CREDITI IVA E COMPENSAZIONI

Modalità di compensazione per tipologia di credito iva
1) Iva infrannuale (anche se gli importi dei crediti iva superano i 15.000,00 non occorre alcun visto di conformità)
A) Per gli importi che superano 10.000,00 si potrà compensare dal 16 del mese successivo alla presentazione del modello di richiesta TR ed in ogni caso occorre procedere ad effettuare la compensazione con i canali telematici dell’agenzia delle entrate (Entratel o Fiscoline). 
Schema riassuntivo: 
6036/2010: dal 16/5/2011 anziché dal 1/4/2011; 
6037/2011: dal 16/8/2011 anziché dal 1/7/2011; 
6038/2011: dal 16/11/2011 anziché dal 1/10/2011. 
B) Per gli importi da compensare che non superano i 10.000,00 si può compensare liberamente dal 1/4/2011 (6036); dal 1/7/2011 (6037); dal 1/10/2011 (6038) e la compensazione può avvenire con il canale telematico che si preferisce. 
2) Crediti iva inferiori a 10.000,00 
Si possono compensare liberamente. 
3) Crediti iva superiori a 10.000,00 ma inferiori a 15.000,00 
Si possono utilizzare in compensazione solo dopo aver presentato la dichiarazione iva (senza visto di conformità) e solo utilizzando il canale Entratel o Fiscoline. 
Per il primo euro superiore a 10.000,00 si deve utilizzare il canale Entratel o Fiscoline e comunque attendere il 16 del mese successivo all’invio della dichiarazione iva. 
4) Crediti iva per importi superiori a 15.000,00 
I crediti superiori a 15.000,00 si possono utilizzare a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione iva CON VISTO DI CONFORMITÀ del Commercialista (che dovrà per questo stipulare apposita assicurazione) e solo utilizzando il canale Entratel o Fisconline. 
Se il contribuente presenta la dichiarazione iva senza il visto di conformità e poi si accorge di aver utilizzato importi iva superiori ai 15.000,00 l’intermediario può entro 90 giorni dalla scadenza del termine (30 settembre dell’anno successivo) presentarne un’altra con il visto (integrativa o correttiva nei termini). 
Se la dichiarazione integrativa è inviata antro i 90 giorni (29/12) sarà applicata una piccola sanzione. 
Nessuna sanzione per la correttiva nei termini. 
Di seguito la normativa:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/67065600426e05b7bc4abfc065cef0e8/circolare1del15gennaio2010.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=67065600426e05b7bc4abfc065cef0e8

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/SpecialiDossier/2010/documenti-lunedi/04gennaio2010/cir_57_2009_E.pdf?cmd%3Dart
Di seguito la check list utile per il visto di conformità:
http://www.fiscoetasse.com/upload/CIRCOLARE_DEL_GIORNO.pdf
Fonte: Studio Stara
Leggi anche:
http://piemonte.agenziaentrate.it/sites/piemonte/files/public/iniziative/convegni%20e%20seminari/20100209_convegno_iva_regole_compensazione_crediti.pdf

http://www.odc.ce.it/public/lavori/VISTO%20CONFORMITA'%20compensazione%20crediti%20iva%202010.pdf

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