PERMUTA DI AREE FABBRICABILI E MOMENTO DELL'ESIGIBILITÀ IVA

PERMUTA, SENZA CONGUAGLIO, DI COSA PRESENTE (TERRENO) CON COSA FUTURA (EDIFICIO DA ERIGERE) 
Il presente scritto cerca di ragguagliare il lettore in merito alla disciplina giuridica della fattispecie riportata. 
Orbene, la situazione di partenza vede un soggetto privato (di seguito denominato “Tizio”), parte contraente di un contratto di permuta avente ad oggetto il reciproco trasferimento di un terreno edificabile all’altro contraente, nel caso specifico una S.R.L., avente come oggetto sociale la costruzione e vendita di immobili (di seguito denominato S.R.L.), la quale trasferità la proprietà di un appartamento con box (categoria catastale A/3) e di un locale commerciale, (categoria catastale C/2), oggetto di futura edificazione da parte della predetta S.R.L. 
La predetta permuta avverrà senza conguaglio, in quanto i beni permutati saranno di identico valore. 
Alla luce dei fatti su indicati, esporrò, di seguito, il trattamento fiscale da applicare. Preliminarmente, però, necessario appare fare una breve premessa civilistica per meglio comprendere le ragioni del trattamento di natura fiscale. 
Orbene, secondo l’art. 1552 del cod. civ. “la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”. Pertanto la permuta è un contratto tipico (cioè previsto e regolamentato dalla legge) e la sua disciplina è analoga alla vendita avente ad oggetto il reciproco trasferimento o lo scambio di cose o diritti e presenta le seguenti caratteristiche: 
a) è un contratto bilaterale (cioè con due contrapposti centri di interessi) che rientra nell’ambito dei negozi di alienazione; 
b) è un contratto consensuale, cioè il contratto si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato; 
c) è un contratto oneroso a prestazioni (rectius attribuzioni) corrispettive e reciproche. Si tratta, in sostanza, di una doppia vendita traslativa ove il trasferimento di un bene è in corrispettivo del trasferimento dell’altro; 
d) è un contratto commutativo ed istantaneo; 
e) di solito è un contratto di straordinaria amministrazione in quanto incide sul patrimonio del soggetto oltre che sul reddito; 
f) è un contratto che tollera l’apposizione di condizioni e termini e può essere preceduto da un contratto preliminare; 
g) come la compravendita, anche la permuta può essere un contratto ad effetti reali (trasferimento della proprietà o di un altro diritto a seguito del consenso, cd. consenso traslativo, art. 1376 cod. civ.) ovvero ad effetti obbligatori in cui il trasferimento della proprietà è differito rispetto alla conclusione del contratto e sono necessari ulteriori fatti o atti, ad esempio, come nel caso in esame, permuta di cosa presente con cosa futura. 
Il codice non detta espressamente le norme applicabili alla permuta, ma opera ex art. 1555 c.c., un rinvio a quelle della vendita in quanto compatibili. 
A differenza della vendita, però, ove in caso di evizione il compratore evitto può esercitare solo l’azione risolutoria (oltre il risarcimento del danno), l’art. 1553 del cod. civ, stabilisce che il permutante che ha sofferto l’evizione può scegliere tra la risoluzione del contratto (e quindi la restituzione della cosa da lui trasferita) ed il pagamento di una somma corrispondente al valore del bene evitto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
Per quanto concerne le spese del contratto e le altre accessorie, secondo l’art. 1554 cod.civ., salvo patto contrario, sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. 
Come anche nella vendita, l’operazione permutativa può essere realizzata tramite un contratto misto, cioè un contratto innominato la cui causa risulta dalla commistione di diversi contratti tipici. In caso di incompatibilità fra la disciplina legale dei diversi tipi di contratto si applica la normativa del contratto principale o prevalente. Esempi di contratto misto sono la permuta con conguaglio. 
Se la permuta prevede uno scambio di cose ed una attribuzione di danaro, il contratto è di tipo misto che, in caso di incompatibilità fra la disciplina legale della vendita e della permuta, viene regolamentato dalla normativa dell’elemento prevalente. 
Specie nella permuta di area edificabile con appartamenti da costruire si può ricorrere a diversi schemi negoziali o addirittura a contratti collegati. In effetti, la configurazione giuridica di questo tipo di contratto è quello della permuta di cosa presente (il suolo) con cosa futura (appartamenti da costruire). 
Di conseguenza, salvo scegliere schemi contrattuali differenti, la proprietà dell’area si trasferisce immediatamente mentre quella degli appartamenti solo quando saranno costruiti. In verità, per evitare rischi al permutante dominus soli che, in caso di inadempimento dell’altra parte, non è sufficientemente garantito dall’azione di risoluzione che lascia, indubbiamente, inalterati i diritti acquistati medio tempore da terzi sull’area, ovvero in caso di fallimento, il diritto di acquistare la proprietà degli appartamenti, si convertirebbe solo in quello di insinuazione nel passivo fallimentare, si potrebbe ricorrere a forme contrattuali diverse. 
Alcune di esse possono essere:
a) vendita ed appalto: mediante il quale il proprietario dell’area fabbricabile la vende ad un imprenditore edile, riservandosene la proprietà, in cambio di uno o più appartamenti dell’edificando immobile sulla stessa area. In questo caso, il trasferimento giuridico dell’area avverrà solo quando la costruzione sarà ultimata e quindi il venditore dell’area non correrà alcun rischio per l’inadempimento del costruttore; 
b) vendita con riserva di superficie e appalto: mediante i quali il proprietario di un’area fabbricabile la vende ad un imprenditore edile, riservandosene il diritto di superficie in cambio di uno o più appartamenti edificabili sulla porzione oggetto del suo diritto di superficie. Contestualmente le parti stipulano un contratto di appalto il cui corrispettivo in danaro viene compensato con il prezzo dell’area venduta
c) vendita di una quota indivisa: mediante il quale viene venduta una quota indivisa di area fabbricabile ad un costruttore edile, con riserva di una quota corrispondente ai millesimi dei futuri appartamenti che verranno attribuiti al proprietario dell’area. Contestuale divisione tra le parti del futuro edificio e stipula del contratto di appalto per l’edificazione delle porzioni immobiliari spettante al venditore dell’area a seguito della divisione e delle parti comuni, con compensazione del corrispettivo dell’appalto con il prezzo della quota di area venduta. Ovviamente ogni fattispecie sopra descritta avrà uno specifico trattamento fiscale. 
Comunque, se civilisticamente, come si è predetto, il contratto di permuta è un contratto unico (anche se avente ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose), ai fini fiscali i due trasferimenti possono anche essere considerati individualmente.
La separazione delle reciproche attribuzioni può comportare, indubbiamente, un differente regime fiscale soprattutto in considerazione dei soggetti che pongono in essere tale operazione. 
In effetti, l’operazione di permuta di beni può verificarsi tra due soggetti IVA, o tra privati oppure come nel caso preso in esame, tra un soggetto IVA (SRL) ed uno privato (Tizio). 
Partendo dall’assunto posto dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rubricato “Operazioni permutative e dazioni in pagamento”, secondo il quale: “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”, chiaro si evince il principio della tassazione separata, agli effetti dell’applicazione dell’IVA, per tutti i casi in cui una cessione di beni o una prestazione di servizi sia effettuata in corrispettivo di un’altra cessione o prestazione, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti soggettivi, ciascuna delle due operazioni contrapposte deve essere considerata soggetta all’imposta autonomamente. Nel caso che ci compete, mancando il presupposto soggettivo in capo ad uno dei soggetti (Tizio), è indubbio che solo l’operazione posta in essere dal soggetto IVA (SRL) sarà soggetta ad IVA, mentre la cessione effettuata dal soggetto non IVA (Tizio) sconterà l’imposta proporzionale di registro. 
Tale assunto trova il suo corrispettivo normativo nell’art. 40 del T.U. 131/1986 che dopo aver stabilito, nel suo primo comma, un principio di carattere generale quale l’alternatività tra l’IVA e l’imposta proporzionale di registro, e sottoponendo, pertanto all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa “gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto”, stabilisce nel suo secondo comma, appunto, che: “per le operazioni indicate nell’articolo 11 del D.P.R. 633/72 (permutative), l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto”. In poche parole: se un bene è soggetto ad IVA e l’altro no, sul valore di quest’ultimo, si applica l’imposta di registro proporzionale, sul primo l’imposta in misura fissa (Circ. Min. 10 giugno 1986, n. 37/220391). 
Pertanto, nelle fattispecie caratterizzate da atti di permuta tra immobili soggetti ad IVA ed altri non soggetti a tale tributo, si renderà applicabile sia l’imposta fissa di registro relativamente all’obbligazione che ha scontato l’IVA, sia l’imposta proporzionale per la prestazione permutativa non assoggettata all’IVA (Nota n. 220038 del 18/8/1986). 
Passando ad analizzare l’imposta sul valore aggiunto, come suddetto, solo l’operazione effettuata dalla SRL sarà assoggettata a tale imposta. 
In tale operazione, mancando il corrispettivo (trattandosi, appunto, di  permuta) la base imponibile viene sancita dall’articolo 13, lettere c) e d) del D.P.R. n. 633/72 e coincide con il valore normale dei beni o dei servizi che hanno formato oggetto delle operazioni stesse. 
Per quanto riguarda l’aliquota IVA da applicare, sarà quella propria dei singoli beni e servizi permutati. 
L’applicazione delle diverse aliquote IVA dipende dalle caratteristiche del cedente, dell’acquirente e dell’immobile oggetto del trasferimento. Quest’ultima può riguardare: case di abitazione, intendendosi tali gli immobili idonei ad essere utilizzati come alloggio stabile di singole persone o nuclei familiari (cat. da A/1 ad A/9 ed A/11), fabbricati, terreni edificabili, ecc…
Pertanto, facendo riferimento al caso concreto, la SRL applicherà un’aliquota diversa a seconda del tipo di immobile ceduto e a seconda dell’esigenze del signor Tizio che, sostanzialmente possono, per quanto riguarda l’abitazione, sfociare in “acquisto prima casa” e usufruire delle conseguenti agevolazioni fiscali o “no prima casa”. 
Schematizzando e tenendo sempre bene in considerazione il fatto che la SRL è un’impresa costruttrice (altrimenti la disciplina fiscale applicabile sarebbe diversa) le aliquote applicabili saranno le seguenti: 
1) impresa costruttrice vende a privato abitazione non di lusso come prima casa: 4% con riferimento alla Tabella A, Parte II, n. 21, del D.P.R. 633/72; 
2) impresa costruttrice vende a privato abitazione non di lusso come normale abitazione (no prima casa): 10% con riferimento alla Tabella A, Parte III, n. 127 undecies, del D.P.R. 633/72; 3) impresa costruttrice vende a privato locale commerciale (cat. C/2): aliquota ordinaria pari al 20% ex articolo 16 del D.P.R. 633/72 o del 10% qualora presenti le caratteristiche di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purchè permanga l’originaria destinazione (con riferimento alla Tabella A, Parte III, n. 127 undecies, del D.P.R. 633/72). 
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, bisogna dire che il predetto locale potrebbe essere, come esplicato, assoggettato ad una aliquota più bassa di quella ordinaria, pari, appunto, al 10%, se lo stesso presenta le caratteristiche di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ossia, in breve, appartiene alla categoria dei cd. “Tupini”, ossia immobili non di lusso composti da unità abitative, negozi, uffici, costruiti in conformità alla licenza edilizia e che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti: 
a) più del 50% della superficie totale sopra terra deve essere destinata ad uso abitativo, compresi muri perimetrali, aree occupate da parti comuni, balconi, terrazze e locali accessori (solai, lavanderie, cantine, ecc…); 
b) non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra deve essere destinata a negozi o uffici, compresi laboratori, botteghe, officine di tipo artigianale e locali accessori ai negozi se non destinati ad altro suo. 
Un cenno a parte, inoltre, merita il box auto annesso all’abitazione in questione. 
In effetti, l’agevolazione spetta anche per l’acquisto, anche con atto separato, di alcune pertinenze dell’abitazione principale ma per non più di una delle seguenti: 
a) cantina o soffitta; 
b) rimessa o box auto; 
c) tettoia o posto auto. 
L’elencazione operata dal legislatore deve essere interpretata in maniera tassativa, senza possibilità di vederne estesi gli effetti a fattispecie non espressamente contemplate. 
Le predette pertinenze, comunque, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione. Pertanto, l’aliquota applicabile alla cessione del predetto box sarà del 4% se l’acquisto dell’abitazione sarà “prima casa”, del 10% nell’altro caso. 
Per quanto concerne il momento impositivo, esso corrisponde con quello della cessione del terreno in quanto ne costituisce il corrispettivo (Risoluzione 8 giugno 1989, prot. 460210). 
In effetti, così come sostenuto dalla Cassazione, Sez. III, con sentenza del 17/10/1991, n. 10510: “in caso di permuta di un terreno con appartamenti da costruire, il trasferimento del terreno costituisce già erogazione del corrispettivo per gli appartamenti e perciò il costruttore soggetto ad Iva deve emettere la relativa fattura e provvedere alla applicazione ed al versamento dell’IVA”. 
Terminato l’aspetto relativo all’applicazione dell’IVA, nonché dell’imposta di registro dovuta in misura fissa, si passa ad analizzare le imposte ipotecarie e catastali. 
Per quanto riguarda l’imposta ipotecaria essa è dovuta nella misura fissa di € 168,00, secondo quanto stabilito nella Nota all’art. 1 della Tariffa del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. Altrettanto avviene per l’imposta catastale, anch’essa dovuta nella misura fissa di € 168,00, secondo quanto stabilito dall’art. 10, 2° comma, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. 
Esaurito l’argomento relativo agli obblighi gravanti sull’impresa di costruzioni (SRL) si passa ora ad analizzare quelle gravanti sul trasferimento del soggetto privato (Tizio). 
Come suddetto, in virtù del 2° comma dell’articolo 40 del T.U. 131/1986, sulla sua cessione graverà l’imposta proporzionale di registro.
La base imponibile sulla quale applicare la relativa aliquota è stabilita dall’art. 43, lettera b), del T.U. 131/1986, per il quale è data dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta ma, lo stesso articolo, facendo salvo il disposto del comma 2° dell’articolo 40, stabilisce che, nel caso di operazioni permutative, la base imponibile coincide con il valore dello stesso bene ceduto indipendentemente dal valore dell’atto soggetto ad IVA. Pertanto, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta proporzionale di registro, nel nostro caso, sarà data dal valore del terreno (e, comunque, nulla quaestio nel nostro caso essendo i beni di identico valore). Ai fini del suddetto valore, e per completezza di trattazione, è d’uopo aggiungere che per i terreni edificabili non è applicabile, in virtù del 4° comma dell’articolo 53 del D.P.R. 131/1986, il criterio automatico di valutazione, previsto dallo stesso articolo, che potrebbe portare ad una rettifica da parte dell’ufficio qualora il valore dichiarato ai fini dell’imposta di registro, fosse inferiore alla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge. L’aliquota da applicare al suddetto valore è pari all’8%, secondo quanto stabilito nella Parte Prima, articolo 1 della Tariffa allegata al T.U. 131/1986. Ed infine, per quanto concerne le imposte ipotecarie e catastali dovute, esse saranno calcolate in maniera proporzionale al valore del bene ceduto nella misura: a) del 2% per l’imposta ipotecaria, secondo quanto stabilito dall’art. 1 della Tariffa del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; - 10 - b) del 1% per l’imposta catastale, secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. 
Per completezza e avuto riguardo al valore di acquisto del terreno oggetto di permuta, si fa presente che la stessa può dar luogo a plusvalenze tassabili come redditi diversi ex articolo 81, comma 1, lett. b), c) ed articolo 82 T.U. 917/1986 (oggi art. 67 e 68 del nuovo TUIR).
Per i predetti articoli è sempre tassabile la plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili, indipendentemente dal fatto che il terreno sia stato acquisito dal cedente per successione ereditaria o per donazione e che la durata del possesso, al momento della cessione, sia superiore o inferiore ai cinque anni. 
La plusvalenza può essere determinata, alternativamente in base al criterio ordinario dato dalla differenza tra il corrispettivo ed il costo d’acquisto o il criterio della stima (differenza tra il corrispettivo ed il valore al 1° gennaio 2002 risultante da perizia di stima). Se la plusvalenza è determinata secondo il criterio ordinario, il costo dei terreni edificabili è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base agli indici Istat ed incrementato dell’Invim pagata. In questo caso il contribuente può scegliere il regime della tassazione separata (di regola più favorevole) indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha percepito i corrispettivi (cfr. art. 16 comma 1 lett. g bis e comma 3 TU 917/1986 – art. 17 del nuovo TUIR). 
Fonte: Studio Legale tributario LEO Lecce, Dicembre 2004

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