RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ravvedimento operoso. L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente  introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse. 
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria. 
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’omesso o Insufficiente pagamento dei tributi. 
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. 
I principali tributi che possono essere regolarizzati sono: 
- le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi (IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali …); 
- le ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta; 
- l’imposta sul valore aggiunto (IVA); 
- l’imposta di registro (nelle locazioni quella dovuta per le annualità successive alla prima); 
- l’imposta ipotecaria; 
- l’imposta catastale. 
 In particolare le sanzioni applicabili fino al 31 gennaio 2011 risultano ridotte (rispetto a quella 'edittale' del 30%) nel modo seguente: 
- ad 1/12, ossia al 2,50%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; 
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un annodalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione). 
A far data dal 1° febbraio 2011 le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle 'edittali' del 30%) nel modo seguente: 
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; 
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un annodalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione). 
Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo da utilizzare risultano i seguenti:

TRIBUTO
CODICE
Sanzione pecuniaria Irpef
8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'Irpef
8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'Irpef
8903
Sanzione pecuniaria Iva
8904
Sanzione pecuniaria Irpeg
8905
Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8906
Sanzione pecuniaria Irap
8907
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette
8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti
8909
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria da imposta sugli intrattenimenti
8910
Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie 
8911
Sanzione pecuniarie relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale
8912
Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi
8913
Sanzione pecuniaria Irpef, rettifica Modello 730 - Ravvedimento
8915
Sanzione pecuniaria Addizionale Regionale all'Irpef, rettifica Mod. 730
8916
Sanzione pecuniaria Addizionale Comunale all'Irpef, rettifica Mod. 730
8917
Sanzione pecuniaria Ires
8918


Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente. 
Dal 1° gennaio 2011 tale tasso risulta stabilito nella misura dell'1,5%. 
Nel periodo anteriore i tassi di interesse erano normativamente previsti nel modo seguente: 

  • dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: il tasso legale risultava stabilito nella misura dell'1%; 
  • dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: il tasso legale risultava stabilito nella misura del 3%; 
  • dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007: il tasso legale risultava stabilito nella misura del 2,5%. 
Il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata, con utilizzo degli appositi codici tributo. 
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo: 

- 1989: - "Interessi sul ravvedimento - Irpef" – (Sezione: Erario); 

- 1990: - "Interessi sul ravvedimento - Ires" – (Sezione: Erario); 

- 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" – (Sezione: Erario); 

- 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" – (Sezione: Erario); 

- 1993: - "Interessi sul ravvedimento - Irap" – (Sezione: Regioni); 

- 1994: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale" – (Sezione: Regioni); 

- 1995: - "Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale" – (Sezione: Ici ed altri tributi locali). 

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770). 


Impossibilità di ravvedimento per IRAP anni 2004 e 2005 
Si segnala che il Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106 (convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156), ha escluso la possibilità di ricorrere al ravvedimento, relativamente all'omesso ed insufficiente versamento dell'IRAP dovuta per gli anni 2004 e 2005. 


Regime sanzionatorio dell'INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITI in Mod. F24 (in vigore dal 29 novembre 2008) 
L'art. 27, commi 18-20 ha inasprito le sanzioni a carico dei soggetti che utilizzano in compensazione nel Mod. F24 crediti in tutto od in parte inesistenti
In particolare il comma 18 recita: 
"l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi". 
La nuova previsione normativa risulta applicabile con decorrenza dal 29 novembre 2008. 
Quindi: 
a) per gli importi a credito compensati indebitamente prima del 29 novembre 2008, in applicazione del principio del favor rei risulterà applicabile la sanzione del 30% del credito utilizzato in eccesso; 
b) per gli importi a credito compensati indebitamente a decorrere dal 29 novembre 2008, la sanzione applicabile sarà quella dal 100% al 200% del credito utilizzato in eccedenza
Pertanto, ai fini del ravvedimento operoso, mentre da una parte non risulta possibile utilizzare il ravvedimento 'breve' (ossia entro 30 giorni), dall'altro il ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno è consentito, con il versamento: 
- del credito inesistente utilizzato indebitamente in compensazione; 
- della sanzione ridotta pari al 10% del credito utilizzato in eccesso (1/10 del 100%); 
- degli interessi nella misura del 3% annuo. 
Per le violazioni commesse fino al 29 dicembre 2008 vale ancora la precedente disciplina generale di ravvedimento. 


Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero 
Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno. 
L’omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata. 
La Circolare n. 54/E del 19 giugno 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per regolarizzare tale violazione è necessario: 
a) presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; 
b) versare una sanzione ridotta, pari a: 
€. 5,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 51) se il ritardo non è superiore a 5 giorni; 
€. 15,00 (1/10 della sanzione amministrativa di €. 154) se il modello è presentato oltre i 5 giorni.
Fonte: Studio Ripa
Ravvedimento più caro dal 2012: 
http://www.fiscooggi.it/files/u6/rassegnastampa/17.12.2011_02.pdf

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