ALIQUOTA IVA COSTRUZIONE DI IMMOBILI

Costruzione
Le aliquote previste per i contratti d'appalto differiscono a seconda che si tratti di interventi volti alla costruzione di edifici ovvero al loro recupero.
Per quanto attiene alla costruzione, è prevista l'aliquota del 4% se l'edificio da realizzare è un fabbricato di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408 (legge "Tupini", da qui anche il termine fabbricati "Tupini") e il committente è un soggetto in possesso dei requisiti "prima casa" o un'impresa di costruzioni o una cooperativa edilizia; in caso di altri committenti, gli appalti scontano l'aliquota ridotta del 10 per cento. 
Rientrano nella categoria dei fabbricati "Tupini" gli edifici che possiedono almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra destinato a negozi. 
Parimenti, scontano l'aliquota del 10% le prestazioni di servizi in base a contratti d'appalto per la costruzione di edifici assimilati ai "Tupini" (per esempio edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, asili infantili) e per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Infine, scontano l'aliquota del 4% le prestazioni d'appalto volte alla costruzione dei fabbricati rurali a destinazione abitativa.
Recupero 
Per determinare le aliquote ridotte da applicare nella realizzazione degli interventi di recupero, occorre distinguere manutenzione da recupero e ristrutturazione.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (rispettivamente lettera A e B dell'articolo 31 della legge 457 del 1978), l'aliquota da applicare alle prestazioni effettuate in base a contratti di appalto è del 10%, limitatamente ai casi in cui i lavori siano effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (lettere C, D, e dell'articolo citato) l'aliquota da applicare ai contratti d'appalto è del 10% su qualsiasi edificio.
Sono previste limitazioni in caso di impiego di beni di valore significativo, così come individuati dal Dm 29 dicembre 1999.
Scontano altresì l'aliquota ridotta del 10% gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati su edifici di edilizia residenziale pubblica, limitatamente, tuttavia, alle sole prestazioni di servizi.
Il reverse charge 
In alcuni casi l'impresa potrebbe emettere fatture con aliquota zero. 
Nel settore dell'edilizia, laddove il committente sia un operatore economico del settore e abbia a sua volta ricevuto da altro committente la realizzazione dell'opera, il subappaltatore non deve applicare l'imposta sulla fattura, che verrà assolta dall'operatore economico committente mediante il meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge. 
In pratica, il problema di determinare l'aliquota si trasferisce all'impresa committente, che deve integrare la fattura ricevuta senza Iva con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla sia nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi) sia, ai fini della detrazione, anche nel registro acquisti.

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