RIVALUTAZIONI QUOTE SOCIALI E TERRENI AGRICOLI

RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI 
Circolare Agenzia delle Entrate 24.10.2011, n. 47/E

Qualora il contribuente lo ritenga opportuno può rideterminare il valore delle partecipazione e dei terreni detenuti alla data del 1.07.2011 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative. Tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Per la prima volta è stata prevista la possibilità, per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipa-zioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2011, di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Per-tanto, in tal caso, il contribuente non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31.10.2011 e 31.10.2012) e detrae l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.
Fonte: circolare di aggiornamento Ratio

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