ACCONTI DI IMPOSTA: ENTRO IL 30/11/2011 IL VERSAMENTO

DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE IMPOSTE RELATIVE ALL’ANNO 2011
Si avvicina il termine del 30 NOVEMBRE 2011, entro il quale i contribuenti sono tenuti al versamento del secondo acconto delle imposte IRPEF, IRES ed IRAP con riferimento all’anno di competenza 2011.
Vi sono due modalità con le quali è possibile determinare l’importo dovuto degli acconti per l’anno 2011:
1) sulla base della dichiarazione dei redditi, ossia in base all’imposta dovuta per i redditi 2010 (c.d. calcolo con metodo storico);
2) in base all’imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l’anno 2011 (c.d. metodo previsionale).
VERSAMENTO DEL II ACCONTO IN BASE AL METODO STORICO
In linea generale, l’acconto va calcolato sulla base di quanto dichiarato dal contribuente con riferimento al periodo d’imposta precedente (redditi 2010).
Il metodo storico consiste, appunto nel considerare come base di calcolo, l’imposta dovuta risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2010 e relativa al periodo d’imposta precedente. L'importo relativo al II acconto è pari al 60% dell'imposta dovuta relativa ai redditi 2010.
VERSAMENTO IN BASE AL METODO PREVISIONALE
Anziché calcolare l’acconto sulla base di quanto dichiarato per il periodo d’imposta precedente (metodo storico), il contribuente può versare un minor acconto, utilizzando il c.d. metodo previsionale e cioè versando un importo corrispondente a quanto ritiene di dover pagare il prossimo anno in sede di dichiarazione dei redditi.
Ovviamente occorre determinare con esattezza l'importo dovuto, in caso contrario sarà applicata la sanzione del 10% dell'importo non versato (a seguito del controllo formale del modello unico).
Ricorda:
Nel caso in cui non si abbia la possibilità di versare il II acconto acconto delle imposte (considerato anche il momento di crisi diffusa) esistono le seguenti tre alternative:
1) si può versare l'importo dovuto entro il 30/12/2011 con la sanzione del 3% e gli interessi dell'1,5%;
2) si può versare entro il 30/9/2012 con la sanzione del 3,75% e gli interessi dell'1,5%;
3) non si versano gli acconti. In questo caso, a seguito del controllo formale del modello unico, fra circa 2 anni, arriverà, al contribuente, l'avviso bonario (o meglio l'avviso bonario sarà inviato allo Studio che poi informerà il contribuente) per il pagamento della sanzione del 10% dell'importo dovuto oltre agli interessi legali.
Infine, se si dovesse decidere di non pagare neanche l'importo risultante dell'esito del controllo formale, l'importo non pagato sarà comunicato dall'Agenzia delle Entrate all'Ente di riscossione (Equitalia S.p.A.) che provvederà a richiedere, al contribuente, le somme dovute attraverso la notifica della cartella di pagamento (cartella esattoriale) e con l'applicazione delle sanzioni del 30% dell'importo dovuto, oltre a mora e interessi.
Vietato compensare i versamenti relativi al II acconto se il contribuente ha debiti iscritti in cartella per importi superiori a euro 1.500,00 
Se nel modello F24 è esposto un credito (indicato nella colonna “importi a credito da compensare”) da utilizzare in compensazione per pagare meno imposte rispetto a quelle dovute è necessario essere certi di non avere iscritti in cartella esattoriale debiti per importi superiori a euro 1.500,00.
Pertanto sarà necessario (solo in caso di dubbio) verificare in Esattoria la posizione per debiti eventualmente iscritti in cartella (si deve richiedere il ruolo comunicando allo sportello dell'Esattoria -  a Cagliari in Via Asproni - il codice fiscale). 
Nel caso in cui il contribuente è sicuro di non aver pendenze può compensare i tributi senza problemi e pagare entro il termine del 30/11/2011 (o successivamente in caso di ravvedimento o invito a seguito del controllo formale).
Fonte: Studio Stara
Rassegna stampa:
http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/14.11.2011_07_0.pdf

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