SOCIETÀ NON OPERATIVE: CIRCOLARE 25/IR IRDCEC

L’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diramato la circolare n. 25/IR, che analizza in modo sistematico le modifiche apportate dal DL 138/2011 alla disciplina delle società non operative.
Oggetto della circolare sono, in particolare, le condizioni a seguito delle quali “scatta” la presunzione di non operatività per le società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi e le circostanze che possono consentire di evitare le conseguenze pregiudizievoli della normativa sulle società di comodo se le stesse società rientrano nella presunzione.
La circolare n. 25/IR evidenzia, preliminarmente, che la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES prevista per le società non operative dovrebbe applicarsi sia alle società i cui ricavi effettivi sono insufficienti rispetto a quelli minimi presunti (“vecchio presupposto”), sia alle società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi (“nuovo presupposto”). La maggiorazione opera sul reddito complessivo e, quindi, anche sulla eventuale parte di reddito imponibile che eccede quello minimo.
In merito alla presunzione di non operatività per le società che dichiarano perdite fiscali per tre periodi d’imposta consecutivi, l’IRDCEC ricorda come essa si applichi a decorrere dal quarto periodo d’imposta (ovvero, dal periodo d’imposta successivo al triennio caratterizzato dalle perdite “reiterate”); considerato che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale disciplina si applica per la prima volta nel 2012, la prima dichiarazione interessata dalla “stretta” è UNICO 2013, se il triennio 2009-2011 si è chiuso in perdita (ovvero, se due dichiarazioni ricomprese nel suddetto arco temporale hanno rilevato perdite fiscali e la terza un reddito minimo inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 30, comma 3 della L. 724/94); la circolare n. 25/IR rileva, al proposito, che dovrebbero essere escluse della disciplina (per il 2012, beninteso) le società costituite nel 2010 o nel 2011, in quanto non si è ancora completato il triennio da “monitorare”.
Cause di esclusione irrilevanti nel triennio da “monitorare”
Ad avviso dell’IRDCEC, nel computo del triennio non dovrebbe assumere rilevanza la presenza di cause di esclusione (che consentono, invece, di disapplicare la disciplina nel quarto periodo, quello in cui si manifesterebbero le conseguenze negative, ovvero l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima, nonché le limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito IVA). Ciò significa che, se nel triennio uno dei periodi d’imposta è caratterizzato da una causa di esclusione, ma la dichiarazione evidenzia comunque una perdita, nel quarto periodo la società dovrebbe comunque essere considerata di comodo; stante la delicatezza della materia, tuttavia, l’Istituto auspica chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Vi sono, tuttavia, cause di esclusione la cui “gestione” è più complessa; ad esempio, per quella prevista per le società il cui numero dei dipendenti non è mai inferiore a dieci unità nel periodo di osservazione e nei due precedenti, si ritiene che – ai fini della verifica sul 2012 – il requisito debba sussistere sia nel 2012, sia nel biennio 2010 – 2011.
La circolare n. 25/IR evidenzia da ultimo che, pur in presenza dei presupposti di legge, le società che rientrano nella nuova presunzione di non operatività e che non possono beneficiare di nessuna causa di disapplicazione automatica possono comunque avanzare istanza di disapplicazione alla Direzione Regionale delle Entrate competente.
In questo caso, però, oggetto dell’istanza non è la spiegazione delle situazioni oggettive che non hanno permesso il raggiungimento dei ricavi minimi (irrilevanti, si ricorda, ai fini della nuova presunzione), bensì fattori quali l’economicità del comportamento imprenditoriale (che consiglia la continuazione dell’attività pur in presenza di perdite reiterate) e la presenza di situazioni particolari che possono avere determinato lo stato di perdita (ad esempio, quella delle società di costruzione che dichiarano perdite nel corso di costruzione degli immobili e utili solo all’atto della loro vendita).
L’IRDCEC sollecita, ad ogni modo, il Legislatore a prevedere nuove cause di disapplicazione automatica, specifiche per le società in perdita, al fine di limitare il numero presumibilmente elevato di interpelli che saranno presentati dalle società che ricadranno nella “stretta” operata dal DL 138/2011.
Fonte: Eutekne
CIRCOLARE 25/IR

Commenti