NUOVO REGIME DEI MINIMI

Dal 1/1/2012 i Professionisti e le Ditte individuali, che hanno iniziato l’attività prima del 2008 a prescindere dall’età sono, da tale data, esclusi dal regime dei minimi per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L. 6/7/2011 convertito in legge 15/7/2011 n. 111.
La nuova norma comporta, quindi, una drastica diminuzione dei contribuenti cd. minimi (si stima una riduzione del 95% di quelli attualmente esistenti).
Di contro, possono, invece, continuare ad applicare il regime dei minimi (con condizioni sicuramente più favorevoli delle attuali) i Professionisti e le Ditte individuali che hanno iniziato l’attività a partire dal 2008 o in anni successivi.
Quindi, potranno usufruire del nuovo regime le persone fisiche che, alternativamente:
- intraprenderanno una nuova attività;
- hanno intrapreso un’attività a partire dal 1/1/2008.
Inoltre, per effetto di quanto previsto in sede di conversione in legge del decreto, è ora stabilito che il regime in questione, pur potendosi applicare per più periodi di imposta, non può applicarsi “oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Quindi, il regime è applicabile:
-          per il primo anno e per i quattro successivi se il contribuente ha un’età superiore a 35 anni e ha iniziato l’attività dal 1/1/2008. In questo caso il regime dei minimi durerà fino al 31/12/2012;
-          per il primo anno e per i quattro successivi se il contribuente ha un’età superiore a 35 anni e inizia l’attività partire dal 2012 (rimarrà nel regime fino al 2016);
-           per più di cinque anni, ma fino al compimento del trentacinquesimo anno di età da parte del contribuente con età inferiore a 35 anni nel 2012 (un professionista di anni 20 che inizia l’attività nel 2012 potrebbe restare nel regime dei nuovi minimi fino all’anno 2027; un professionista che ha iniziato l’attività dopo il 2008 e attualmente è nel regime dei minimi,  rimarrà nel regime fino al compimento dei 35 anni di età).
Condizioni per usufruire del nuovo regime dei minimi
I soggetti che presentano i requisiti evidenziati in precedenza, per poter fruire in concreto del nuovo regime
forfettario, devono verificare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 27, e più precisamente:
- non devono aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, nessuna attività d’impresa o professionale, nemmeno in forma associata o familiare (tale condizione può comportare alcune problematiche per coloro che, fino al 2011, hanno fruito del regime dei minimi, per il quale non è richiesto che l’attività intrapresa sia nuova);
- l’attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione del caso in cui l’attività in precedenza svolta consista nel periodo di tirocinio professionale obbligatorio;
- nel caso in cui venga proseguita l’attività svolta in precedenza da altro soggetto, come potrebbe accadere in caso di cessione, conferimento ed affitto d’azienda, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non deve essere superiore a euro 30.000.
Ulteriori condizioni
Per applicare il regime dei minimi è altresì necessario rispettare ulteriori condizioni. In particolare, nell’anno solare precedente, il contribuente:
- non deve aver effettuato cessioni all’esportazione, servizi internazionali o operazioni con la città del vaticano o la repubblica di S. Marino;
- non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente.
Inoltre, non deve essere socio di società di persone o di capitali (che hanno optato per la trasparenza fiscale) e non deve aver acquistato nei tre anni precedenti beni ammortizzabili (si includono anche i canoni di locazione dei fabbricati utilizzati come luogo di lavoro) per un importo superiore a euro 15.000,00,
Occorre ricordare che chi inizia nell’anno 2012 deve anche tener conto che il limite dei 30 mila euro deve essere ragguagliato all’anno.
Vantaggi fiscali
Il nuovo regime dei minimi prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 5% anziché del 20%.
-----------------------------------------------
Contribuenti che dal 1/1/2012 non sono più soggetti al regime dei minimi.
I contribuenti che dal 2012 non saranno più soggetti al regime dei minimi dovranno:
- applicare l’iva sulle fatture emesse;
- procedere al versamento eventuale dell’iva a debito;
- assoggettare i redditi alle addizionali comunali e regionali;
- assoggettare i redditi alle aliquote ordinarie irpef;
- detrarre, all’interno del modello unico, le spese mediche, le assicurazioni sulla vita e gli interessi passivi sul mutuo della prima casa;
- compilare gli studi di settore.
Non saranno soggetti all’Irap.
Fonte: Studio Stara

ESEMPIO n. 1
Una persona, di età superiore a 35 anni nel 2012, che ha iniziato l’attività nel 2008, potrà restare ‘‘minimo’’ solo per l’anno 2012; ma se nel 2008 il contribuente aveva 20 anni, potrà fruire del regime fino al 2023 (a condizione che conservi i requisiti necessari). Se, invece, l’attività inizierà nel 2012 il regime durerà al massimo fino al 2016, ma un professionista o un imprenditore di venti anni nel 2012 potrebbe restare tra i minimi fino al 2027.


ESEMPIO n. 2
Un giovane di 25 anni, nato nel 1986, che ha iniziato un’attività artigianale nel 2011, scegliendo il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, il prossimo anno, in luogo di pagare l’imposta sostitutiva del 20%, potrà pagare solo il 5 %.Questo giovane, mantenendo i requisiti previsti per i ‘‘minimi’’, potrà perciò fruire del nuovo regime, a partire dal 2012, con il forfait del 5%, fino all’anno 2021 compreso, anno in cui compirà i 35 anni. Perciò, la norma definitiva favorisce i giovani, che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35º anno di età.

Leggi la rassegna stampa:
http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/07.11.2011_02_3.pdf
http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/07.11.2011_10_0.pdf
http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/01.08.2011_03.pdf

Commenti