contributiva codificati nell’apposito decreto ministeriale.
A rafforzare lo strumento accertativo interviene la previsione secondo cui l’accertamento sintetico può legittimamente essere attivato, secondo la normativa innovata nel 2010, in presenza di un’“eccedenza” di almeno 1/5 del reddito sintetico rispetto a quello dichiarato, sia ai fini del sintetico “puro” che di quello “redditometrico”, con riferimento anche a un singolo periodo di imposta.
Altra novità della manovra correttiva 2010 è il preciso obbligo, a carico dell’Amministrazione Finanziaria, di:

  • invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell’accertamento (prima della modifica era previsto solamente la facoltà, a carico del contribuente, di fornire la prova contraria anche prima della notifica dell’avviso di accertamento);
  • avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997, nel caso in cui l’ufficio ritenga, sulla base dei nuovi elementi acquisiti, di dover proseguire il controllo;
  • emettere l’avviso di accertamento, nel caso in cui l’accertamento con adesione non vada a buon fine per il mancato raggiungimento di un accordo da parte del contribuente e del fisco.
È stata così garantita al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria in sede di contraddittorio, prima dell’instaurazione del contenzioso.
Il redditometro versione 2011
L'adozione del redditometro, strumento basato sulla combinazione e sulla ponderazione di numerosi elementi (fatti-indici di capacità contributiva), ancorché non si tratti certo di un misuratore “scientifico” dei redditi, è stata ritenuta maggiormente sostenibile avanti i giudici tributari(anche perché se un solo elemento può facilmente ingannare, appare più forte dal punto di vista probatorio la presenza di più elementi concorrenti).
Il nuovo redditometro, che fa seguito alle innovazioni normative del 2010, si presenta assai più sofisticato e aggiornato rispetto alle versioni storiche dello strumento, come risulta sia dalle anticipazioni fornite dagli organi di stampa, sia dalla prima presentazione alle categorie, avvenuta a cura dell’Agenzia delle entrate il 25 ottobre 2011.
Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.
Si tratta, dunque, di uno strumento di supporto per l'accertamento, che ha l'obbiettivo di evidenziare lo scostamento tra redditi dichiarati e tenore di vita. Come previsto dalla legge, il nuovo redditometro potrà essere utilizzato per le verifiche a partire dai redditi del 2009. Si farà riferimento, quindi, alle dichiarazioni presentate nel 2010.
Oltre 100 le voci di spesa messe sotto controllo. Particolare attenzione anche alle indagini bancarie per le quali ora non è più necessario che ci sia un accertamento in corso. Grazie alla manovra bis, infatti, l'Agenzia potrà avere accesso diretto ai conti bancari per elaborare liste di contribuenti considerati a rischio da sottoporre alle verifiche aggiuntive.
Da febbraio 2012 lo strumento sarà operativo e utilizzabile per le verifiche.
Dall'inizio dell'anno il software sarà a disposizione dei contribuenti per l'autoverifica: obiettivo del sistema, infatti, non è solo quello di consentire all'Agenzia di intervenire per stanare gli evasori, ma anche quello di offrire la possibilità di mettersi spontaneamente in regola, evitando, quindi, l'intervento dell'Agenzia.
Il nuovo Spesometro
Secondo le previsioni dell’art. 21, d.l. n. 78/2010, tutti i soggetti passivi Iva sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti risultano di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta.
In base alla procedura in rassegna – c.d. “Spesometro” - per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino e ricevuta fiscale), il limite viene posto a 3.600 euro al lordo dell’Iva; per il solo 2010, il limite è elevato a 25.000 euro e riguarda solamente le operazioni soggette a obbligo di fattura (e quindi non quelle effettuate nei confronti dei privati “consumatori finali”).
Per le operazioni relative al 2010, le comunicazioni devono essere inviate entro il 31 dicembre 2011; a regime, l’invio deve invece essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.
Il nuovo adempimento ha lo scopo di contrastare i comportamenti fraudolenti in materia di Iva, nonché di individuare spese e consumi di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione della capacità contributiva ai fini dell’accertamento sintetico.
Le comunicazioni sono quindi finalizzate:
• per i rapporti tra imprese (B2B), al contrasto delle frodi;
• per i rapporti tra imprese e “privati” (B2C), al supporto rispetto all’accertamento sintetico.
In buona sostanza, per i privati consumatori, lo “Spesometro” va a incrementare le informazioni a disposizione del Fisco ai fini della ricostruzione presuntivo-sintetica della base imponibile Irpef.
A proposito degli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva, la circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 – rileggendo il provvedimento attuativo – ha osservato che, in sede di prima applicazione, devono essere comunicate:

  • entro il 31 ottobre 2011 (proroga al 31/12/2011), le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’Iva rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
  • entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
  • entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
La comunicazione, che ha cadenza annuale, deve quindi essere inviata entro il 30 aprile di ciascun anno.
L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi Iva che agiscono in quanto tali come cedenti/prestatori o cessionari/committenti, compresi i soggetti in contabilità semplificata, gli enti non commerciali (relativamente all’attività commerciale esercitata “collateralmente”, accanto a quella istituzionale), i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite stabile organizzazione, i soggetti che fruiscono di agevolazioni fiscali (aderendo al regime delle nuove attività produttive o a quello dei minimi), ecc.
Fonte: Fiscoetasse

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