ELENCO CLIENTI E FORNITORI BLACK-LIST ESCLUSE PER IL 2010

Elenco «clienti e fornitori»: black list escluse per il 2010
Non rientrano nell’obbligo di comunicazione essendo già state oggetto di segnalazione all’Amministrazione finanziaria.
Entro il prossimo 31 dicembre 2011, i soggetti passivi IVA devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate e ricevute nell’anno 2010, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010. Secondo quanto stabilito dal provvedimento direttoriale 22 dicembre 2010 (§ 2.4), tra le diverse fattispecie di operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione, rientrano anche “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list” (trattasi dei Paesi individuati dal DM 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001). La ratio di tale esclusione è evidente: trattandosi di operazioni già comunicate all’Amministrazione finanziaria, l’eventuale inserimento, anche nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, costituirebbe una duplicazione inutile e pesante per le imprese.
Le disposizioni del DL n. 40/2010 ed il successivo provvedimento direttoriale del 5 agosto 2010, hanno stabilito che l’obbligo di comunicazione delle suddette operazioni decorre da quelle effettuate e ricevute a partire dal 1° luglio 2010. Al contrario, ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, la decorrenza è stabilita per le operazioni effettuate e ricevute a partire dal 1° gennaio 2010, pur ricordando che, per l’anno 2010, la comunicazione è limitata alle operazioni di importo almeno pari a euro 25.000, al netto dell’IVA, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Combinando le due disposizioni normative richiamate, emerge che, per il periodo 1° gennaio 2010 – 30 giugno 2010, le operazioni effettuate e ricevute con controparti black listdovrebbero essere oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 (elenco “clienti e fornitori”), posto che per tale periodo non era ancora vigente l’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (in quanto, come detto, efficace solamente dal 1° luglio 2010). Tuttavia, ad una più attenta lettura delle disposizioni del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 e delle regole generali sottese a tale adempimento, le operazioni effettuate e ricevute nel predetto periodo, 1° gennaio – 30 giugno 2010, con controparti black list, sono in molti casi comunque escluse dall’obbligo di comunicazione in quanto:
- se trattasi di importazioni o esportazioni di beni, lo stesso provvedimento (§2.4) stabilisce l’esclusione per importazioni ed esportazioni, di cui all’art. 8, lett. a) e b), del DPR 633/72;
- se trattasi di acquisti o cessioni intracomunitarie, come tali indicate negli elenchi riepilogativi Intrastat, sono esclusi dalla comunicazione, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 24-2011 (ad esempio, acquisti e cessioni con soggetti passivi residenti in Lussemburgo);
- per le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese a soggettiblack list, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione deriva dalla regola generale secondo cui, affinchè sussista tale obbligo, deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini IVA (in tal caso, invece, le operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto territoriale);
- per le prestazioni di servizi, di cui agli artt. 7-quater e 7-quinques, del DPR 633/72, rese a soggetti passivi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata e per le quali non si verifica il presupposto territoriale, non sussiste alcun obbligo di comunicazione in quanto, al pari di quelle precedenti, non sussiste il presupposto territoriale.
Differenti conclusioni per le prestazioni di servizi
A differenti conclusioni, invece, si perviene per le prestazioni di servizi, di cui ai suddetti artt. 7-quater e 7-quinquies, rese a soggetti passivi stabiliti in Paesi black list, per le quali si verifica il presupposto territoriale in Italia (ad esempio servizi relativi a beni immobili ubicati nel territorio dello Stato), in quanto, trattandosi di operazioni rilevanti ai fini IVA, devono essere incluse nella comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010. Infatti, essendo riferite al primo semestre 2010, e quindi non comunicate all’Amministrazione finanziaria nella comunicazione black list, tali operazioni, se di importo almeno pari a euro 25.000, devono essere inserite nell’elenco “clienti e fornitori”.
Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi, acquisite presso operatori economici stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiate nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2010, se si verifica il presupposto territoriale in Italia (ai sensi dell’art. 7-ter, ovvero 7-quater e 7-quinquies), devono essere incluse nella comunicazione in questione, sempreché ovviamente di importo almeno pari a euro 25.000, al netto dell’IVA.
Fonte. Eutekne

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