INPS: DOPPIA CONTRIBUZIONE SOCIO DI S.R.L.

Socio amministratore di s.r.l. e doppia contribuzione
Dopo la Sentenza della Corte di Cassazione del 12 Febbraio 2010 n. 3240, si pensava di essere arrivati alla conclusione e di avere posto fine alla infondata richiesta dell'Inps della doppia contribuzione da parte dei Soci di S.r.l. che percepiscono compensi anche in qualità di amministratori, obbligati quindi, secondo l'Inps, ad iscriversi alla gestione Commercianti e alla gestione Separata.
La suddetta Sentenza aveva detto "no" alla doppia contribuzione per il socio amministratore delle società commerciali (nella forma giuridica di S.R.L.) stabilendo che i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente.
La Manovra Tremonti 2010, sembra ribaltare completamente questo orientamento giurisprudenziale.

La norma interpretativa della Manovra 2010 sulla doppia contribuzione dei soci-amministratori
La recente Manovra Tremonti (D.L. 78/2010), inserendo una norma di interpretazione autentica (c. 11 art.12) , ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, ribadendo quanto da sempre sostenuto dall'Inps, ovvero che l’iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione.
In ogni caso le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, continuano ad essere quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali verranno iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Riferimento Normativo:
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)
Art. 12 - comma 11
L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.
L'interpretazione giurisprudenziale prima della Manovra 2010
Ci sembra utile riportare le sentenze emesse prima della Manovra in quanto pensiamo e speriamo che la recente norma non rappresenti la parola fine su questa questione. 
Corte di Cassazione - Sentenza del 12 Febbraio 2010 n. 3240 - la Corte di Cassazione dice no alla doppia contribuzione per il socio amministratore affermando che i i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, diverse attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, (come gestione commercianti e gestione separata dell'Inps) devono iscriversi nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale dedicano personalmente la loro opera in misura prevalente. 
Corte di Cassazione - Sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, la Corte afferma quanto segue:
"In applicazione dell'art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1 comma 2003 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".
Le sentenze della Corte di Cassazione si poggiavano sulle seguenti norme di riferimento:
comma 26 art. 2, legge 8/08/1995 n. 335
comma 203 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
Per la corte di Cassazione il fatto che l'iscrizione debba effettuarsi nella gestione prevista per l'attività prevalente deriva dal dettato delle seguenti norme: 
comma 208 che recita:
 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. 
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche".
La funzione di tale disposizione, per la Corte, è quella di risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo(l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.
Inoltre, la Cassazione fa notare che “se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa”. Anche nel caso in esame la suprema corte ha ravvisato la necessarietà di tenere conto dei redditi prodotti nello svolgimento delle diverse attività. 
Ogni attività che rientra nell’ampio spazio delineato dall’art. 1 comma 208 (“i soggetti di cui ai precedenti commi”) resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza.
In sostanza, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.
La gestione separata previdenziale può coesistere con l'iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ma non con la Gestione Commercianti, in virtù della lettera del citato comma 208 della L. 662/96, art. 1.
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comma 26 art. 2 legge 8/08/1995 n. 335
26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente
alla relativa attivita'. 
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comma 203 art. 1 legge 23/12/1996 n. 662
Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: 
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". 
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comma 208 art. 1, legge 23/12/1996 n. 662
Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attivita' alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. 
Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.
Fonte: Fisco e tasse.com

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