REGIME DEI MINIMI DAL 2012: ANCORA CHIARIMENTI




Dal prossimo anno il nuovo regime dei minimi sarà scontato, con l'imposta sostitutiva che si ridurrà al 5%, ma saranno poche le persone fisiche che lo potranno applicare. 
Dal 2012 scomparirà perciò il vecchio regime con il forfait del 20% e sarà introdotto quello nuovo con un’imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato. 
Potranno fruire del nuovo regime le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione (dopo il 31 dicembre 2007). Dal 2012 il nuovo regime sui minimi prevede un ‘‘super - sconto’’, con l’imposta sostitutiva che si ridurrà al 5%, rispetto all’attuale 20%. Ma saranno poche le persone fisiche che vi potranno accedere perché l’applicazione della nuova norma comporta una drastica riduzione dei contribuenti interessati. Gli attuali contribuenti minimi si ridurranno del 96%; in pratica, potranno applicare il nuovo regime solo il 4% dei contribuenti.
Dal 2012, potranno fruire del nuovo regime le persone fisiche ed, in particolare, come specifica la norma, i giovani o coloro che perdono il lavoro.
Il nuovo regime, che prevede un’imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato, potrà essere applicato, per l’anno in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente dalle persone fisiche:
a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
b) che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
Per i nuovi minimi del 2012 sono previste alcune condizioni, quale, ad esempio, quella di non avere esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Un’altra condizione riguarda la prosecuzione di un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto; in questo caso, l’ammontare dei ricavi realizzati nell’anno precedente non deve essere superiore a 30mila euro, cioè il limite già previsto per i vecchi minimi.
Per i giovani, forfait con il 5% fino a 35 anni.
Una novità importante è stata introdotta dalla legge di conversione e riguarda i giovani, che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35º anno di età. 
ESEMPIO n. 1
Una persona, di età superiore a 35 anni nel 2012, che ha iniziato l’attività nel 2008, potrà restare ‘‘minimo’’ solo per l’anno 2012; ma se nel 2008 il contribuente aveva 20 anni, potrà fruire del regime fino al 2023 (a condizione che conservi i requisiti necessari). Se, invece, l’attività inizierà nel 2012 il regime durerà al massimo fino al 2016, ma un professionista o un imprenditore di venti anni nel 2012 potrebbe restare tra i minimi fino al 2027. 
ESEMPIO n. 2
Un giovane di 25 anni, nato nel 1986, che ha iniziato un’attività artigianale nel 2011, scegliendo il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, il prossimo anno, in luogo di pagare l’imposta sostitutiva del 20%, potrà pagare solo il 5 %.Questo giovane, mantenendo i requisiti previsti per i ‘‘minimi’’, potrà perciò fruire del nuovo regime, a partire dal 2012, con il forfait del 5%, fino all’anno 2021 compreso, anno in cui compirà i 35 anni. Perciò, la norma definitiva favorisce i giovani, che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35º anno di età. 
Dal 2012, il nuovo regime, che prevede un’imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato, potrà essere applicato, per l’anno in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente dalle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.
Il regime è applicabile anche dopo il quarto periodo di imposta successivo a quello di iniziodell’attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Attenzione: l’obbligo del ragguaglio ad anno per chi inizia l’attività
Nel regime dei minimi è importante stare attenti a rapportare ad anno gli incassi conseguiti nel primo anno di attività.
Ad esempio...
La persona fisica che ha iniziato l’attività d’impresa nel 2011 deve anche tenere conto che il limite dei 30mila euro deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio, se l’attività è iniziata il 1º luglio 2011 e a fine anno i ricavi sono di 20mila euro, è escluso che possa applicare il nuovo regime dal 2012 in quanto i ricavi del 2011, ragguagliati ad anno, sono di 40mila euro, superiori, perciò , al limite di 30mila euro. 
Requisiti dei nuovi minimi dal 2012
I nuovi minimi del 2012 devono comunque possedere i requisiti previsti dal vecchio regime. 
In particolare, per applicare il regime dei minimi, nell’anno solare precedente il contribuente: 
non deve avere effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali; 
non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, nonché spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare; 
non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro; 
non deve avere acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro; il valore dei beni strumentali è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche da privati; per i beni strumentali solo in parte usati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo rileva un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi. 
Chi sono gli esclusi dal regime dei minimi
Sono previste specifiche esclusioni dal regime dei minimi. 
Una di queste riguarda le persone fisiche, che, oltre ad esercitare in proprio un’attività d’impresa, arte o professione, sono anche titolari di redditi di partecipazione in una società di persone. 
Al riguardo, nella circolare 73/E del 21 dicembre 2007, al paragrafo 2.2 ‘‘fattispecie di esclusione dal regime’’ l’Agenzia delle Entrate avverte che ‘‘non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l’esercizio della professione, di cui all’articolo 5 del T.U.I.R., o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 116 del T.U.I.R.’’. Sono inoltre esclusi dal regime dei minimi i soggetti non residenti che svolgono l’attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’IVA. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nel richiamato paragrafo 2.2, afferma che, in particolare, non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività: 
agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/72); 
vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72); 
commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72); 
editoria (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72); 
gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72); 
rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72); 
intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 (articolo 74, sesto comma, D.P.R. 633/72); 
agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. 633/72); 
agriturismo (articolo 5, comma 2, legge 413/91); 
vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/73); 
rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36, decreto legge 41/95); 
agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, decreto legge 41/95). 
Cosa succede ai ‘‘vecchi’’ minimi
La nuova norma prevede particolari semplificazioni per coloro che, pur avendo i vecchi requisiti, ma non quelli previsti dalla norma in vigore dal 2012, non potranno più applicare il regime dei minimi. In particolare, essi saranno esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA.
Attenzione:
In verità, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili è una semplificazione ‘‘virtuale’’ per la ragione che a fine anno si devono comunque presentare le relative dichiarazioni annuali. Rimane fermo che, nonostante l’esonero, nulla vieta ai contribuenti di registrare in forma libera e in un qualsiasi libro o documento di riepilogo, le entrate e le uscite per determinare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, o l’IVA in sede di conguaglio annuale, che i vecchi minimi dovranno calcolare a partire dal 2012.
L’esonero dalla tenuta delle scritture contabili non esclude che il contribuente, per sua e altrui memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini di un eventuale controllo, decida di tenere i libri contabili. Vale sempre il principio ‘‘nel più sta il meno’’. 
Gli ex minimi dal 2012 saranno altresì esenti dall’IRAP. 
In pratica, diventeranno contribuenti ordinari IVA, eseguendo solo il conguaglio IVA, a debito o a credito, in sede di liquidazione annuale, e saranno contribuenti semplificati ai fini IRPEF. Saranno inoltre soggetti al controllo induttivo mediante i parametri o gli studi di settore, a seconda dell’attività soggetta o meno a uno dei due strumenti informatici.
Per gli ex minimi, la determinazione del reddito avverrà in modo analitico, ricavi meno costi per le imprese, compensi meno spese per i professionisti, e il reddito sarà soggetto alle normali aliquote IRPEF e alle eventuali addizionali regionali e comunali all’IRPEF. È anche prevista la cessazione del regime agevolato per i vecchi ‘‘minimi’’ a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di legge. Può essere il caso, ad esempio, della persona fisica che supererà il limite di 30mila euro nel 2012 che, di conseguenza, farà cessare le semplificazioni previste per i ‘‘vecchi minimi’’.

Tavola n. 1 - I tre regimi ‘‘minimi’’ allo specchio

Minimi
Nuovi minimi dal 2012
Vecchi minimi dal 2012
Contribuenti ammessi
Persona fisica, professionista o imprenditore individuale anche se impresa familiare (sono escluse le società di persone e le società di capitali)
Durata
Fino al mantenimento dei requisiti
  • cinque anni
  • anche per più di cinque anni, ma non oltre l’anno in cui il contribuente compie 35 anni
Fino al mantenimento dei requisiti
Requisiti
  • Possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:
    a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente;
    b) nessun dipendente nell’anno precedente;
    c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro.
  • Possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:
    a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente;
    b) nessun dipendente nell’anno precedente;
    c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro;
  • inizio o proseguimento attività dal 1º gennaio 2008;
  • nessuna attività nei tre anni precedenti;
  • non deve trattarsi di prosecuzione di attività svolta da altri;
  • se si tratta di prosecuzione di attività svolta da altri, i ricavi dell’anno precedente non devono essere superiori al limite di 30.000 euro
  • Possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:
    a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno precedente;
    b) nessun dipendente nell’anno precedente;
    c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro.
  • Mancanza dei requisiti introdotti dalla norma in vigore dal 2012 (ad esempio, attività iniziata nel 2007 o in anni precedenti)
Tassazione
Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 20%
Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 5%
IRPEF e relative addizionali con regole ordinarie
Agevolazioni
Esclusione da:
  • IVA
  • IRAP
  • studi di settore tenuta scritture contabili
Esclusione da:
  • IVA
  • IRAP
  • studi di settore tenuta scritture contabili
Esclusione da:
  • IRAP
  • tenuta scritture contabili
  • versamenti IVA periodici (si versa solo il saldo annuale)
Cause di decadenza del regime
Perdita requisiti
Perdita dei requisiti, termine del quinquennio, o compimento 35 anni
Perdita dei requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007
Opzione
Comportamento concludente
È possibile applicare il regime ordinario
Il regime ordinario vincola per un triennio (poi comportamento concludente)


Esempio di contribuente ‘‘passato’’ al regime dei vecchi minimi con IVA pagata sulle rimanenze

Uno dei problemi più rilevanti che dovranno affrontare i vecchi minimi, che dal 2012 non potranno più applicare il nuovo regime, è l’IVA che hanno pagato sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali al momento del ‘‘passaggio’’ da contribuente normale IVA a contribuente in regime dei minimi. 
Questo ‘‘problema’’ riguarda tutti i commercianti e artigiani in attività nel 2007 o in anni precedenti che, passati al regime dei minimi dal 2008 o in anni successivi, sono, in ogni caso, esclusi dal nuovo regime dal 2012. Per questi contribuenti, il ‘‘passaggio’’ dal regime dei minimi al regime contabile super semplificato dal 2012 (ex minimi), comporta infatti delle conseguenze ai fini IVA. Gli effetti più evidenti per gli ex minimi riguarderanno i commercianti e gli altri esercenti che a fine anno 2011 avranno merci in rimanenza e che, nel ‘‘passare’’ al regime dei minimi in vigore dal 2008, hanno pagato l’IVA per la rettifica di cui all’articolo 19-bis2 del decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972.
Il ‘‘ritorno’’ al regime normale IVA comporterà un mutamento del regime fiscale. Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello IVA 2011, per l’anno 2010, si legge che qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’IVA sugli acquisti o nell’attività comportino la detrazione dell’IVA in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora usati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione. In queste ipotesi, rientra il passaggio, per legge o per opzione, dal regime dei minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, al regime ordinario. È questa, in pratica, la situazione dei contribuenti che sono passati nel regime dei minimi dal 2011 e che ne dovranno uscire dal 2012, in quanto non hanno i requisiti per rimanere nel nuovo regime dei minimi.

Ad esempio...

Nella dichiarazione annuale IVA per l’anno 2010, il contribuente che è ‘‘passato’’ dai minimi al regime normale ‘‘IVA da IVA’’ a partire dal 2010, a seguito del superamento del limite dei 30mila euro che si è verificato nell’anno 2009, ha compilato il rigo VF56 ‘‘totale rettifiche’’ per indicare l’IVA spettante in detrazione, al netto della parte già usata in diminuzione dell’eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell’ingresso al regime dei minimi. 

L’IVA pagata per la rettifica a seguito del passaggio ai minimi nel 2008

I contribuenti che dal 2008 applicano il regime dei minimi, hanno dovuto operare la rettifica IVA sulle merci in giacenza al 31 dicembre 2007 e sui beni strumentali. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, al paragrafo 3.1.4 ‘‘rettifica della detrazione’’, avverte che ‘‘L’applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. ... In tale circostanza, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni’’. La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 %.

Per contro, la rettifica IVA va fatta anche per i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%, che non sono ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei minimi, cioè i beni per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento (circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.8 ‘‘beni strumentali’’). Le persone fisiche, che dal 1º gennaio 2008 applicano il regime dei minimi, hanno perciò dovuto versare l’IVA relativa alla rettifica, per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2007 e per i beni strumentali. L’IVA dovuta poteva essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive si dovevano versare entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF. Le rettifiche della detrazione dovevano essere effettuate nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l’ingresso nel regime, cioè in quella relativa all’anno precedente al transito nel regime dei minimi. 
Ad esempio...
Coloro che sono ‘‘passati’’ nel regime dei minimi il 1º gennaio 2008 hanno dovuto indicare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2007 presentata nel 2008. Questi contribuenti, così come tutti quelli in attività prima del 2008, se in regime dei minimi nell’anno 2011, che dal 2012 sono comunque esclusi dal nuovo regime dei minimi, dovranno perciò fare il passaggio inverso ai fini IVA, ritornando ad essere contribuenti normali IVA, a partire dal 1º gennaio 2012. 
Per le nuove attività la ‘‘chance’’ del forfettino valido per un triennio
Occorre infine rilevare che la norma sui nuovi minimi, in vigore dal 2012, non ha soppresso l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 2001, che prevede un regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dalle persone fisiche. La persona fisica che inizia l’attività può applicare, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Il regime sostitutivo, denominato ‘‘forfettino’’, è applicabile a certe condizioni.
Ad esempio...
A condizione che sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
Le persone fisiche in regime sostitutivo sono esonerate:
a) dalla tenuta delle scritture contabili;
b) dall’effettuazione delle registrazioni contabili; 
c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell’IVA. 
Permangono, invece, gli obblighi:
a) di conservazione dei documenti contabili;
b) di fatturazione; 
c) di certificazione dei corrispettivi. 
L’eventuale IVA a debito scaturente dalla dichiarazione annuale IVA si versa entro i termini stabiliti per il versamento dell’IVA annuale, cioè, di norma, entro il 16 marzo 2012, per l’anno 2011. Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo della persona fisica in regime sostitutivo si determina in modo analitico. Il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva IRPEF del 10% ed è comunque irrilevante ai fini della concorrenza del reddito complessivo IRPEF. I redditi d’impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi del forfettino sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF. I redditi che formano oggetto del regime forfettino non sono assoggettabili a ritenuta d’acconto. Le persone fisiche in regime sostitutivo, denominato ‘‘forfettino’’, sono altresì escluse dall’acconto IVA e dall’acconto IRPEF.

Autore: Salvina Morin (Esperto fiscale) e Tonino Morina (Esperto fiscale - professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma)
Fonte: Pratica fiscale e professionale - Ipsoa Editore, n. 40, Ottobre 2011

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