PRESUNZIONI BANCARIE PER I PROFESSIONISTI

Salve le presunzioni bancarie per i professionisti
La Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla C.T. Prov. di Pescara.
Con l’ordinanza n. 318, emessa il 21 novembre scorso, la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32 comma 1 secondo periodo del DPR 600/73 (così come modificato dall’art. 1 comma 402 della L. 311/2004), relativo alle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie per i professionisti.
Il tutto aveva preso avvio dalla C.T. Prov. di Pescara, la quale sosteneva che tale norma si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto non prevedeva che la presunzione da essa introdotta – secondo cui i prelevamenti finanziari non giustificati e non contabilizzati integrano compensi professionali – “si applichi ai compensi percepiti nell’esercizio di arti e professioni solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 311 del 2004”, e cioè solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2005. Si ricorda che, prima del 2005, la disposizione, letteralmente, trovava applicazione limitatamente ai soggetti imprenditori.
Il giudice rimettente sosteneva che la retroattività della presunzione fosse lesiva del diritto alla difesa, in quanto la prova contraria deve essere fornita anche in merito ad annualità in cui la presunzione non esisteva, il che rende impossibile la prova contraria. Inoltre, veniva rilevata la violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma assimila irragionevolmente due figure che seguivano diverse regole di gestione dell’attività: l’imprenditore aveva cura che la contabilità dei movimenti finanziari dell’impresa rimanesse separata da quella relativa agli altri affari, mentre l’esercente un’arte o professione utilizzava in modo promiscuo i conti correnti bancari.
Inammissibilità per carenza di motivazione
La Corte Costituzionale ha ritenuto le questioni manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione sulla loro rilevanza. Viene osservato che:
- da un lato, il rimettente non ha indicato le ragioni per le quali, nel caso specifico, avrebbe dovuto applicare le presunzioni previste dalla disposizione in questione, anziché quelle disposte dall’art. 41 del DPR 600/73, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione, fattispecie che, a ben vedere, risulta essere oggetto dei giudizi principali;
- dall’altro, il giudice a quo non ha indicato perché riteneva di dover disapplicare il diritto vivente, secondo cui, “nelle previgenti formulazioni dell’art. 32 del DPR 600/73, il legislatore, nel prevedere che le movimentazioni finanziarie non giustificate e non contabilizzate integrano ricavi, ha inteso designare con tale termine non solo i redditi d’impresa, ma anche i compensi professionali e di lavoratore autonomo”.
A seguito della sentenza, quindi, nulla di fatto per l’applicazione della norma ante 2005 che, pertanto, continua ad essere possibile con le conseguenti difficoltà probatorie in capo ai professionisti accertati.
Fonte: Eutekne

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