ICI: IN SCADENZA IL SALDO PER L'ANNO 2011

La disciplina dei versamenti ICI prevede il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate: 
- la prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, deve essere calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versata entro il 16 giugno di ciascun anno 
- la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre a saldo dell' imposta dovuta per l' intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 
Il contribuente, se vuole, può versare in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto (16 giugno), l'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso. In tal caso vanno barrate le caselle acconto e saldo nell'apposito bollettino di versamento. 

DISCIPLINA DEI VERSAMENTI ICI 
  • PRIMA RATA ( acconto ) entro il 16 giugno 
  • UNICA RATA ( acconto e saldo ) entro il 16 giugno 
  • SECONDA RATA ( saldo ) dal 1° al 16 dicembre 
SCADENZE DEI PAGAMENTI E RAVVEDIMENTO 
- Versamento tardivo prima rata (sanzione ridotta al 3% più interessi legali) entro il 16 luglio 2011 
- Presentazione dichiarazione Ici per variazioni avvenute nel 2010 (quando obbligatoria) entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. 
- Pagamento oltre il 16 luglio con sanzione del 3,75% più gli interessi legali entro il 18 giugno 2012 se la dichiarazione Ici non è dovuta, oppure, entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici per l'anno 2011.
- Versamento tardivo seconda rata (sanzione ridotta al 3% più interessi legali) 15 gennaio 2012 
- Versamento oltre il 15 gennaio 2012 con sanzione del 3,75% più interessi legali entro il 17 dicembre 2012 se la dichiarazione non è dovuta oppure entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione Ici 2011 

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