INPS: DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS SOCI S.R.L.


Doppia contribuzione inps soci srl - conferme 2011
Con una norma di interpretazione autentica, il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, ha ribaltato il consolidato indirizzo della giurisprudenza, chiarendo che risulta obbligatorio pagare i contributi previdenziali sia come soci, se impegnati abitualmente, sia come amministratori. 
Premessa 
La questione risolta dal “comma 11 dell’art. 12 del D.L. 78/2010″ riguarda una lunga diatriba, tra Inps e amministratori di società sulla doppia iscrizione e contribuzione alla gestione commercianti e a quella separata.
La risoluzione è avvenuta introducendo una disposizione di tipo interpretativo. La particolarità è che questa interpretazione legale della norma ha valore retroattivo e si applica, quindi anche ai rapporti e al contenzioso in essere.
I problemi derivavano dal particolare contesto normativo che si era venuto a delineare a seguito dell’introduzioni delle disposizioni normative su:
- la gestione separata Inps con la L. 8/8/1995;
- la gestione commercianti con la L. 662/1996 (Finanziaria 2007).
Gestione separata Inps 
La legge 08/08/1995 n. 334, nell’istituire la gestione separata del lavoro autonomo, ha inteso estendere la copertura assicurativa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, in quanto svolgevano più attività di cui solo alcune previdenzialmente assicurate. L’iscrizione nella gestione separata può, pertanto, essere “complementare” a quella in essere nella gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all’altra attività lavorativa espletata.
La Legge n. 335/1995, istituendo la gestione separata, ha quindi esteso l’obbligo contributivo agli amministratori di srl anche nell’ipotesi in cui questi risultino iscritti ad un’altra gestione previdenziale.Inps gestione commercianti
Per quanto riguarda la gestione commercianti l’articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 ha sostituito il primo comma dell’articolo 29 della legge 160/1975 e ha ridefinito i requisiti dei soggetti obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale dei commercianti, introducendo tale obbligo anche per il socio di Srl, del settore commercio, che partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente.
Pertanto, i soci di Srl commerciale sono tenuti alla contribuzione se l’attività lavorativa prestata nella società è abituale e prevalente, anche in assenza della piena responsabilità dell’impresa che è, invece, richiesta per gli altri soggetti assicurati.
Doppia contribuzione 
Il problema della doppia contribuzione è quindi sorto per gli amministratori di srl, che come tali, si sono iscritti alla Gestione separata Inps che però, prestando nella società in cui sono amministratori anche attività lavorativa come soci, si sono dovuti iscrivere all’Inps gestione commercianti. Per tale situazione l’Inps ha sempre ritenuto non incompatibili le due iscrizioni e ha continuato a chiedere il versamento dei contributi per entrambe le gestioni.
La questione è quindi finita all’esame dei giudici della Cassazione.
L’indirizzo giurisprudenziale 
La Corte di Cassazione ha esaminato il quadro normativo soffermandosi su quanto previsto dall’art. 1 comma 208 della L. 662/1996. Tale norma disciplina una situazione generale che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolgono lo svolgimento di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie.
In questo ampio spazio vi rientrano pure i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, (i soggetti sui quali l’art. 2 comma 26, della L. 335/1995 impone l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata).
Con la conseguenza che anche a tali soggetti nella specifica ipotesi di concorrenza con un’attività di lavoro autonomo comportante l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, è applicabile l’art. 1 comma 208, della L. 662/1996 secondo il quale il prestatore di lavoro ha l’obbligo di iscriversi all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività alla quale dedica personalmente l’opera professionale in misura prevalente.
D.L. 78/2010 conv. con modif. L. 122/2010 
Avevamo cantato vittoria troppo presto nel leggere la sentenza della Cassazione. Avevamo appreso, dopo anni di annosa titubanza, che finalmente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3240/2010, condannava l’ingiusta richiesta dell’INPS sulla doppia contribuzione dei soci delle società commerciali, (nella forma giuridica di S.R.L.) obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti e alla gestione separata quando ricevano compensi in qualità di amministratori.
Ma nell’ultima pesantissima manovra finanziaria (decreto legge n. 78/2010), all’articolo 12 comma 11,  l’ostacolo è stato raggirato e con una norma di interpretazione autentica che assume pertanto valore retroattivo, avvalorando quanto sempre sostenuto dall’INPS: l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito (nel nostro caso assimilato di lavoro dipendente) è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.
Viene ribadito che l’articolo 1 comma 208 della legge 662/1996, deve essere interpretato nel senso che “le attività autonome” citate, sono solo quelle esercitate in forma di impresa da commercianti, artigiani e coltivatori diretti, escludendo pertanto i rapporti per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata di cui all’articolo 2 della L. 335/95.
Insomma che dire, se la sono girata a loro favore per non rischiare di perdere una fetta di contributi ad oggi già versati o oggetto di prossima richiesta da parte dell’Istituto.
Una beffa, contro la stessa decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, per svuotare le tasche dei cittadini e rimpinzare quelle dell’Inps, che però potrebbe creare problematiche di legittimità e trattandosi di un decreto legge, in vigore dal 31/05/2010, non è detto che la diatriba sia conclusa qui.
Rimane comunque, per l’attività che obbliga all’iscrizione alla gestione autonoma dei commercianti e artigiani, il carattere dell’abitualità e della prevalenza. Questo sta a significare che, mentre per un collaboratore l’obbligo di iscrizione alla gestione separata rimane anche se non si tratta di una attività prevalente, per l’iscrizione alla gestione degli autonomi è pur sempre previsto il carattere dell’abitualità e della prevalenza, che in caso di socio di società commerciale, potrebbe restare quello di attività di amministratore. Ricordo inoltre quanto sancito dal comma 203 della legge 662/96 in relazione ai presupposti per l’iscrizione: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Come se non bastasse tale interpretazione assume effetto retroattivo portando all’annullamento del contenzioso in atto, salvando esclusivamente le sentenza passate in definitivo.
A proposito dell’effetto retroattivo dell’interpretazione autentica è utile riportare “l’autorevole” tesi di G.Bonati (Guida al Lavoro 24/2010) il quale afferma che “detta disposizione più che un’interpretazione autentica (visto che la norma è stata più volte analizzata dalla Corte di Cassazione, e da ultimo dalle Sezioni Unite, senza lasciare dubbi ?) sembra essere una modifica (di carattere sostanziale) alla normativa in argomento.
Conseguentemente, se quest’ultima dovesse essere la tesi corretta, la decorrenza della nuova norma avrebbe dovuto essere dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010)“.
Fonte: Studio Iocca

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