DEDUZIONE COSTI PAESI BLACK-LIST

ACQUISTI DA PAESI BLACK-LIST: DEDUCIBILITA' DEI COSTI
Le spese e i componenti negativi sostenuti da un'impresa italiana con un'impresa commerciale residente in Paesi a fiscalità privilegiata sono, in prima istanza, indeducibili.
Tuttavia, la loro esposizione separata nel modello Unico permette di ottenerne la deduzione a condizione che venga dimostrato che l'operazione risponde a un effettivo interesse economico, ovvero che l'impresa estera svolga prevalentemente un'effettiva attività commerciale.
Questo in sintesi è quanto prevede l'articolo 110, commi 10 e 11 del Tuir.
Le condizioni per la deduzione
Una volta acclarata la residenza di un fornitore in uno Stato black-list va avviato un iter procedurale obbligatorio per poter dedurre i costi addebitati.
In primo luogo la condizione necessaria indicata dal comma 11 dell'articolo 110 del Tuir è la separata indicazione del componente negativo in dichiarazione dei redditi (dato che questo è già transitato a conto economico e, quindi, fa parte del risultato civilistico, l'inserimento in Unico deve avvenire sia come variazione in aumento sia come variazione in diminuzione solo al fine di segnalare l’operazione).
La mancata indicazione esclude la deducibilità dei costi anche se sussistono le condizioni di commercialità o di interesse economico.
L'obietivo dell'esposizione in dichiarazione è quello di segnalare all'amministrazione la presenza di questi costi e, quindi, innescare la procedura di controllo che prevede una fase preliminare all'accertamento.
Le prove di commercialità e di interesse economico
L'impresa italiana che voglia ottenere la deducibilità dei costi da società estere in Paesi della black-list deve fornire prova (entro 90 gg dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate) della sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- che l'impresa estera svolga attività commerciale;
- che vi sia un effettivo interesse economico a porre in essere le operazioni e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
Giustificare quanto descritto sopra non sarà facile in quanto per l’imprenditore italiano, avere documentazione dettagliata del fornitore straniero circa la prevalenza dell’attività commerciale effettivamente svolta da quest’ultimo, sarà cosa ardua; non solo la lingua, ma altri fattori potranno incidere e ostacolare la raccolta di dati, documenti, notizie o certificati (rilasciati dalle eventuali locali nostre equivalenti Camere di Commercio o altri organi equivalenti).
L’altra condizione che permette la deducibilità richiede che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
Come ben si può capire dal testo della norma, il contribuente italiano deve metter insieme una serie di prove e di fatti che giustificano il motivo per il quale si è attivato presso quel fornitore straniero e soprattutto di un Paese “balck-list”.
Dimostrare che "le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico" non è cosa di poco conto, perché il soggetto italiano dovrebbe in qualche modo attestare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, i motivi che lo hanno indotto ad approvvigionarsi di una merce o di eventuali servizi, proprio da una società ubicata in territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Se i motivi possono riguardare aspetti economici e commerciali, il soggetto italiano potrà, per sua eventuale futura difesa, da parte di possibili controlli o attacchi del Fisco, conservare la documentazione (es. richiesta del tipo di merce e relativo prezzo, condizioni di pagamento, corrispondenza epistolare, etc.) rivolta a più fornitori, dislocati anche in più Paesi, che giustifichi che la scelta fatta sul fornitore, ubicato in Paese a regime di fiscalità privilegiata, è frutto di ricerca, di monitoraggio del mercato, e che la stessa è risultata economicamente più vantaggiosa rispetto ad altre.
Non solo questo dovrà documentare il soggetto italiano, ma anche il fatto che "le operazioni hanno avuto concreta esecuzione".
Comprovare questo sembrerebbe più facile rispetto al punto precedente in quanto, in caso di acquisto di beni, vi saranno i documenti comprovanti il trasporto ed il transito dogale.
Con riferimento invece alle prestazioni di servizi il fornire la prova della “concreta esecuzione” risulta ovviamente molto più complesso.
Per quanto attiene alla prima delle due prove, la R.M. 16 marzo 2004, n. 46/E ha illustrato i documenti che possono ritenersi idonei al riguardo, di seguito elencati.
Documenti che accertano l'effettiva attività del fornitore esterno
  • bilancio;
  • certificazione del bilancio;
  • prospetto descrittivo dell'attività esercitata;
  • contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività;
  • copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;
  • contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte;
  • conti correnti bancari aperti pressi istituti locali;
  • estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;
  • copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici;
  • autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali.
Si tratta, precisa l'Agenzia delle Entrate, di una indicazione esemplificativa; il contribuente è tenuto, in relazione alla peculiarità del caso, a fornire ulteriori documenti e atti che comprovino l'esercizio dell'attività commerciale da parte del soggetto estero.
E' ritenuto insufficiente un certificato di iscrizione nel locale Registro imprese accompagnato dallo statuto e dall'ultimo bilancio, nonché da una dichiarazione degli amministratori esteri sulla natura dell'attività svolta.
Occorre quindi, se si intende usare il primo strumento di prova, dimostrare l'esistenza presso l'impresa estera di una struttura organizzativa idonea non attraverso le sole dichiarazioni del fornitore, dovendosi, invece, produrre documenti analoghi a quelli che tipicamente vengono presi in esame quando si deve analizzare un'azienda:
- locali utilizzati con relativi titoli di disponibilità (proprietà o locazione)
- dipendenti addetti con relativi contratti
- assicurazioni, utenze, autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie a svolgere.
Appare pertanto molto più percorribile il secondo strumento di prova dimostrando il vantaggio economico dell’operazione (rispetto all’acquisto in altri paesi) e l’effettiva esecuzione attraverso documenti di trasporto e doganali.
Alla luce di quanto evidenziato si segnala la particolarità della normativa e l’estrema attenzione da prestare agli acquisti effettuati presso fornitori domiciliati nei predetti paesi “black-list”.
Le novità
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell'Unione europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo amministrativo con l'Amministrazione fiscale italiana sullo scambio informazioni. Dall'esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei confronti di questi Stati la norma sulle persone fisiche, Cfc e indeducibilità dei costi. Il decreto è intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Fonte: Studio Stara


Articolo 110 comma 10 e 11 T.U.I.R.:
10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

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