DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: SCHEDA SINTETICA INFORMATIVA

Scheda informativa

E’ possibile chiedere la definizione delle liti fiscali, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 1° maggio 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio (articolo 39, comma 12 del decreto legge 98/2011).

Attenzione:

per la chiusura delle liti è necessario versare, in unica soluzione, un importo agevolato entro il 30 novembre 2011. La richiesta per la definizione del contenzioso deve essere, invece, presentata o trasmessa entro il 2 aprile 2012.
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012. Sono sospesi, sempre fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.

Fa eccezione l’ipotesi in cui non ci siano somme da pagare. In questo caso la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio dell’istanza entro i termini previsti.
Come e quando versare
I versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni. 
Le somme da versare sono le seguenti:
150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro
10% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
II versamento deve essere effettuato utilizzando il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”. I codici da indicare sono il “8082” per la tipologia di versamento e il codice “71” che identifica chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (risoluzione del 5/08/2011). Non è ammessa la compensazione.
Attenzione: per ciascuna lite fiscale deve essere effettuato un distinto versamento.
In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a decorrere dal 1° dicembre 2011 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Modello F24 da utilizzare per il versamento delle somme
Istruzioni per la compilazione del modello

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