PEC: COMUNICAZIONE AL 29/11/2011

Con un certo anticipo dalla scadenza del termine del prossimo 29 novembre, entro il quale tutte le imprese costituite in forma societaria dovranno comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni operative. Con la circolare del 3 novembre scorso n. 3645/C, il Ministero ha, infatti, finalmente rilasciato i primi chiarimenti ufficiali su alcune questioni emerse in sede di prassi applicativa delle Camere di Commercio (si veda “PEC obbligatoria anche per le società semplici” del 14 ottobre 2011).
La norma di riferimento è l’art. 16 comma 6 del DL 185/2008, che prescrive tale obbligo per tutte le “imprese costituite in forma societaria”.
Innanzitutto, il Ministero ha precisato che entro il 29 novembre dovranno attivarsi tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel Registro delle imprese che non abbiano ancora provveduto all’adempimento.
In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese. Tale sanzione, attualmente, va da 206 a 2.065 euro.
Sull’applicazione di tale normativa, qualche dubbio era stato espresso dalla Camera di Commercio di Torino, che comunque “suggeriva” di provvedere ugualmente nei termini di legge.
Peraltro, si fa presente che, con la prossima entrata in vigore dello “Statuto delle imprese”, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 3 novembre 2011 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), le suddette sanzioni saranno dimezzate (da 103 a 1.032 euro) e ridotte a un terzo se l’adempimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
Altro punto non tanto chiaro a livello interpretativo era l’ambito soggettivo della norma: in altre parole, quali siano i soggetti inclusi nell’obbligo PEC, soprattutto con riferimento a quei soggetti costituiti in forma societaria ma con peculiarità loro proprie (come nel caso delle società semplici).
Sul punto, il Ministero, confermando la prassi formatasi nelle Camere di Commercio, ha chiarito che la PEC riguarda in generale tutte le società di persone e di capitali e, nello specifico, anche società semplici, società cooperative, società in liquidazione e società estere con una o più sedi secondarie in Italia.
PEC per tutte le società di persone e di capitali
Inoltre, per quanto riguarda i costi per tale adempimento, l’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 sancisce la totale gratuità sia dell’iscrizione della PEC sia delle sue eventuali successive variazioni.
E nel caso di comunicazione PEC accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio, trasferimento di sede)? Ebbene, per il Ministero la domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, nella misura dovuta e corrispondente alle ulteriori comunicazioni effettuate.
La circolare ha poi chiarito che non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo PEC, potendo avvalersi della casella PEC dello studio professionale al quale ci si affida. Non solo: è possibile anche l’indicazione di una PEC di altra società cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.
Altra indicazione fornita dal Ministero concerne il rinnovo della PEC già comunicato al Registro delle imprese a termine ormai scaduto. In tale ipotesi, con il rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle imprese.
Infine, nella circolare è stato fatto presente che la comunicazione della PEC va effettuata dallegale rappresentante dell’impresa, per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di “Comunicazione Unica”, mediante l’indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata). Il professionista incaricato può presentare la comunicazione PEC dichiarando nelle note di essere stato incaricato dai legali rappresentanti della società e di essere regolarmente iscritto nel relativo Albo, “nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo”.
Fonte: Eutekne

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