CONDONO LITI PENDENTI E CONTRIBUTI INPS

La definizione della lite fiscale non produce la conseguente definizione della parte contributiva della controversia.
La definizione delle liti fiscali pendenti è stata introdotta dall’art. 39, comma 12, del DL n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011), al fine di deflazionare il contenzioso esistente. Significherebbe tradire la ratio della norma se non si addivenisse a una soluzione codificata sulla sorte della parte contributiva della lite.
La fattispecie si presenta quando l’accertamento del maggior reddito è riferibile a un imprenditore individuale, a un professionista, a una società di persone ovvero a una srl che abbia optato per la trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR laddove vi siano dei soci lavoratori, poiché il maggior reddito accertato da parte dell’Agenzia delle Entrate comporta un corrispondente incremento della base previdenziale, con conseguente recupero dei relativi contributi.
Questi ultimi, poiché l’Agenzia delle Entrate non è parte della controversia, non entrano nel valore della lite, anche se nell’avviso di accertamento notificato, oggetto di ricorso del contribuente, sono contenuti anche i contributi.
La Fondazione Studi, nella circolare n. 5 del 7 novembre 2011, ha sottolineato l’incongruità della norma in quanto non prevede una completa definizione della controversia, chiarendone da un lato le ragioni logico-sistematiche (che imporrebbero la soluzione della automatica definizione a seguito della chiusura fiscale della lite) e, nel contempo, sottolineando le debolezze di tale soluzione, posto che a fronte della definizione dei contributi il contribuente non versa alcuna somma. 
Nel successivo parere n. 25 del 14 novembre 2011, la Fondazione ha ribadito tale criticità, auspicando una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti. 
Mancando pochi giorni al termine ultimo per il versamento delle somme dovute per la definizione, sarebbe utile che l’INPS prendesse una posizione ufficiale per evitare il “fai da te” da parte degli Uffici periferici. La situazione che si prospetta, infatti, è quella che, una volta definita la lite fiscale, l’Istituto proceda con atti di riscossione per i contributi indicati negli avvisi di accertamento ormai definiti dal punto di vista fiscale. 
La questione merita una soluzione codificata da parte dell’INPS 
Quando il prossimo maggio gli Uffici dell’Agenzia, nell’analizzare le istanze di definizione presentate e i relativi pagamenti effettuati, comunicheranno alle Commissioni tributarie (o alla Corte di Cassazione) la cessata materia del contendere, queste ultime emetteranno una sentenza di presa d’atto della conclusione della controversia; tuttavia l’INPS, in mancanza di una norma che disciplini la fattispecie, potrebbe comunque procedere con la riscossione. 
In questo caso, per opporsi, il contribuente dovrebbe instaurare un contenzioso dinanzi al giudice ordinario. Il condizionale è d’obbligo, poiché evidentemente siamo di fronte a una fattispecie del tutto anomala e francamente paradossale. 
Certamente, la cosa migliore sarebbe stata quella di regolare la questione in via normativa, ma di fronte all’attuale vuoto legislativo si ha l’esigenza di avere indicazioni ufficiali che non siano meramente e semplicemente “si deve pagare”: quantomeno, occorrerebbe distinguere tra una lite il cui ultimo grado di giudizio sia stato favorevole al contribuente ovvero manchi ancora un giudizio poiché la lite pende in primo grado, da una lite in cui l’ultimo grado di giudizio sia favorevole all’Amministrazione finanziaria. 
Fonte: Eutekne
Leggi la rassegna stampa:

Commenti