TRASFORMAZIONE SOCIETARIA

L’operazione di trasformazione da un tipo societario ad un altro è regolata: a) sul piano civilistico, dagli artt. 2498-2500-novies del codice civile; b) sul piano fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dagli artt. 170 e 171 del Tuir. 
Al riguardo, l’art. 2500 del codice civile stabilisce che: “L’atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell’ente che effettua la trasformazione” (comma 2); “La trasformazione ha effetto dall’ultimo dei suddetti adempimenti pubblicitari …” (comma 3). 
L’art. 170, comma 2, del Tuir stabilisce che: nel caso di trasformazione da soggetto Irpef a soggetto Ires, o viceversa, deve essere determinato il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data da cui ha effetto la trasformazione. 
Risoluzione 203/E/2002 - In materia di efficacia ai fini fiscali della trasformazione, la risoluzione n. 203/E del 20 giugno 2002 ha ribadito che, non essendoci specifiche disposizioni, la “delibera di trasformazione non può prevedere una decorrenza fiscale degli effetti della trasformazione stessa …”diversa da quella stabilita ai fini civilistici, con la conseguenza che gli effetti fiscali dell’operazione non possono essere né retrodatati né posticipati (la precedente circ. n. 9/E del 30 gennaio 2002 aveva chiarito che non è possibile “posticipare gli effetti della delibera di trasformazione rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese …, diversamente da quanto previsto per la fusione mediante incorporazione e per la scissione”). 
Tale aspetto viene giustificato con lo scopo di voler “impedire che la trasformazione possa consentire alla società di scegliere, in un momento successivo alla produzione del reddito, la forma di tassazione in concreto più conveniente …”. 
Ne consegue, pertanto, per la frazione di periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data da cui ha effetto la trasformazione: a) l’obbligo di presentazione della dichiarazione; b) l’obbligo di versamento delle imposte da essa risultanti. 
Dichiarazione redditi e Irap - Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, in caso di trasformazione di una società non soggetta all’Ires (ad esempio, S.n.c., S.a.s.) in una società soggetta a tale imposta (ad esempio, S.r.l., S.p.a.), o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata: a)esclusivamente in via telematica; b) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. 
In caso di trasformazione, dunque, il parametro di riferimento per individuare la frazione di periodo d’imposta per la quale deve essere presentata la dichiarazione e per individuare il termine di presentazione della dichiarazione coincidono (data di efficacia dell’operazione ai fini civilistici, rilevante anche ai fini fiscali). 
Il periodo d’imposta “ante trasformazione” si conclude il giorno antecedente a quello di effetto della trasformazione (si vedano la circolare n. 263/E del 12 novembre 1998, la Risoluzione n. 203/E del 20 giugno 2002, la circolare n. 49/E del 22 novembre 2004 e la circolare n. 44/E del 9 luglio 2007). 
Per la presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta “post trasformazione” si applicheranno le regole ordinarie. 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998, le suddette disposizioni valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di trasformazione di enti diversi dalle società.

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