BENI DI IMPRESA CONCESSI AI SOCI O AI FAMILIARI: ECCO LA COMUNICAZIONE DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Beni d'impresa concessi a soci o familiari, ecco la comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate.
Via libera alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei familiari dell'imprenditore o dei soci che hanno in godimento beni dell'impresa o che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente nonché gli elementi identificativi dei beni.
Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento. 
La comunicazione (prevista dall'art. 2 comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138 del 2011) è diretta ad individuare l'effettiva intestazione dei beni in capo all'utilizzatore, scoraggiando la pratica di utilizzare lo schermo societario per occultare beni che di fatto sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell'imprenditore.
L'invio alle Entrate dei dati anagrafici dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell'impresa, individuale o collettiva nonché degli elementi identificativi dei beni, può essere assolta dal titolare della società, oppure, in via alternativa dalla stessa impresa concedente il bene, dai soci o dai familiari. 
Inoltre, come indica il provvedimento, l'obbligo scatta anche quando i beni sono concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari, di società comunque appartenenti al medesimo gruppo.
Con i dati relativi alle persone fisiche, o ad altri soggetti, che ricevono il bene, devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate anche i riferimenti relativi ai beni, tra i quali, per esempio, possono avere rilievo autovetture, o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili ed "altro" (i beni che rientrano in quest'ultima categoria non vanno indicati se di valore non superiore a tremila euro al netto dell'Iva).
Per le persone fisiche sarà obbligatorio fornire codice fiscale, dati anagrafici e stato di residenza. 
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: codice fiscale, denominazione e Comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza. 
Inoltre, bisognerà comunicare la tipologia di utilizzazione del bene; identificativo del contratto e relative data di stipula; 
categoria del bene: durata della concessione ( data di inizio e fine); corrispettivo e relativo valore di mercato; ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni.
I contribuenti tenuti all'invio della comunicazione devono utilizzare il servizio telematico Entratel o Fisconline. 
La scadenza per l'invio è fissata al 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi oppure è cessato il godimento. 
Entro il 31 marzo 2012 va inviata la comunicazione per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione della misura.
Di seguito il provvedimento che è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate,  all'interno della sezione "Provvedimenti, Circolari e Risoluzioni":
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/79050680491610179138fdf0b7ff9aeb/Comunicazione+relativa+a+beni+concessi+in+godimento+ai+soci+o+familiari.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=79050680491610179138fdf0b7ff9aeb

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